Si deve ritenere riconosciuta la detrazione inerente alle spese per box auto anche nel caso di acquisto senza bonifico bancario o postale.
Al riguardo, però, i contribuenti interessati devono farsi rilasciare dal venditore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che i corrispettivi sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa.
La detrazione, prevista dall’art. 16-bis del Tuir per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio, si deve ritenere ammessa anche per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali a immobili residenziali, anche a proprietà comune, nonché, per l’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali, limitatamente ai costi di realizzo comprovati dall’attestazione rilasciata dal costruttore.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, nella circolare 18 novembre 2016, n. 43/E, dopo aver puntualizzato che:
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l’art. 16-bis