Anche in caso di movimentazione bancaria sospetta, l'impresa non deve dimostrare l'inerenza

per la validità di un accertamento fiscale non basta il semplice sospetto di non inerenza di un’operazione nel contesto di una contabilità regolarmente tenuta

L’Erario non può basare la giustificazione dell’inizio di un accertamento solo perchè ritiene sospetta una movimentazione bancaria, in presenza di regolare tenuta della contabilità di cassa. Il requisito dell’inerenza viene disciplinato dall’art. 109 TUIR il quale fa riferimento alle componenti negative del reddito di impresa e non a quelle positive, quale quella in questione.

La Corte di Cassazione si è espressa a favore della società destinataria della notifica dell’avviso di accertamento, sostenendo che la stessa non era tenuta a dimostrare l’inerenza delle uscite di cassa.

Con l’ordinanza del 18 aprile 2017, n. 9761, gli Ermellini hanno annullato la sentenza di appello in quanto la Commissione Regionale avrebbe introdotto lulteriore onere probatorio dell’inerenza della movimentazione finanziaria all’attività di impresa, non pertinente con la presunzione legale relativa ex art. l’art. 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

L’Amministrazione finanziaria può rettificare, presuntivamente, la dichiarazione della società contribuente usando anche i dati dei movimenti su conti bancari, ma la presunzione si ritiene superata se gli assegni risultano essere regolarmente contabilizzati: infatti i Supremi giudici sottolineano che in tema di Iva, l’art. 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, consente all’amministrazione finanziaria di rettificare su basi presuntive la dichiarazione del contribuente utilizzando i dati relativi ai movimenti su conti bancari dallo stesso intrattenuti. Dunque, la presunzione, di cui al citato art. 51, di omessa fatturazione di ricavi conseguiti dalla società contribuente, correlata agli accertati prelevamenti operati sui conti correnti bancari, ritenuti uscite di cassa, deve ritenersi superata qualora gli assegni siano stati regolarmente contabilizzati dalla medesima società e la stessa, come suo onere, fornisca giustificazioni in ordine al transito e al conteggio in contabilità dei dati in questione.

In estrema sintesi, all’interno di indagini finanziarie, al fine di superare la presunzione circa i prelevamenti non si deve dimostrare l’inerenza degli stessi rispetto all’attività di impresa ma bisognerebbe dar sufficiente prova del transito in contabilità e dell’indicazione del beneficiario.

In particolare, il caso di specie trae origine da una notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate di un avviso di accertamento di rettifica del reddito dichiarato ad una S.r.l., recuperando a tassazione presunti ricavi non contabilizzati derivanti da versamenti bancari non sufficientemente giustificati.

La società proponeva ricorso sia alla CTP sia alla CTR che accoglievano solo in parte le doglianze; si presentava, dunque, ricorso per Cassazione deducendo, tra i vari motivi, l’erronea applicazione da parte del giudice d’appello della norma relativa alle presunzioni da indagini finanziarie, poiché si era preteso non soltanto l’indicazione dei beneficiari dei prelevamenti ma anche la dimostrazione dell’inerenza dell’operazione ex art. 109 TUIR.

La società proponeva ricorso per Cassazione adducendo con il primo motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., che la società lamenta violazione/falsa applicazione degli artt. 32, D.P.R. 600/1973, 51, D.P.R. 633/1972, in quanto la CTR ha ritenuto che il suo onere contro probatorio si fondasse sulla dimostrazione dell’inerenza all’attività di impresa ex art. 109, comma 5, TUIR e, quindi, non solo sull’indicazione dei beneficiari dei prelevamenti e sulla relativa contabilizzazione.

La Suprema Corte considera la violazione di legge pienamente sussistente ed accoglie il ricorso.

Gli Ermellini ribadiscono che in tema di IVA, l’art. 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, consente all’amministrazione finanziaria di rettificare su basi presuntive la dichiarazione del contribuente utilizzando i dati relativi ai movimenti su conti bancari dallo stesso intrattenuti. La presunzione, di cui al citato art. 51, di omessa fatturazione di ricavi conseguiti dalla società contribuente, correlata agli accertati prelevamenti operati sui conti correnti bancari, ritenuti “uscite di cassa”, deve ritenersi superata qualora gli assegni siano stati regolarmente contabilizzati dalla medesima società e la stessa, come suo onere, fornisca giustificazioni in ordine al transito ed al conteggio in contabilità dei dati in questione (così come Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 14420 del 08/07/2005).

La sentenza cassata è contraria a questo principio di diritto introducendo l’onere probatorio dell’inerenza della movimentazione finanziaria all’attività di impresa: onere non pertinente alla presunzione legale relativa ma alle differenti previsioni normative ex art. 109, quinto comma, TUIR, relativa alle componenti negative del reddito di impresa e non alle positive.

Inoltre, i giudici precisano che il finanziamento è riferito ad un’impresa individuale collegata, operazione, questa, quindi, da leggersi all’interno di una normale condotta infragruppo.

18 maggio 2017

Sonia Cascarano