L’Erario non può basare la giustificazione dell’inizio di un accertamento solo perchè ritiene sospetta una movimentazione bancaria, in presenza di regolare tenuta della contabilità di cassa. Il requisito dell’inerenza viene disciplinato dall’art. 109 TUIR il quale fa riferimento alle componenti negative del reddito di impresa e non a quelle positive, quale quella in questione.
La Corte di Cassazione si è espressa a favore della società destinataria della notifica dell’avviso di accertamento, sostenendo che la stessa non era tenuta a dimostrare l’inerenza delle uscite di cassa.
Con l’ordinanza del 18 aprile 2017, n. 9761, gli Ermellini hanno annullato la sentenza di appello in quanto la Commissione Regionale avrebbe introdotto l’ulteriore onere probatorio dell’inerenza della movimentazione finanziaria all’attività di impresa, non pertinente con la presunzione legale relativa ex art. l'art. 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
L’Amministrazione finanziaria può ret