Regimi opzionali e obbligatori di trasmissione dei dati delle fatture, dei corrispettivi e delle liquidazioni IVA: in pratica!

il mondo della contabilità sis ta rivoluzionando e complicando in quanto sempre più dati vengono richiesti dal Fisco: in questo articolo facciamo il punto sui diversi regimi di trasmissione telematica di dati IVA attualmente vigenti: lo spesometro trimestrale, gli invii dei corrispettivi, la fattura elettronica tra privati e la fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione

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Sulla linea di un processo inesorabile di dematerializzazione dei documenti e di convergenza verso forme più tecnologicamente avanzate di controllo della conformità dei comportamenti fiscali, la legge delega per la riforma tributaria 11.3.2014, n. 23 (art. 9, c. 1, lett. d – g) ha delegato il governo a introdurre norme per il rafforzamento dei controlli mirando a “incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione IVA e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti”, nonché prevedendo specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.

Con l’emanazione del D.Lgs. n. 127/2015, in attuazione della legge delega, sono state introdotte una serie di misure volte a incentivare il ricorso alla fatturazione elettronica in ambito B2B (business to business), con l’obiettivo di facilitare i controlli sulle operazioni da parte dell’amministrazione finanziaria e di contrastare l’evasione fiscale, nonché di ridurre gli adempimenti documentali per i soggetti passivi IVA.

Lo stesso decreto legislativo ha introdotto, per i soggetti passivi IVA, la possibilità di optare per un regime di trasmissione diretta all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, nonché delle liquidazioni IVA. Tale regime, che attribuisce ai contribuenti alcuni vantaggi, si sovrappone all’obbligo di trasmissione dei dati all’amministrazione finanziaria di cui all’art. 21 del D.L. 31.5.2010, n. 78 (convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122), come innovato dall’art. 4 del D.L. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016. Occorre inoltre considerare che è obbligatoria l’emissione di fatture elettroniche anziché cartacee da e verso le amministrazioni pubbliche (art. 1, cc. 209 – 214, L. 24.12.2007, n. 244).

In questo contesto normativo, cui si affiancano numerosi provvedimenti attuativi e norme tecniche, emerge una tendenza precisa verso un sistema di “piattaforme” in cui, in linea di principio, gli scambi di informazione di interesse fiscale dovrebbero essere continui e i controlli potrebbero somigliare sempre più a una verifica di conformità, confinando le attività ispettive in loco alle sole situazioni “patologiche”.

Una combinazione di regimi

Nelle seguenti tavole grafiche possono essere inquadrati i sistemi di fatturazione elettronica e trasmissione e incrocio di dati previsti dalle norme vigenti.

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