La notifica fiscale al soggetto irreperibile

La notifica dell’atto impositivo va effettuata ai sensi dell’articolo 140 del Codice di Procedura Civile quando la residenza e l’indirizzo del destinatario siano conosciuti ma quest’ultimo si è reso irreperibile.

La notifica dell’atto impositivo va effettuata ai sensi dell’art. 140.c.p.c. quando la residenza e l’indirizzo del destinatario siano conosciuti ma quest’ultimo si è reso temporaneamente irreperibile.

Il principio è contenuto nella recente sent. n. 6676/2017 della Corte di Cassazione da cui risulta che il messo notificatore può porre in essere la notifica ex art. 60 del Dpr n. 600/1973 (irreperibilità assoluta) solo dopo avere eseguito i necessari controlli anagrafici e avere accertato che il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto.

 

 

Notifica degli atti tributari

notifica di atti tributari presso la residenza del contribuenteLa notifica degli atti tributari è disciplinata dagli artt. 137 e ss. C.p.c,. come previsto dall’art. 16, c. 2, D Lgs n. 546/1992 e dall’art. 60, c. 1, lett. a, Dpr n. 600/1973, il quale prevede una norma derogatoria, in caso di irreperibilità assoluta della contribuente nel domicilio fiscale, attuandosi la speciale procedura semplificata ivi prevista secondo cui l’avviso di deposito dell’atto presso la casa comunale, previsto dall’art. 140 c.p.c., si comunica mediante affissione all’albo del Comune, anziché mediante affissione alla porta della sede della società, non più rintracciabile nel domicilio fiscale.

La forma di notifica tradizionale è quella c.d. “brevi manu” eseguita dall’ufficiale giudiziario o dal messo comunale autorizzato; alternativamente può essere effettuata la notifica a mezzo posta con spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, che non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico da parte dell’agente postale al soggetto destinatario.

La procedura prevista dall’art. 140 C.p.c. stabilisce, inoltre, che in caso di irreperibilità (temporanea), incapacità o rifiuto da parte del destinatario dell’atto, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale dove sarà eseguita la notifica, affigge avviso del deposito alla porta dell’abitazione o dell’azienda e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento: in tal caso la notifica è valida se il soggetto che la esegue comprova l’avvenuta ricezione della raccomandata informativa al destinatario.

Se l’ufficio finanziario è a conoscenza del domicilio del contribuente, come indicato nelle dichiarazioni dei redditi presentate, risulta la notificazione dell’atto impositivo eseguita, ex art. 140 c.p.c., nel domicilio indicato nelle dichiarazioni dei redditi del contribuente, atteso che la procedura di notifica ex art. 140, adottata per gli accertamenti è stata utilizzata ricorrendone le condizioni, rendendo la conseguente cartella esattoriale impugnabile solo per vizi propri, nel caso di specie non rilevati (Cass. n. 25680/2016).

Una recente sentenza ha affermato che la notifica a mezzo Pec non è ammessa in materia tributaria, se non espressamente prevista dalle relative disposizioni di legge. In base alle le ultime disposizioni normative la notifica tramite posta elettronica certificata è ammessa solo dove è operativa la disciplina del processo tributario telematico, per cui la stessa notifica è inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione (Cass. n. 4066/2017).

Nel caso di specie il contribuente, ha impugnato la cartella esattoriale emessa per Irpef e addizionale regionale a seguito della definitività dell’accertamento non impugnato, eccependo l’illegittimità della notifica; la stessa aveva mantenuto la residenza a Milano, trasferendo solo temporaneamente la residenza, ritenendo invalida la notifica dell’atto presupposto (cartella esattoriale) in quanto il messo, non avendo trovato la rinvenuta presso la residenza, aveva proceduto all’affissione dell’atto presso la casa comunale senza aver espletato i necessari controlli anagrafici.

La Cassazione, accogliendo il ricorso, ha ritenuto che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari va effettuata secondo la procedura prevista dall’art. 140 C.p.c. allorché siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non è stato possibile eseguire la consegna perché questi non è stato rinvenuto in detto indirizzo, in quanto temporaneamente irreperibile; va eseguita invece ex art. 60 d.p.r. n. 600/1973 nel caso in cui il messo notificatore non trovi il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto.

Prima di espletare tale ultima procedura il messo deve eseguire verifiche anagrafiche presso il comune dove si trova il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che tale mero trasferimento non abbaidato luogo ad un cambiamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune.

La giurisprudenza di legittimità ha già affermato sul tema che in caso di notifica dell’accertamento il messo notificatore deve assicurarsi che il destinatario risulti trasferito e, in caso di irreperibilità temporanea, deve attuare la procedura ex art. 140 C.p.c.; l’agente notificatore prima di dichiarare il destinatario irreperibile è tenuto a verificare tutti gli elementi possibili, tra cui assumere informazioni dal portiere o eventualmente da parte dei condomini.

In tale pronunciamento i giudici hanno accolto il ricorso chiarendo la distinzione tra irreperibilità temporanea ex art. 140 C.p.c. (allorché siano conosciuti residenza e indirizzo del destinatario ma lo stesso non è stato rinvenuto in detto indirizzo) e irreperibilità assoluta ex art. 60, c. 1, lett. e, Dpr n. 660/1973 (quando il messo notificatore non riviene il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto).

Nel caso specifico la notifica fu effettuata dall’agente in un giorno particolare (24 dicembre) presso la residenza anagrafica, suonando al citofono e, non rinvenendolo, a quello degli altri condomini e svolgendo poi ricerche all’anagrafe comunale, senza tuttavia aver chiesto notizie al portiere. I giudici hanno ritenuto l’illegittimità della notificazione eseguita in quanto non emergeva da alcun elemento che il contribuente si fosse trasferito in altro comune o che avesse lasciato la residenza anagrafica; la giornata particolare (24 dicembre) doveva far presumere una temporanea irreperibilità e indurre l’agente ad effettuare un successivo accesso, che avrebbe consentito di acquisire informazioni più dettagliate da parte dei condomini.(cfr. (Cass n. 2884/2017).

 

 

3 aprile 2017

Davide Di Giacomo