La contabilità per cassa per i commercianti al dettaglio: gli obblighi contabili

per chi esercita il commercio al dettaglio e compila il registro dei corrispettivi il nuovo regime di contabilità per cassa genera una serie di problematiche nella gestione degli obblighi contabili

pennaL’Agenzia delle entrate ha fornito, con la circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, i chiarimenti relativi agli obblighi contabili previsti per le imprese minori dopo l’entrata in vigore del nuovo regime di cassa di cui all’art. 66 del TUIR.

Gli operatori erano preoccupati di conciliare le nuove regole di determinazione del reddito di impresa con le disposizioni che, nel corso degli anni passati, hanno previsto una serie di semplificazioni contabili proprio per le imprese minori.

Preliminarmente il documento di prassi ha osservato che l’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 “non contiene alcuna preclusione all’accesso al regime in parola per coloro che applicano specifiche disposizioni o semplificazioni ai fini Iva”.

Si è posto dunque il problema di come conciliare la tenuta del registro cronologico degli incassi, da parte dei soggetti che esercitano un’attività di commercio al minuto (con corrispettivi), con la facoltà di cui all’art. 6, c. 4, del D.P.R. n. 695 del 1997. Tale norma prevede la possibilità di registrare cumulativamente le operazioni effettuate in ciascun mese solare entro il giorno 15 del mese successivo.

Fino all’ultimo intervento ad opera della circolare in rassegna non era chiaro come conciliare l’obbligo di registrazione cronologica dei corrispettivi nel registro degli incassi e l’obbligo di indicazione degli estremi del cliente (o il codice fiscale) “per lo più sconosciute al cedente”.

La necessità di osservare l’obbligo di cronologia preclude, di fatto, la possibilità di tenuta degli incassi e dei pagamenti che devono essere scritturati nel rispetto delle regole previste dall’art. 18, c. 2 del D.P.R. n. 600/1973. Pertanto, l’adozione del regime di cassa impone l’applicazione del successivo comma 4 del medesimo articolo 18 il quale prevede che “i registri Iva sostituiscono i registri degli incassi e dei pagamenti qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette ad Iva, sia indicato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti nonché i documenti contabili – fatture ove emesse – cui gli stessi si riferiscono”.

In buona sostanza il contribuente, esercente un’attività di commercio al minuto, si trova di fronte ad una duplice scelta:

  • E’ possibile adottare i registri cronologici degli incassi e dei pagamenti, ma in questo caso si deve rinunciare alla semplificazione rappresentata dalla possibilità di annotare cumulativamente i corrispettivi del mese. La registrazione dovrà essere effettuata giorno per giorno. Tuttavia tale possibilità è meramente teorica essendo necessario non solo effettuare la registrazione con periodicità (e cronologia) giornaliera, ma essendo parimenti obbligatoria l’indicazione del codice fiscale del cliente che però non è conosciuto.
  • L’altra possibilità invece, concretamente applicabile, consiste nella tenuta dei soli registri Iva. In calce, al termine dell’esercizio, potranno essere indicati i mancati incassi e i mancati pagamenti che non concorreranno alla determinazione del reddito di impresa.

I corrispettivi non incassati potranno essere indicati per massa nel registro. L’importo dei corrispettivi incassati, al netto dell’Iva, concorrerà alla formazione del reddito imponibile. Per esigenze di controllo nel registro dei corrispettivi devono essere indicate le generalità e gli importi dei soggetti debitori ai quali si riferiscono i mancati pagamenti. Detti importi devono essere poi annotati entro 60 giorni dalla data dell’effettivo incasso, indicando le generalità del soggetto che ha effettuato il pagamento.

I predetti contribuenti riescono così a salvaguardare una rilevante semplificazione ma, come detto, la circostanza non rende possibile la tenuta dei registri cronologici degli incassi e dei pagamenti.

19 aprile 2017

Nicola Forte