Come noto, con l’articolo 1, commi da 54 a 89, la Legge di Stabilità 2015 ha istituito un particolare regime fiscale riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo, conosciuto come “regime forfetario”.
Dal 01.01.2015 il regime in questione è il regime naturale di tutte le persone fisiche con ricavi / compensi non superiori a determinate soglie, fissate in relazione al tipo di attività esercitata.
Diversamente dai previgenti regimi agevolativi, il regime forfetario può essere adottato anche dai soggetti già in attività e non è vincolato a nessun limite temporale e a nessuna scadenza anagrafica.
Con vincolo triennale è sempre possibile, però, optare per l’applicazione del regime ordinario. In tal caso, l’opzione deve essere esercitata utilizzando l’apposito quadro VO del modello IVA. Per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA l’opzione deve, comunque, essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, allegando in questo specifico caso il solo quadro VO della dichiarazione IVA al modello UNICO.
Si ricorda, infine, che dal 2016, per le persone fisiche che iniziano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, non è più adottabile il “regime dei minimi”. Tuttavia, detto regime può continuare ad essere utilizzato fino alla scadenza naturale, quinquennio o compimento del 35 anno di età dai contribuenti che al 31.12.2015 ne usufruivano.
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