I risconti nel nuovo regime di contabilità semplificata per cassa

vediamo come contabilizzare i risconti ora che è entrato in vigore il regime di contabilità semplificata per cassa

SpesometroL’Agenzia delle entrate, nel fornire le necessarie indicazione per l’applicazione del regime di cassa ai fini della determinazione del reddito imponibile delle imprese minori, ha spiegato come trattare i risconti nel passaggio dal vecchio al nuovo regime. I chiarimenti sono stati forniti con la circolare 11/E del 13 aprile 2017.

Il problema era già stato sollevato con uno specifico quesito in occasione del Telefisco 2017, ma in quella sede non era stata fornita alcuna risposta. Ora, invece, è arrivata la soluzione puntuale.

Il caso riguarda il pagamento anticipato di un canone di locazione di un immobile strumentale. Ai fini della determinazione del reddito di impresa dell’anno 2016, la manifestazione finanziaria è ininfluente. E’ necessario fare riferimento ai canoni di locazione maturati (di competenza) dell’anno 2016. Invece i canoni di locazione relativi al 2017 non possono essere considerati in deduzione nell’anno di pagamento (il 2016), ma la deduzione sarà stata rinviata all’anno 2017 con il meccanismo proprio dei risconti.

Tuttavia, applicando le nuove regole, seguendo rigidamente il principio di cassa, la deduzione nell’anno 2017 sembra essere preclusa. Ciò in quanto il pagamento è stato effettuato anticipatamente nel precedente anno 2016. In questo caso l’imprenditore rischia di non poter considerare in deduzione il costo relativo al 2017, né nell’anno precedente (il 2016) trattandosi di un costo non di competenza, né nel successivo, in quanto il pagamento è già stato effettuato nell’anno precedente.

A ben vedere, anche prima dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, sarebbe stato possibile pervenire ad una soluzione favorevole alla deduzione del costo nell’anno 2017. In buona sostanza se si considera che i risconti “funzionano” in modo analogo alle rimanenze, i risconti passivi finali al 31 dicembre 2016 assumono la qualificazione di risconti attivi iniziali all’1 gennaio 2017 e per tale ragione il costo è deducibile nello stesso anno di apertura del conto.

La circolare in rassegna, pur non seguendo espressamente questa “costruzione”, perviene, di fatto, alla medesima soluzione. Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate in questo caso i componenti negativi di reddito sono deducibili nel periodo di imposta in cui si realizzano i presupposti di imputazione temporale previsti dal regime di provenienza.

Secondo il precedente regime, applicabile nell’anno 2016, i costi assumevano rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile in base al principio di competenza. Conseguentemente lo stesso principio deve essere applicato ai fini dell’imputazione temporale dei canoni di locazione di competenza del 2017. La soluzione scelta è obbligata in quanto essendo stato effettuato il pagamento in via anticipata, se non si seguisse il principio di competenza i canoni non risulterebbero deducibili né nell’anno in cui è avvenuto il pagamento, cioè il 2016, né nell’esercizio di competenza, quindi il 2017.

La scelta dell’Agenzia delle entrate è stata quella di continuare ad applicare il principio di competenza anche nella fase transitoria di passaggio, cioè di “entrata” nel nuovo regime di cassa. E’ stato così colmato un vuoto normativo con un’interpretazione di buon senso che consente ai contribuenti di conservare la deducibilità dei predetti componenti negativi di reddito. D’altra parte, anche nelle more dei chiarimenti nessuno avrebbe potuto dubitare del diritto a considerare in deduzione i canoni di locazione oggetto di risconto. Il problema era rappresentato dall’individuazione del periodo di imposta da considerare ai fini della deduzione in mancanza di un criterio specifico o almeno non individuato espressamente dalla legge di Bilancio del 2017.

28 aprile 2017

Nicola Forte