Deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria su beni aziendali e di terzi

di Giancarlo Modolo

Pubblicato il 18 aprile 2017

con il termine 'spese di manutenzione' si è soliti individuare gli oneri che l’esercente attività d’impresa sostiene per tenere in efficienza le immobilizzazioni tecniche: in questo articolo puntiamo il mouse sulla gestione contabile delle spese di manutenzione e sui riflessi sul calcolo del reddito d'impresa (le spese di manuntenzione non sempre sono spese integralmente riconosciute a livello fiscale)

Commercialista_Telematico_Post_Tempo_Di_BilanciCon il termine “spese di manutenzione” si è soliti individuare gli oneri che l’esercente attività d’impresa sostiene per tenere in efficienza le immobilizzazioni tecniche con lo scopo sia di garantire la loro prevista durata utile, sia la produttività aziendale.

Nell'ambito di tale categoria è, però, necessario operare una fondamentale distinzione tra:

  • spese di manutenzione ordinaria, che comprendono tutti quelli interventi di natura ricorrente per mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento e, pertanto, le medesime, ai fini civilistici, devono essere considerate componenti negativi di reddito dell'esercizio in cui sono state sostenute. Tali oneri, di regola, riguardano operazioni finalizzate alla pulizia, alla verniciatura, alla riparazione, alla sostituzione di eventuali parti che risultano deteriorate dall'uso, nonché gli oneri connessi all’ampliamento, all’ammodernamento o al miglioramento degli elementi di tipo strutturale di un bene strumentale che non si traduce in un incremento rilevante e calcolabile di effettiva capacità produttiva o di durata del bene;

  • spese di manutenzione straordinaria, la cui finalità viene individuata in un effettivo incremento più o meno significativo e tangibile della capacità produttiva e/o di durata del cespite e, pertanto, le medesime costituiscono i cosiddetti oneri incrementativi o costi capitalizzabili. In pratica, le medesime si sostanziano in ampliamenti, modifiche, sostituzioni e altri miglioramenti riferibili al bene.

[libprof code="56" mode="inline"]

Ai fini fiscali, a norma dell’art. 102 del Tuir, le spese, le spese in argomento, che dal bilancio non risultano imputate ad incremento del valore dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili:

  • nell’anno di competenza nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili (salvo diverse situazioni espressamente disciplinate da specifici provvedimenti – vedere Fig. 1), tenendo presente, in ogni caso, che per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si deve calcolare, limitatamente al primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine del periodo d’imposta;

e:

  • l'eccedenza deducibile deve essere dedotta per quote costanti nei cinque esercizi successivi.

Al riguardo, si ritiene opportuno puntualizzare che in presenza di spese di manutenzione che eccedono lo specifico limite previsto, con conseguente rinvio dell’eccedenza ai periodi d’imposta successivi, si rende anche necessario procedere alla valutazione e contabilizzazione dello stanziamento della fiscalità differita e, specificamente, delle imposte anticipate.

Continua a leggere nel PDF...

Scarica il documento