Lo rottamazione rimane senza Durc!

segnaliamo un nuovo problema che emerge in fase di rottamazione delle cartelle: chi opta per la rottamazione per debiti previdenziali deve valutare attentamente la situazione in quanto chi rottama ha diritto al Durc solo dopo il pagamento della prima rata

comm.tel-rottamaz.cartelleCon il messaggio n. 824 del 24 febbraio 2017, l’Inps prende posizione sulla definizione agevolata ex D.L. 193/2016.

In relazione ai carichi di sua competenza, considerando l’interpretazione della disposizione normativa proposta dagli enti previdenziali (condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con parere del 16 gennaio 2017, protocollo n. 242) sulla possibilità di escludere dal riferimento alle sanzioni le ulteriori somme aggiuntive definite dall’art. 116, cc. 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in ragione della loro funzione di ristoro per il mancato o tardivo pagamento dei contributi o premi previdenziali e assistenziali alle scadenze previste- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota del 9 febbraio 2017, protocollo n. 1740, ha avuto modo di chiarire che dette somme aggiuntive, sono da ricomprendere tra le somme delle quali è ammessa la definizione ai sensi dell’art. 6, c. 1, del d.l. n. 193/2016.

Gli interessi calcolati ai sensi del comma 9 del medesimo art. 116, dovuti dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili previste alle lettere a – b del citato comma 8, rientrano invece tra le somme di cui alla lettera a del comma 1 dell’articolo 6, da corrispondere, quindi, unitamente ai contributi dovuti.

Passando alla disamina delle problematiche legate alla verifica della regolarità contributiva, l’INPS ricorda che il decreto 30 gennaio 2015, analogamente alle disposizioni contenute nell’art. 5, c. 2, lett. b, del previgente d.m. 24 ottobre 2007, nel disciplinare i requisiti di regolarità ne consente l’attestazione nelle ipotesi della “sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative” (art. 3, c. 2, lett. b).

Poiché con l’art. 6 d.l. 193/2016 si è inteso limitare gli effetti sospensivi della dichiarazione per la definizione agevolata esclusivamente alla possibilità di procedere esecutivamente per il recupero da parte degli Agenti della Riscossione, secondo l’INPS, non si rinvengono nella fattispecie gli elementi che consentono di far rientrare tale sospensione nell’ambito di quanto previsto nel citato art. 3, c. 2, lett. b, del d.m. 30 gennaio 2015.

La presentazione dell’istanza per l’accesso alla definizione agevolata è da considerarsi inoltre come una manifestazione di intenti (sul punto vedasi la posizione di Equitalia in merito alla rinuncia al contenzioso) con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata, e quindi, secondo l’ente previdenziale, essa non può essere considerata come atto idoneo a consentire l’attestazione della regolarità contributiva per tutto il periodo intercorrente tra la data di presentazione della stessa e quella in cui il contribuente sarà in concreto ammesso alla definizione agevolata da Equitalia.

Nel messaggio si ricorda che relativamente ai crediti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge, risultava già attivata una rateazione presso gli Agenti della Riscossione, continua ad essere riconosciuta la regolarità contributiva fino a eventuale revoca della dilazione concessa, ma questo non sposta i termini della questione o risolve il problema, soprattutto considerando che le rate hanno cadenza mensile.

In tutto questo, non può non rinvenirsi l’ennesimo elemento di mancato coordinamento normativo della definizione agevolata: una normativa nata “di fretta” e non ben ponderata.

C’è da rilevare, inoltre, che nessuna delle criticità operative evidenziate dagli operatori professionali ha trovato una soluzione legislativa: si pensi anche alla rinuncia al contenzioso pendente innanzi alle Commissioni Tributarie ed al problema legato all’imputazione del pagamenti rateali dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016.

Non può sottacersi, infatti, che, passato un primo momento di interesse legislativo e politico, si è lasciato l’istituto a se stesso.

Sicuramente, le interpretazioni “restrittive” di Equitalia e dell’Inps, unitamente a quando affermato in alcuni eventi della stessa Agenzia, non giovano, e non hanno giovato, alla definizione agevolata e rendono sempre meno appetibile la stessa, giungendo, in molti casi, in ritardo rispetto a scelte imprenditoriali già fatte.

La posizione assunta dall’INPS in merito alla verifica della regolarità contributiva, formalizzata solo a fine febbraio 2017, è, infatti, l’ennesimo elemento che sposta i termini di convenienza dell’adesione alla definizione; termini che dovevano essere legislativamente previsti con chiarezza sin dall’inizio.

Un sereno rapporto tra fisco e contribuente si fonda, in primo luogo, su una legislazione chiara e precisa, in cui non si lascia spazio alla prassi amministrativa ovvero alle interpretazioni dei soggetti a vario titolo coinvolti, se non per le modalità operative.

Quello che si è verificato nel caso della definizione agevolata è, da questo punto di vista, un pessimo esempio da non imitare in futuro.

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1 marzo 2017

Valeria Nicoletti