la Legge di Bilancio 2017 ha riaperto i termini per la rivalutazione dei beni d’impresa, tramite il versamento di un’imposta sostitutiva: vediamo quali sono le tipologie di beni rivalutabili, le modalità pratiche di rivalutazione, la rivalutazione per categorie omogenee, gli effetti fiscali e l’affrancamento del saldo attivo; un approfondimento di 13 pagine
I commi da 556 a 564 della Legge di bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232) hanno riaperto i termini per la rivalutazione dei beni d’impresa tramite il versamento di un’imposta sostitutiva del:
- 16% per i beni ammortizzabili
- 12% per i beni non ammortizzabili,
in unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.
E’ possibile effettuare l’affrancamento totale o parziale, della riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%. Gli effetti fiscali della rivalutazione sono differiti in linea generale al 2019
Ambito oggettivo
Possono formare oggetto di rivalutazione i beni d’impresa, con esclusione degli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, nonché le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000 n. 342, vale a dire quelle in società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni.
In particolare, la disciplina in esame è applicabile alle:
- immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili. Si pensi, ad esempio, agli immobili, ai beni mobili iscritti in pubblici registri, agli impianti e i macchinari, alle attrezzature industriali e commerciali;
- immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati. È il caso, ad esempio, dei diritti di brevetto industriale e dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, dei diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili iscritti nell’attivo del bilancio ovvero, ancorché non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, che siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
Non possono formare oggetto di rivalutazione invece:
- i beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa (materie prime, merci, prodotti finiti…);
- l’avviamento, i costi pluriennali, i beni monetari (denaro, crediti, obbligazioni, comprese quelle convertibili…);
- le partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
- le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, ancorché considerate di controllo o di collegamento ai sensi del citato articolo 2359 del codice civile.
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