La mora del socio di SRL che non versa la quota di capitale sottoscritta

cosa accade se il socio di SRL diventa moroso, cioè non ottempera alle sue obbligazioni nei confronti della società (in pratica non versa la propria quota di capitale sociale sottoscritto)? Proponiamo una piccola guida di 9 pagine alle diverse opzioni che ha la società per diffidare il socio e tutelarsi contro la sua mora

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Come noto, il socio di Srl che in sede di costituzione o aumento di capitale sociale sottoscrive una quota di capitale sociale assume anche l’obbligo di effettuare i relativi versamenti; nel caso in cui il socio non provveda ad effettuare in tutto o in parte i versamenti sottoscritti, gli amministratori della società, al fine di recuperare le somme spettanti, hanno il dovere di attivare la specifica procedura indicata dall’articolo 2466 del Codice Civile.

Nello specifico gli amministratori dovranno procedere:

  • a diffidare il socio moroso ad adempiere al versamento nel termine di 30 giorni;

  • a vendere la sua quota nel caso in cui il termine di diffida sia decorso inutilmente;

  • ad escludere il socio dalla compagine sociale in caso di impossibilità di vendere la sua quota per mancanza di acquirenti.

Recentemente il Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia, e Prato con la Massima n. 55/2015 si è pronunciato in merito alle conseguenze derivanti dalla vendita e dall’esclusione del diritto di voto del socio di una Srl, nell’ipotesi in cui il titolare di una partecipazione integralmente liberata sia inadempiente per i versamenti di una ulteriore quota di capitale sociale sottoscritta successivamente (ad esempio in caso di aumento del capitale sociale). Nel caso di specie i Notai si sono espressi, contrariamente a quanto affermato in una precedente Massima1 dalla Commissione Notarile del Triveneto, a favore dell’applicazione della procedura prevista dall’articolo 2466 del Codice Civile, per la sola quota morosa e non, quindi, anche per la quota interamente liberata. In altri termini, la partecipazione assoggettabile a diffida, a vendita o ad esclusione riguarderà la sola quota di capitale sottoscritta, ma non versata e non anche quella interamente liberata.

Nel proseguo della nostra trattazione, dopo aver brevemente riassunto la disciplina in materia di mora parziale del socio di una Srl, focalizzeremo la nostra attenzione sulle conseguenze derivanti dall’applicazione delle modalità indicate dal Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato, che come già detto segnano un netto contrasto con quanto espresso in precedenza dal Consiglio Notarile del Triveneto.

La speciale procedura prevista dall’articolo 2466 del Codice Civile

Come stabilito dall’articolo 2466 del Codice Civile “Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l’esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l’acquisto, se l’atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all’incanto.

Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell’articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro”.

Sulla base della suddetta disposizione civilistica, quindi, il socio che sottoscrive una quota di capitale sociale ma non effettua in tutto o in parte i relativi versamenti entro i termini previsti:

  • è diffidato dagli amministratori ad adempiere al versamento entro il termine di 30 giorni;

  • se il termine di diffida è decorso senza alcun riscontro positivo, è soggetto ad azione esecutiva per il recupero delle somme dovute o alternativamente alla vendita della sua quota di partecipazione. A riguardo si ricorda che in caso di vendita della quota, per 3 anni dalla data di iscrizione nel Registro Imprese, il socio moroso risulta, comunque, obbligato solidalmente con l’acquirente (ad esempio altro socio) per i versamenti ancora dovuti;

  • è escluso dalla società, se la sua quota non può essere venduta a causa di mancanza di acquirenti. Sul punto osserviamo che se previsto espressamente dall’atto costitutivo gli amministratori possono però, in mancanza di acquirenti, procedere alla vendita “all’incanto”;

  • non può prendere parte alle decisioni sociali.

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