La confisca per equivalente per i reati tributari trova obbligatoria applicazione anche in caso di patteggiamento

la confisca diretta o ‘per equivalente’ del profitto dell’illecito penal-tributario, coincidente con l’imposta evasa, deve obbligatoriamente essere disposta anche in caso di patteggiamento della pena

arsene-lupin-ctLa Corte di Cassazione, Sezione III, con la recente sentenza del 28 novembre 2016, n. 50338, ha ribadito che la confisca “diretta” o “per equivalente” del profitto dell’illecito penal-tributario, coincidente con l’imposta evasa, deve obbligatoriamente essere disposta anche con il provvedimento giurisdizionale di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento).

In particolare, a seguito di ricorso presentato dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone che, nel disporre l’applicazione della pena per il reato di cui al comma 1 dell’art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 (ommessa presentazione della dichiarazione ai fini I.V.A.)1, aveva omesso di disporre la confisca per equivalente prevista per il reato contestato con riferimento al profitto illecitamente conseguito, la Suprema Corte precisa che: l’istituto della confisca per equivalente anche in materia penale tributaria è stato, inizialmente, introdotto dalla Legge Finanziaria 2008, che (per talune fattispecie di reato contenute nel D.Lgs. n. 74/2000) operava espresso rinvio all’art. 322 ter c.p..

Nello specifico, l’art. 1, c. 143, della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 stabiliva che “nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’art. 322 ter del codice penale” (la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo)2;

La successiva riforma del sistema sanzionatorio tributario, disciplinata dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha introdotto (in seno al D.Lgs. n. 74/2000) l’art. 12 bis, recependo, in sostanza, il contenuto del menzionato art. 322 ter c.p., ed estendendone l’applicabilità a tutte le fattispecie illecite, compresa l’ipotesi di cui all’art.10 dello stesso decreto, concernente il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, precedentemente non richiamato dal comma 143 sopra citato; va allora ribadito che, in ragione delle norme appena richiamate, la confisca ‘diretta’ o ‘per equivalente’ del profitto del reato, coincidente con l’imposta evasa, nel caso di specie indicata testualmente dal capo d’imputazione in Euro 797.762,52, va sempre obbligatoriamente disposta anche con la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.”3.

Sul punto, si reputa opportuno chiarire altresì che l’applicazione della pena su richiesta delle parti, come espressamente previsto dal comma 2 dell’articolo 13-bis del D.Lgs. n. 74/2000, può essere chiesta solo quando ricorrono le specifiche circostanze attenuanti di cui al comma 1 del medesimo articolo e, quindi, solo qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, ovvero sia stato attivato il ravvedimento operoso, quest’ultimo istituto oggetto di una profonda riforma ad opera della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Va, inoltre, precisato che, con specifico riguardo alla figura criminosa oggetto della presente sentenza (omessa presentazione della dichiarazione I.V.A.):

  • ai sensi del comma 2 dell’articolare 13 del D.Lgs. n. 74/2000 (come riformulato dall’art. 11 del menzionato D.Lgs. n. 158/2015), è prevista la non punibilità per le condotte di dichiarazione infedele e omessa presentazione (di cui agli articoli 4 e 5) in caso di integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali;

  • fuori dai casi sopra menzionati, benché non operi la causa di non punibilità, se il pagamento integrale degli importi dovuti avviene prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, trova applicazione la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 13 bis (riduzione delle pene fino alla metà e non applicazione delle pene accessorie indicate nell’art. 12);

  • in ogni caso, l’accessibilità all’istituto processuale del patteggiamento è subordinato (fatte salve le delineate ipotesi di non punibilità di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 13) al ricorrere della citata circostanza attenuante ovvero del ravvedimento operoso.

1 Si precisa che la fattispecie illecita di cui all’art. 5 è stata riformulata dall’art. 5 del D.Lgs. n. 158/2015, il quale ha elevato la pena prevista, ora stabilita da un anno e sei mesi a quattro anni (la previgente formulazione stabiliva la reclusione da uno a tre anni), nonché la soglia di punibilità, ora portata a € 50.000 (in precedenza era pari a € 30.000).

2 Sul punto occorre evidenziare che (con riferimento ai termini di applicazione) come chiarito dall’Ordinanza n.97/2009 della Corte Costituzionale, la confisca per equivalenti in ambito penal-tributario trova applicazione solo con riferimento alla condotte illecite poste in essere successivamente all’1 gennaio 2008, attesa la natura eminentemente sanzionatoria della richiamata disposizione. Vgs. MONFREDA N. Le misure a tutela del credito erariale, in www.Commercialistatelematico.com, edizione del 28.03.2014.

3 In un caso analogo, sempre la Sezione III della Corte di Cassazione – con la pronuncia n. 19461 dell’11.03.2014 – ha chiarito che: “Ne consegue, dunque, che spetta al giudice cui sia richiesta l’applicazione della pena, in mancanza, come nella specie, di alcuna indicazione, nel capo d’imputazione, dell’entità del profitto del reato tributario, verificare, se, sulla base degli atti a sua disposizione a norma dell’art. 135 disp.att.c.p.p., possa individuarsi detta entità, conseguentemente procedendo, in caso di soluzione affermativa, alla confisca diretta o per equivalente dello stesso, ovvero, in caso di soluzione negativa, a dare una motivazione logica, diversamente soggetta al sindacato di questa Corte, di una tale impossibilità.

 

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24 marzo 2017

Nicola Monfreda