Il Trust: soggetto giuridico e/o soggetto passivo di imposta?

il trust non è un soggetto giuridico dotato di propria personalità, essendo invece unicamente il trustee la persona di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale ‘legale rappresentante’ di un inesistente soggetto distinto, ma come soggetto che dispone del diritto

La recente giurisprudenza si sta sempre più interessando all’istituto del trust non solo da un punto di vista sostanziale, ma anche processuale.

Molti giudizi sia di Cassazione che d’appello sono stati instaurati dall’Amministrazione Finanziaria sull’erroneo presupposto di essere il trust un soggetto giuridico, suscettibile di operare come centro autonomo di rapporti giuridici rappresentato legalmente dal trustee.

Ma così non è, l’art. 2 della afferente Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con Legge 16 ottobre 1989, n. 364 afferma che il trust è costituito da un insieme di rapporti giuridici “istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato“.

La Cassazione ha più volte affermato che il trust non è quindi un soggetto giuridico dotato di propria personalità, essendo invece unicamente il trustee la persona di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale “legale rappresentante” di un inesistente soggetto distinto, ma come soggetto che dispone del diritto1.

Ai sensi dell’art. 75 c.p.c. è il trustee che può stare in giudizio in quanto soggetto avente l’esercizio dei diritti, sebbene vincolati ad un fine, che si fanno valere, ma non è rappresentante legale dei beneficiari né di altro soggetto giuridico.

Nel trust autodichiarato, il disponente rimane proprietario dei beni e non trasferisce nulla ad un terzo, manca un atto di conferimento: il c.d. trust deed, ma impone un vincolo di destinazione (c.d. scopo del trust) su alcuni beni, creando così un patrimonio separato (c.d. segregazione) rispetto al suo patrimonio.

Il disponente assumendo il ruolo di trustee di questi beni non riceve alcun arricchimento poiché il vincolo di destinazione orienta l’esercizio dei poteri e delle facoltà oggetto dei diritti confluiti nel trust.

È, pertanto, in virtù della tutela del vincolo di destinazione e del perseguimento dello scopo del trust che il trustee ha sia capacità processuale ex art. 75 c.p.c. che interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..

Altro, e diverso problema, è l’essere soggetto passivo d’imposta ai sensi dell’art. 2, comma 47, 48 e 49 DL 3 ottobre 2006 n. 262 convertito in Legge 24 novembre 2006 n. 286.

Secondo l’Agenzia con l’art. 2, comma 47 ss., DL 3 ottobre 2006 n. 262 convertito in Legge 24 novembre 2006 n. 286 era stata “reintrodotta nell’ordinamento giuridico l’imposta sulle successioni e donazioni estendendone l’ambito di applicazione alla costituzione di vincoli di destinazione“, ai quali doveva ricondursi anche la costituzione del trust autodichiarato poiché con esso erano stati conferiti beni a titolo gratuito “al trustee da immettere in trust” con efficacia “segregante”.

Secondo questa tesi, il tributo prescinderebbe dal trasferimento di ricchezza discendente dal conferimento di beni e troverebbe il suo presupposto impositivo nella semplice costituzione di “vincoli d’indisponibilità” e includendovi tra questi anche il trust2.

Questa interpretazione si ricava essenzialmente dalla lettera della norma laddove stabilisce che è “istituita l’imposta sulle successioni e donazioni” ed anche “sulla costituzione dei vincoli di destinazione” secondo quelle che erano già le disposizioni dell’abrogato D.Lgs. n. 346; pertanto, oltre alla reintroduzione dell’imposta sulle liberalità sarebbe stata anche introdotta una nuova autonoma generale imposta “sulla costituzione dei vincoli di destinazione“, entrambe disciplinate mediante rinvio alle norme di cui al DLgs. n. 346.

L’istituzione di un trust cosiddetto “autodichiarato“, con conferimento di immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente-trustee, con beneficiari i discendenti di quest’ultimo si inquadra, come recentemente stabilito dalla Cassazione3, in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la “segregazione” quale effetto naturale del vincolo di destinazione, una “segregazione” da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, i quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell’imposta in misura proporzionale.

Per l’applicazione dell’imposta sulle successione e sulle donazioni manca, quindi, il presupposto impositivo della liberalità che può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti.

 

20 marzo 2017

Valeria Nicoletti

 

NOTE

1 Cassazione, Sez. II, sentenza n. 28363 del 2011, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada; Cassazione, Sez. I, sentenza n. 10105 del 2014, per la negazione della qualità di litisconsorte del trust nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che vi avesse conferito l’azienda, per identico principio in ordine al difetto di soggettività del trust, Cassazione, Sez. I, sentenza n. 3456 del 2015.

2 Cassazione, sentenza. n. 4482 del 2016; Cassazione, sez. VI, sentenza n. 5322 del 2015, Cassazione, sez. VI, sentenza n. 3886 del 2015, Cassazione, sez. VI, sentenza n. 3737 del 2015, Cassazione, sez. VI, sentenza n. 3735 del 2015.

3 Cassazione, sentenza n. 21614 del 2016.