il Fisco italiano sta elaborando le liste so.no.re. di contribuenti che hanno spostato formalmente la loro residenza all’estero, magari in un paradiso fiscale, ma che poi continuano a risiedere in Italia
Si prepara una lotta contro il tempo al fine di evitare accertamenti salati per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in paesi a fiscalità privilegiata a decorrere dal 01.01.2010.
Per costoro, il rischio accertamento è confermato! Pertanto, la notifica di un accesso, ispezione, verifica fiscale (anche a seguito di una richiesta di gruppo) sarà causa ostativa per l’adesione alla procedura “voluntary disclosure bis”, con il conseguente effetto sfavorevole, quello di perdere tutti i benefici della riduzione delle sanzioni in procedura VD Bis.
Infatti, il comunicato stampa di ieri dell’Agenzia delle Entrate, ha confermato che saranno attuati nuovi controlli su patrimoni e redditi esteri (sfuggiti dal monitoraggio fiscale) per i soggetti che, a decorrere dal 01.01.2010, hanno trasferito la residenza in paesi a fiscalità privilegiata di cui al D.M. 4 maggio 1999 (la Svizzera è ancora nelle Black List per le persone fisiche).
Il comunicato stampa è chiaro!! L’alert che legittima l’Autorità competente (Agenzia delle Entrate) ad utilizzare lo strumento di scambio di informazioni (richieste di “gruppo” o “individuali”) potrebbe già provenire dalle banche dati dell’anagrafe tributaria e questo potrà accendere i fari sui soggetti che non hanno ancora aderito alla Voluntary Disclosure del 2015 e della Voluntary Disclosure Bis.
Precisiamo che nelle liste selettive (introdotte dalla Legge 193/2016), i “so.no.re.” saranno aggregati in gruppi e valutati attraverso criteri ed elementi indiziari di “presunzione di residenza” e “permanenza sul territorio Italiano”.
Come infatti suggerito anche dalle linee guida del progetto BEPS dell’OCSE (Action 7) in ambito di stabile organizzazione personale, la sostanza deve prevalere sulla forma – ppincipio comune del diritto tributario internazionale.
In conclusione, riguardo alla Svizzera, l’Agenzia delle Entrate non bada a ciance e va sul concreto, indipendentemente dal fatto che i soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Svizzera sono muniti di regolare Permesso B (in quanto assunti a tempo indeterminato dalla società da loro medesimi creata).
Il contribuente che ha trasferito la residenza all’estero e mantiene intestazione di contratti di utenze attive (elettriche, gas, telefoniche), intestazione di proprietà e disponibilità di veicoli, anche per mezzo della “fiduciaria” è sintomatico di una permanenza sul territorio.
Le liste selettive considereranno anche i legami affettivi, i parenti del nucleo familiare residenti in Italia e la titolarità di P.Iva in Italia, quali criteri di formazione delle liste “SO.NO.RE.” le quali daranno corso allo scambio di informazioni su richiesta con apertura di accertamento fiscale e rischi conseguenti (maggiorazione delle sanzioni, misure coercitive di blocco, sequestri preventivi…).
7 marzo 2017
Andrea Lupini