Scopriamo come cambia la disciplina delle controlled foreign companies nel quadro delle nuove norme dedicate alla fiscalità internazionale in sede di riforma: arrivano nuove opportunità di semplificazione per i soci italiani?
Nuove regole per la disciplina delle Controlled Foreign Companies
Il D.Lgs. 209/2023, pubblicato in G.U. il 28 dicembre 2023 ed in vigore dal giorno successivo, prevede interessanti novità in tema di disciplina controlled foreign companies di cui all’art. 167 del TUIR.
A differenza di quanto accadde nel 2019, tuttavia, quando il decreto ATAD rivoluzionò la disciplina in modo significativo, la novella non ne altera il contenuto ma prevede piuttosto delle nuove opportunità per soddisfare il requisito della tassazione adeguata nel Paese estero.
Condizioni per la tassazione di società estere
In estrema sintesi, ora, come in passato, i redditi di una società estera sono assoggettati a tassazione per trasparenza in capo al socio italiano quando sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:
- esiste un rapporto di controllo come definito dal comma 2 dell’art. 167 del TUIR. In sostanza, senza approfondire eccessivamente in questa sede, si adotta un criterio che unisce le previsioni dell’art. 2359 cc alla condizione della detenzione della maggioranza degli utili nella partecipata. Le condizioni vanno intese come alternative;
- la società estera è soggetta ad un basso livello impositivo[1];
- oltre un terzo dei proventi conseguiti dalla società estera deriva dallo svolgimento di una attività passiva[2];
- non è stato possibile dimostrare che la società non residente “svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali”. Si tratta, in sostanza, della esimente di cui al comma 5 dell’art. 167 del Tuir[3].
Implicazioni del D.Lgs. 209/2023
Il D. Lgs. n. 209/2023 interviene in tema di determinazione della tassazione effettiva estera prevedendo delle condizioni che non eliminano il vecchio criterio, ma offrono criteri alternativi per la dimostrazione.
Possiamo quindi dire che il D. Lgs. n. 209/2023 addolcisce la disciplina delle controlled foregin companies senza prevedere corrispondenti inasprimenti su altri versanti in quanto, anche se – come vedremo – ciò non vale per tutti i soci, prevede una dimostrazione più semplice dell’adeguatezza del livello impositivo della società estera.
Le nuove previsioni relative alla tassazione effettiva della società estera: la tassazione del 15%
L’art. 3 del D Lgs. n. 209/2023 è rubricato: “Semplificazione della disciplina delle società estere controllate”.
Il comma 1 lett. a) sostituisce la lettera a) del comma 4 dell’art. 167 del TUIR.
Proponiamo, per comodità, nella successiva tabella, la vecchia e la nuova norma a confronto.
Tabella n. 1 – il comma 4 lett. a) dell’art. 167 del TUIR
Vecchia previsione |
nuova previsione in vigore dal 29.12.2023[4] |
sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per effettuare, con modalità semplificate, la verifica della presente condizione, tra i quali quello dell’irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile; |
sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 15 per cento.
La tassazione effettiva dei soggetti controllati non residenti è pari al rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel proprio bilancio d’esercizio e l’utile ante imposte dell’esercizio risultante dal predetto bilancio. A tal fine, il bilancio d’esercizio dei soggetti controllati non residenti deve essere oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. |
Se la condizione di cui al periodo precedente non è verificata o la tassazione effettiva è inferiore al 15 per cento, i soggetti controllanti devono verificare che i soggetti controllati non residenti sono assoggettati ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia, determinata secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate; |
Come emerge dalla lettera della norma, la nuova le