Contabilità semplificata per cassa e pro rata IVA: incroci pericolosi

Il sistema di contabilità per cassa può dare luogo ad una serie di problemi operativi per i contribuenti che applicano il pro rata IVA, vediamo quali…

contabilità semplificata per cassaI criteri di determinazione del reddito delle imprese minori, dopo l’entrata in vigore del nuovo regime di cassa, a seguito delle modifiche dell’art. 66 del TUIR, possono dare luogo ad una serie di problemi operativi per i contribuenti che applicano il pro rata Iva (art. 19 c. 5 del D.P.R. n. 633/1972).

Le difficoltà sono dovute all’applicazione di regole miste.

A seconda del componente positivo e negativo di reddito si applica il principio di cassa o di competenza.

Il pro rata Iva è un meccanismo di tipo forfetario applicabile dai contribuenti che nell’esercizio dell’attività svolta pongono in essere operazioni in parte imponibili (che attribuiscono il diritto alla detrazione) ed in parte esenti.

Gli acquisti sono destinati alle due attività e per tale ragione il legislatore Iva ha previsto l’applicazione del predetto meccanismo forfetario.

L’Iva indetraibile per effetto del pro rata è un costo generale che però non può essere determinato preventivamente. Il contribuente effettua le liquidazioni Iva a titolo provvisorio applicando la percentuale di pro rata determinata alla fine dell’anno precedente.

Successivamente, una volta terminato il periodo di imposta, in sede di redazione della dichiarazione Iva annuale, il contribuente è in grado di determinare definitivamente l’ammontare delle operazioni imponibili e esenti e quindi è in grado di conoscere la percentuale di pro rata definitiva.

In questo momento si dovrà procedere liquidando nuovamente l’Iva relativa all’intera annualità e quindi sarà possibile determinare l’Iva indetraibile avente natura di componente negativo ai fini reddituali.

L’applicazione della percentuale di pro rata ha effetto anche ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori.

In particolare, dopo aver determinato la percentuale di pro rata definitiva, questa deve essere applicata alle sole fatture di acquisto che sono state pagate nel periodo di imposta per il quale si deve determinare il reddito. Le fatture non ancora pagate nel periodo di imposta parteciperanno alla formazione del reddito nell’anno in cui saranno “saldate”.

In questo caso è possibile che la percentuale di pro rata dell’anno successivo sia diversa.

Questa distinzione (tra fatture pagate e fatture non pagate) non sarà ancora sufficiente al fine di determinare correttamente il reddito.

In alcuni casi la percentuale di pro rata dovrà essere applicata anche alle fatture relative agli acquisti che concorrono alla determinazione del reddito in base al principio di competenza.

Infatti, la determinazione del reddito deve essere effettuata, come ricordato, in base ad un criterio “misto”.

Ad esempio la circostanza riguarderà l’acquisto di beni strumentali per i quali il legislatore non ha previsto limitazioni oggettive alla detrazione dell’Iva.

In questo caso, come si desume dal testo novellato dell’art. 66 del TUIR, il costo è deducibile applicando le percentuali di ammortamento e quindi è irrilevante che l’acquisto dei beni sia stato o meno pagato.

La percentuale di pro rata dovrà essere applicata all’Iva risultante dalla fattura (indipendentemente dal pagamento). Sarà così determinata, effettuando la differenza, la quota di Iva non detraibile che assumerà natura di componente negativo di reddito ai fini delle imposte sui redditi.

A loro volta le quote di ammortamento potranno essere considerate in deduzione dal reddito di impresa in base alle percentuali di ammortamento riconosciute ai fini fiscali secondo le indicazioni del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988.

 

14 marzo 2017

Nicola Forte