Autoimprenditorialità: importanti finanziamenti alle iniziative di giovani, donne, start-up innovative!!

la legge di Bilancio 2017 prevede misure agevolative per l’autoimprenditorialità e per le start-up innovative, nuove destinazioni di risorse, sia di fonte nazionale sia discendenti dal PON (Programma Operativo Nazionale); si prevede il coinvolgimento di Invitalia, del MISE e delle Regioni

comm.tel-leggi.bilancio-2Il comma 71 dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016), autorizza nel biennio la spesa di 95 milioni di euro (47,5 nel 2017 e 47,5 nel 2018) per il finanziamento delle iniziative relative all’autoimprenditorialità (di cui al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185).

Esse costituiscono un complesso di incentivi, destinati prevalentemente ai giovani ed alle donne, ai fini della costituzione di imprese di piccola dimensione o ai fini di ampliamenti aziendali: si prevedono mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti della disciplina unionale sugli aiuti d’importanza minore (“de minimis“).

All’erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi per le start-up innovative, ai sensi del successivo comma 72, dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2017, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata della somma di 47,5 milioni di euro per l’anno 2017 e di 47,5 milioni di euro per l’anno 2018: essa andrà destinata al sostegno alla nascita e allo sviluppo delle predette imprese, di cui al decreto 24 settembre 2014 del Ministero dello sviluppo economico.

Le misure agevolative sono poi oggetto di un’ulteriore facoltà di finanziamento, accordata dal comma 73, dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2017, al Ministero dello sviluppo economico ed alle Regioni: nell’anno 2017, 120 milioni aggiuntivi possono essere ricavati (70 per l’autoimprenditorialità e 50 per le start-up innovative) dalle risorse del programma operativo nazionale “Imprese e competitività”, sui PON e sulla connessa Programmazione nazionale 2014-2020.

Le misure per l’autoimprenditorialità: il decreto del MISE

Il decreto 8 luglio 2015 n. 140, ha introdotto una radicale modifica degli incentivi per l’autoimprenditorialità (Titolo I del decreto legislativo n. 185/2000).

Le principali novità sono:

  • si rivolge non solo ai giovani fino a 35 anni, ma anche alle donne indipendentemente dall’età;

  • è applicabile non più nelle sole aree svantaggiate ma in tutto il territorio nazionale;

  • non prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto, ma solo la concessione di mutui agevolati a tasso zero, per investimenti fino a 1,5 milioni di euro (per singola impresa);

  • possono presentare la domanda di accesso alle agevolazioni le imprese costituite al massimo da 12 mesi;

  • possibilità di presentazione della domanda anche da parte di persone fisiche che intendono costituire una società.

Iniziative agevolabili

Sono agevolabili, fatti salvi alcuni divieti e limitazioni previsti dal regolamento comunitario sugli aiuti d’importanza minore, cosiddetti de minimis, le iniziative che prevedono programmi d’investimento non superiori a 1,5 milioni di euro relativi a:

  • attività riconducibili anche a più settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile, riguardanti:

    • la filiera turistico-culturale (intesa come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi);

    • l’innovazione sociale (intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative).

  • commercio e turismo;

  • fornitura di servizi, in qualsiasi settore;

  • produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;

Le agevolazioni sono concesse, sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, che prevede, in particolare, che le imprese possono beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di 200 mila euro, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall’impresa a titolo di de minimis nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.

L’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari al 25% delle spese ammissibili complessive.

Soggetti beneficiari

L’articolo 5, del Regolamento adottato con decreto 8 luglio 2015, n. 140 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (G.U. n.206 del 5 settembre 2015) , individua i soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al Titolo I, Capo 0I, del Decreto legislativo 185/2000, nelle imprese:

a) costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative;

b) la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero da donne;

c) costituite da non più di 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;

d) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione di cui all’allegato 1 del Regolamento GBER.

Si evidenzia che il “Regolamento GBER” è il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.C.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e successive modificazioni e integrazioni.

Per poter accedere alle agevolazioni le imprese dovranno dimostrare il possesso, alla data di presentazione della domanda, dei predetti requisiti e la sussistenza delle ulteriori condizioni soggettive previste dal citato articolo 5 del Regolamento, compilando lo schema di domanda e trasmettendo la documentazione richiesta.

Nello schema di domanda, le imprese dovranno, altresì, rendere specifica dichiarazione in relazione all’assenza di cause ostative all’accesso alle agevolazioni ai sensi della normativa europea e nazionale. In particolare, per beneficiare delle agevolazioni, le imprese devono dimostrare di:

a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese e in possesso dei requisiti richiesti nel Regolamento in parola;

b) avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale;

c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;

e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

f) non essere incorse nell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

g) non essere sottoposte al controllo, ai sensi di quanto previsto all’articolo 2359 del codice civile, di soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un’attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

Possono, altresì, richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire un’impresa purché esse, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata ai soggetti richiedenti dal Soggetto gestore , facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni di cui ai punti precedenti. Nel caso in cui la nuova società non dimostri l’avvenuta costituzione nei termini sopra indicati, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.

Si evidenzia che il soggetto gestore è l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia.

Iniziative ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni, fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Regolamento de minimis n. 1407/2013, le iniziative che prevedono programmi di investimento da realizzare in tutto il territorio nazionale con spese non superiori a euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) promossi nei settori che si riportano nella tabella.

Programmi di investimento da realizzare

a) produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;

b) fornitura di servizi:

alle imprese;

alle persone.

c) commercio di beni e servizi;

e) turismo;

e) settori, di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile, riguardanti:

attività turistico-culturali, intese come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza;

l’innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative.

I programmi di investimento, devono essere:

a) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. A tal fine, per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio, fermo restando quanto previsto in tema di ammissibilità della spesa;

b) ultimati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento agevolato , pena la revoca delle agevolazioni concesse. La data di ultimazione del programma coincide con quella dell’ultimo titolo di spesa ammissibile esposto. Resta ferma la possibilità per il Soggetto gestore di concedere una proroga non superiore a 6 (sei) mesi, sulla base di una motivata richiesta, inoltrata dall’impresa beneficiaria al Soggetto gestore prima della data di ultimazione indicata nel contratto di finanziamento agevolato. Il Soggetto gestore, valutata la richiesta, comunica l’accoglimento o il diniego della stessa. Le richieste di proroga pervenute oltre i termini sopra indicati saranno rigettate.

Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.

In conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti dalla normativa comunitaria applicabile, le agevolazioni di cui al Regolamento non possono essere altresì concesse per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia non costituiscono aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione. Le agevolazioni in questione, inoltre, non costituiscono aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

Spese ammissibili

In riferimento ai programmi di investimento, sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni materiali e immateriali e servizi necessari alle finalità del programma, sostenute dall’impresa successivamente alla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche.

Dette spese riguardano:

a) suolo aziendale;

b) fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni;

c) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;

d) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;

e) brevetti, licenze e marchi;

f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del programma;

g) consulenze specialistiche.

Con riferimento alle spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

a) le spese relative all’acquisto del suolo aziendale, comprensive di eventuali sistemazioni, sono ammesse nel limite del 10% (dieci per cento) dell’investimento complessivo agevolabile;

b) le spese relative alle opere murarie e assimilate, sono ammesse nei seguenti limiti, in funzione del settore di attività nel quale è promosso il programma di investimento:

i. Produzione di beni nel settore dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli: sono ammesse le spese di costruzione, acquisto e ristrutturazione, nel limite massimo del 40% (quaranta per cento) dell’investimento complessivo agevolabile;

ii. Turismo: sono ammesse le sole spese di acquisto e ristrutturazione, nel limite massimo del 70% dell’investimento complessivo agevolabile;

iii. Altri settori: sono ammesse le sole spese di acquisto e ristrutturazione, nel limite massimo del 40% (quaranta per cento) dell’investimento complessivo agevolabile;

c) nell’ambito delle spese di cui al punto 5.1, lettera d), i servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) sono agevolabili nel limite del 20% dell’investimento complessivo ammissibile. Rientrano in tali servizi, a titoli di esempio, le attività di progettazione di architetture telematiche, di hosting, di gestione di data-base, ecc, a condizione che siano connesse all’investimento e funzionali all’attività proposta;

d) l’importo totale delle spese relative a brevetti, licenze e marchi, di cui al punto 5.1, lettera e), è agevolabile nel limite del 20% (venti per cento) dell’investimento complessivo ammissibile. Ai fini della ammissibilità la spesa deve essere supportata da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie per poter valutare la congruità del prezzo;

e) in relazione alle spese relative alla formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del programma:

i. esse devono riferirsi ad una formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal socio e/o dal dipendente presso l’impresa beneficiaria;

ii. sono ammissibili nel limite massimo del 5% (cinque per cento) dell’investimento complessivo agevolabile.

f) le spese inerenti alle consulenze specialistiche, sono agevolabili nel limite del 5% (cinque per cento) dell’investimento complessivo agevolabile e a condizione che siano connesse all’investimento e funzionali all’avvio delle attività.

Ai fini della relativa ammissibilità, le spese devono essere pagate esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del programma di investimenti e i beni cui sono riferite devono:

a) essere ammortizzabili;

b) essere utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva destinataria dell’aiuto;

c) figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno cinque anni.

Spese non ammesse

Non sono ammesse le spese:

a) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del lease-back;

b) per l’acquisto di beni di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni e, nel caso di soci persone fisiche, anche dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci

stessi entro il terzo grado. A tal fine, l’impresa trasmette una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

c) riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature; effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”; relative a commesse interne; relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; di funzionamento; notarili e relative a scorte, imposte, tasse;

d) relative all’acquisto di automezzi ad eccezione di quelli specificamente attrezzati come laboratori mobili, ove necessari per lo svolgimento delle attività di cui al programma di investimenti;

e) di importo inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00).

4 marzo 2017

Federico Gavioli