Contabilità semplificate: regime per cassa o per competenza? O regime promiscuo?

dopo Telefisco è (forse) aumentata la confusione, secondo l’Agenzia si tratta di un regime “improntato alla cassa” quindi alcuni costi continuano a seguire il regime di competenza; continuate a seguirci perchè nei prossimi giorni spiegheremo nel dettaglio tutte le nuove interpretazioni del Fisco

semplificate-2017L’Agenzia delle entrate ha chiarito nel corso del Telefisco 2017 che il regime di cassa applicabile dalle imprese minori con decorrenza dal 1° gennaio 2017 è improntato alla cassa e non al principio di competenza. Tuttavia la soluzione fornita in ordine ai criteri di deducibilità di taluni componenti negativi di reddito sembra essere in contraddizione con la premessa.

L’interpretazione fornita circa la portata del nuovo art. 66 del TUIR non è condivisibile, ma le imprese minori dovranno prendere atto che il nuovo principio di cassa è soggetto a molte più deroghe rispetto a quelle desumibili da un’interpretazione letterale della norma.

A seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio del 2017, ed ora in conseguenza dell’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate, il principio di cassa trova disciplina esclusivamente nell’art. 66, c. 1, per. 1, del TUIR. In buona sostanza l’impresa deve tenere conto degli incassi e dei pagamenti esclusivamente con riferimento alla gestione caratteristica. Risulterebbero così esclusi, dalla novità, gli altri componenti positivi e negativi di reddito quali, ad esempio, i canoni di locazione finanziaria, le spese relative al personale dipendente e gli oneri di utilità sociale. In questi casi continuerà a trovare applicazione il principio di competenza.

Gli operatori dovranno evidentemente adeguarsi alla lettura della disposizione fornita dall’Agenzia delle entrate, ma l’interpretazione non è completamente condivisibile.

Nel fornire la soluzione l’Agenzia delle entrate ha rilevato come la relazione illustrativa al provvedimento precisi che il regime riservato alle imprese minori dal nuovo art. 66 del TUIR è un regime “improntato alla cassa”. In base a ciò l’interpretazione fa conseguire l’applicazione di numerose deroghe a tale principio.

Secondo l’Agenzia delle entrate il riferimento alla diverse disposizioni in tema di reddito di impresa effettuato dall’art. 66, cc. 2 e 3, non vale come mera applicazione dei criteri di determinazione dei componenti negativi di reddito. In buona sostanza quando il citato comma 3 ha previsto espressamente che si applica anche alle imprese minori l’art. 95 del TUIR , la cui rubrica è “Spese per prestazioni di lavoro,” ha inteso affermare l’applicazione integrale della relativa disciplina, ivi compresa la determinazione dell’onere in base al principio di competenza.

Probabilmente sarebbe stata più corretta una soluzione diversa, cioè che intendesse ed interpretasse il riferimento all’art. 95 del TUIR circoscritto a soli criteri di determinazione del componente negativo di reddito. Ad esempio il riferimento a tale norma deve essere inteso come la necessità di comprendere nel costo relativo al personale dipendente anche le spese “sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori” (art. 95, c. 1). In questo modo può essere ben spiegato il contenuto del comma 3 che richiama, come detto, la maggior parte delle disposizioni applicabili ai fini della determinazione del reddito di impresa “ordinario”. Diversamente non troverebbe alcuna spiegazione la modifica dell’art. 66, c. 3, che nel testo attualmente in vigore richiama l’art. 109, cc. 5, 7 e 9 e non più i commi 1 e 2.

L’Agenzia delle entrate si è però orientata verso una soluzione diversa e ha ritenuto che per le disposizioni richiamate dall’art. 66, cc. 2 e 3, dovesse applicarsi integralmente la disciplina riguardante anche le imprese in contabilità ordinaria.

L’Agenzia delle entrate, in base al medesimo ragionamento, ha ritenuto che anche i canoni di locazione devono essere considerati in deduzione in base al principio di competenza (art. 102 del TUIR).

In questo caso la soluzione è sicuramente condivisibile anche in ragione di finalità antielusive che, ad esempio, l’art. 54 del TUIR, applicabile agli esercenti arti e professioni ha inteso perseguire. I professionisti considerano in deduzione i canoni di locazione finanziaria all’atto della relativa maturazione. Conseguentemente il c.d. maxi canone deve essere suddiviso e considerato in deduzione in base al principio di competenza. Ragioni di ordine sistematico inducono l’interprete a ritenere che la soluzione non possa essere diversa per le imprese c.d. minori.

Le soluzioni dovrebbero, quindi, essere valutate caso per caso e non ritenendo che al principio di competenza possa essere attribuita una valenza pressoché generalizzata. L’Agenzia delle entrate si è orientata diversamente e gli operatori dovranno tenerne conto.

Il criterio di determinazione del reddito è ancor più “promiscuo” rispetto agli esercenti arti e professioni e la circostanza darà luogo inevitabilmente a complicazioni operative.

4 febbraio 2017

Nicola Forte

 

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