Notifiche delle cartelle esattoriali e questioni procedurali: guida pratica per la redazione delle tesi difensive

Alcune note fondate su sentenze della Corte di Cassazione in tema di notifica delle cartelle esattoriali, utilissime nella redazione degli atti difensivi del contribuente.

In questo articolo si riportano alcune importanti sentenze della Corte di Cassazione su problematiche processuali, soprattutto per quanto riguarda le notifiche delle cartelle esattoriali.

  1. E’ principio pacifico, in tema di contenzioso tributario, che

    sentenza corte di cassazione“la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza della facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992” (Cass. n. 6734/2015). 

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  2. L’ art. 58, c. 2, D.Lgs. n. 546/92 espressamente prevede e consente la produzione di nuovi documenti in appello, con la conseguenza che, nel processo tributario, mentre prove ulteriori, rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di primo grado, non possono essere disposte in grado d’appello, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, i documenti possono essere liberamente prodotti anche in sede di gravame, ancorché preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. nn. 22776/2015 e 3661/2015), a nulla rilevando l’eventuale irritualità della loro produzione in primo grado (Cass. nn. 22776/2015 e 23616/2011). 

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  3. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che “in materia d’imposte dirette, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, primo comma, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, il soggetto legittimato alla notifica è il concessionario, agente della riscossione, mentre il soggetto che in concreto consegna la cartella all’ufficio postale opera come mero ‘nuncius’, sicché la sua identità (o la sua giuridica inesistenza) non incidono sulla validità del procedimento di notificazione”, restando

    “tale modalità di notifica alternativa a quella di cui alla prima parte dell’art. 26, comma 1, prima parte, cit., questa sì di competenza esclusivamente dei soli soggetti ivi indicati del tutto affidata al concessionario, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonché all’ufficiale postale”,

    per cui è quest’ultimo

    “a garantire, dandone atto nell’avviso di ricevimento, che la notifica sia stata effettuata su istanza del soggetto legittimato ad essa (in tale ipotesi, il concessionario), a prescindere da colui che gli abbia materialmente consegnato il plico, e che vi sia effettiva coincidenza tra il soggetto cui la cartella è destinata e quello cui essa è, in concreto, consegnata” (ex multis, Cass. n. 6198/2015; da ultimo, n. 12351/2016). 

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  4. Quanto al profilo concernente i vizi della notifica della cartella di pagamento, giova anche evidenziare la intervenuta tempestiva proposizione della impugnazione dell’atto, da parte della società contribuente, atteso che

    “La nullità della notifica della cartella esattoriale, atto avente duplice natura di comunicazione dell’estratto di ruolo e di intimazione ad adempiere, corrispondente al titolo esecutivo e all’atto di precetto nel rito ordinario, è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., atteso l’espresso richiamo, operato dall’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, alle norme sulle notificazioni del codice di rito” (Cass. nn. 7157/2016, 384/2016 e 5057/2015).  

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  5. Si è chiesto che la Corte dica

    “se, ove nel giudizio di primo grado vi siano più parti, l’atto di appello debba essere notificato a tutte le parti del giudizio, verificandosi in tal caso un litisconsorzio necessario processuale ex art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 454 del 1992 e 102 c.p.c., rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e che la mancata integrazione del contraddittorio comporta la nullità del procedimento e della sentenza e se, quindi, la CTR abbia errato nel non ravvisare il litisconsorzio necessario processuale, omettendo di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Concessionario, determinando la nullità del giudizio d’appello e della decisione”.

 

La Corte di Cassazione, anche di recente, ha avuto modo di precisare che,

“in tema d’impugnazioni civili, anche con riguardo al contenzioso tributario, l’integrazione del contraddittorio è obbligatoria, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., non solo in ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale (cd. cause inscindibili), ma altresì nell’ipotesi di cause che, pur scindibili, riguardano rapporti logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune (cd. cause dipendenti), quando siano state decise nel precedente grado di giudizio in un unico processo, al fine di evitare che le successive vicende processuali conducano a pronunce definitive di contenuto diverso” (Cass. n. 14253/2016)

è senz’altro applicabile il principio per cui

“in tema di disciplina della riscossione delle imposte mediante iscrizione nei ruoli, nell’ipotesi di giudizio relativo a vizi dell’atto afferenti il procedimento di notifica della cartella, non sussiste litisconsorzio necessario tra l’Amministrazione Finanziaria ed il Concessionario alla riscossione, né dal lato passivo, spettando la relativa legittimazione all’ente titolare del credito tributario con onere del concessionario, ove destinatario dell’impugnazione, di chiamare in giudizio il primo se non voglia rispondere delle conseguenze della lite, né da quello attivo, dovendosi, peraltro, riconoscere ad entrambi il diritto all’impugnazione nei diversi gradi del processo tributario” (Cass. n. 9762/2004).   

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  1. Si è chiesto che la Corte di Cassazione dica

    “che la mancata indicazione dell’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, nella cartella di pagamento, comporta la nullità della stessa per la violazione dell’art. 7, comma 2, lett. b) della L. n. 212/2000 e se, quindi, sia viziata dalla violazione di tale norma la sentenza della CTR che ha omesso di decidere su tale punto decisivo della controversia”.

 

La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che

“l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 c. p. c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità di effettuare l’esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell’atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p. .” (Cass. nn. 22759/2014 e 1755/2006).

In ogni caso, va ricordato che

“la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati come nel caso di specie agli agenti della riscossione in data anteriore giugno 2008, non è affetta da nullità, atteso che l’art. 36, comma 4-ter, D.L. n. 248 del 2007, convertito nella L. n. 31 del 2008, ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere da tale data, e neppure è annullabile, essendo la disposizione di cui all’art. 7 della L. n. 212 del 2000 priva di sanzione, trovando peraltro applicazione l’art. 21 octies della L. n. 241 del 1990, che esclude tale esito ove il provvedimento, adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, per la natura vincolata dello stesso non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato” (Cass. 332/2016; n. 4516/2012).

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Nella redazione delle tesi difensive è opportuno tenere conto dei principi sopra esposti più volte confermati dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria.

 

2 febbraio 2017

Maurizio Villani