Sequestro finalizzato alla confisca anche se c’è un piano rateale già concordato

in caso di reati tributari, l’assunzione da parte del contribuente dell’impegno al versamento del debito fiscale non comporta l’impossibilità di applicare la confisca, e dunque il prodromico sequestro; tuttavia, gli effetti della misura ablativa restano sospesi fino all’esaurimento della procedura di pagamento

delittocastigo2La Corte di Cassazione con la sentenza n. 42087 del 6 ottobre 2016, ha affermato che, anche dopo l’ultima riforma fiscale, è lecito il sequestro finalizzato alla confisca sui beni del contribuente indagato per evasione, nonostante le rate già concordate con l’amministrazione finanziaria. Ad ogni modo, la misura diverrà efficace solo dopo il mancato pagamento del debito dilazionato.

Sulla base di questi motivi la terza sezione penale ha respinto il ricorso di un imprenditore accusato di non aver versato l’Iva e di aver venduto, in modo fraudolento, un immobile.

Il Collegio di legittimità ha dunque interpretato in senso sfavorevole ai cittadini le norme contenute nel d.lgs. n. 158 del 2015.

Secondo l’interpretazione preferita, si legge a chiare lettere in motivazione, anche in presenza di un piano rateale di versamento, la confisca potrà continuare a essere comunque consentita, sia pure per gli importi non ancora corrisposti, così continuando a essere consentito anche il sequestro a essa finalizzato.

La confisca per equivalente: cenni

L’art. 240 c.p., prevede la confisca facoltativa per le cose che sono il prodotto o il profitto del reato; è invece obbligatoria per le cose che “costituiscono il prezzo del reato”.

Il successivo art. 321, c. 2, del c.p.p. prevede la possibilità che già nella fase delle indagini preliminari, il sequestro delle cose possono essere oggetto di confisca.

Ovviamente per alcune situazioni è in pratica impossibile individuare le somme di denaro o i beni costituenti il prezzo o il profitto del reato.

Di conseguenza, per i delitti previsti dagli artt. da 314 a 321 c.p. (peculato, concussione, corruzione) e per altri delitti previsti da leggi speciali, si applica l’art. 322-ter c.p. che prevede “la confisca per equivalente”, cioè la confisca di beni per un valore corrispondente al prezzo del reato. L’art. 322-ter c.p., “pur consentendo di disporre lo spostamento della misura reale del bene che costituisce profitto o prezzo del reato ad altro sempre ricadente nella disponibilità dell’indagato, solo quando non sia possibile la confisca del primo”, prevede un preventivo accertamento con riferimento all’esistenza diretta di un bene costituente profitto o prezzo, la cui confisca sia impedita da un fatto sopravvenuto che ne abbia determinato la perdita o il trasferimento.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, c, 143 (Finanziaria 2008), ha previsto che anche per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, tranne che per il delitto di occultamento e sottrazione di scritture contabili, si applica la confisca per equivalente, regolata dall’art. 322-ter c.p.; pertanto, è obbligatoria la confisca di beni di cui il contribuente-reo abbia disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo del reato.

Nell’ipotesi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per determinati reati, l’art. 322-ter c.p. prevede che venga sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato, oppure, quando questa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo abbia disponibilità, per un valore corrispondente.

La novità in materia di confisca

Il Decreto Legislativo n. 158 del 2015, riguardante la revisione del sistema sanzionatorio, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2015. Esso prevede la revisione del sistema penale tributario, mediante modifiche del D.Lgs. n. 74 del 2000 (Titolo I) e la modifica dell’impianto sanzionatorio amministrativo (Titolo II). Con riferimento alle fattispecie penali, in sintesi il decreto prevede un inasprimento delle condotte fraudolente (pene più severe per l’omessa presentazione della dichiarazione, l’occultamento o distruzione di scritture contabili e l’indebita compensazione di crediti inesistenti; è introdotto il reato di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta) e un alleggerimento di quelle ritenute meno gravi (ad esempio, sono elevate le soglie di punibilità, da 50 mila a 250 mila, per l’omesso versamento dell’Iva, da 50 mila a 150 mila euro per la dichiarazione infedele, da 30 mila a 50 mila per l’omessa dichiarazione).

In particolare l’articolo 10 , del citato decreto legislativo, inserisce nel D.Lgs. n. 74 del 2000, il nuovo articolo 12-bis, il quale dispone che nel caso di condanna o di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p.) per uno dei delitti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 74 del 2000 è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo (cd. confisca obbligatoria), salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando non è possibile, la confisca per equivalente di beni per un valore corrispondente nella disponibilità del reo. Tale previsione, priva di sostanziale portata innovativa, esplicita direttamente quanto già previsto , con il rinvio operato all’art. 322-ter c.p. (confisca obbligatoria a seguito di condanna per reati contro la P.A.) dall’art. 1, c. 143, della legge finanziaria 2008, in materia di confisca obbligatoria per reati tributari.

La riforma del sistema sanzionatorio penale tributario (Titolo I) è entrata in vigore il 22 ottobre 2015. La revisione del sistema sanzionatorio amministrativo (Titolo II) è entrata in vigore l’1 gennaio 2016 (termine così anticipato dalla legge di stabilità 2016: articolo 1, comma 133, della legge n. 208 del 2015).

La confisca si applica prima sul patrimonio aziendale

L’istituto della confisca per equivalente trova una sua autonoma (e parzialmente nuova) disciplina nel D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12 bis, introdotto dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 10, c. 1.

La giurisprudenza di legittimità sul rilievo della mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente e della contestuale assenza di un rapporto di derivazione diretta tra il reato e i beni, ne ha sin da subito sottolineato la natura prettamente sanzionatoria, traendone la conseguenza della sua inapplicabilità ai reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 244 del 2007, non essendo ad essa estensibile la regola dettata per le misure di sicurezza dall’art. 200 c.p..

Trattandosi di una vera e propria sanzione, essa è applicabile all’autore materiale del reato alla sola condizione della impossibilità, anche se transitoria e reversibile, di reperire i beni costituenti il profitto del reato.

Il concetto è stato ribadito dalla Suprema Corte anche con la sentenza n. 16698 del 18/03/2014, in quella occasione si affermò “che non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto del reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato” e si osservò che non era stato eseguito “alcun accertamento preliminare in ordine all’eventuale sussistenza nel patrimonio aziendale della società i beni direttamente riconducibili al profitto del reato tributario de quo”.

La confisca non si applica se ci sono accordi di rateizzazione anche “in bozza”

I giudici di legittimità con la sentenza n. 28225, del 7 luglio 2016, nel ritenere fondato il ricorso evidenziano che il Tribunale che si pronuncerà di nuovo sulla questione dovrà tenere conto della sopravvenuta modifica normativa per effetto della quale “la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro“.

Risulta, infatti, dal testo della sentenza impugnata che la società ha stipulato con l’amministrazione finanziaria un (non meglio precisato) accordo di rateizzazione del debito, in corso di esecuzione al momento della richiesta di applicazione della pena.

L’assunzione dell’impegno, nei soli termini riconosciuti e ammessi dalla legislazione tributaria di settore (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, transazione fiscale, attivazione di procedure di rateizzazione, automatica o a domanda), è di per sé sufficiente a impedire la confisca (diretta o per equivalente, la norma non fa distinzioni) dei beni che ne sarebbero oggetto poiché ritenuta comunque satisfattiva dell’interesse al recupero delle somme evase (o non versate) che dovrebbero essere ugualmente ottenute dall’esproprio dei beni del contribuente (in caso di confisca diretta), o dell’imputato, se diverso (in caso di confisca per equivalente).

Definizioni

Confisca

La confisca è finalizzata a impedire che l’impiego economico dei beni di provenienza delittuosa possa consentire al colpevole di garantirsi il vantaggio che era oggetto specifico del disegno criminoso.

Nei reati tributari la confisca colpisce il vantaggio conseguente all’evasione fiscale e svolge una funzione di disincentivo nei confronti dei potenziali autori dei reati

Confisca per equivalente

La confisca per equivalente riguarda utilità patrimoniali di valore corrispondente al prezzo o profitto del reato tributario, che siano nella materiale disponibilità del reo quando non è possibile agire direttamente sui beni costituenti tale profitto o prezzo del reato.

Sequestro preventivo

Il sequestro preventivo precede la confisca e può essere eseguito nelle indagini preliminari o nel corso del dibattimento di primo grado.

È diretto o per valore e assicura la futura esecuzione della confisca all’esito dell’accertamento della responsabilità penale del soggetto indagato/imputato.

28 gennaio 2017

Federico Gavioli