Moratoria dei termini estivi anche per i controlli formali, tra l’1 agosto e il 4 settembre di ogni anno

la legge di Bilancio ha previsto l’attesa moratoria dei termini estivi nel periodo compreso tra l’1 agosto e il 4 settembre di ogni anno: in pratica i contribuenti potranno fruire di una sospensione dei termini (simile all’interruzione di quelli processuali prevista anche per il contenzioso tributario) per tutte le richieste documentali ed i controlli formali

2017plusIl decreto legge n. 193/2016, sia pure in sede di conversione in legge, ha portato a bordo alcune delle semplificazioni invocate delle categorie (professionisti ed imprese). Una di queste riguarda l’attesa moratoria dei termini estivi nel periodo compreso tra l’1 agosto e il 4 settembre di ogni anno. La novità è stata prevista dall’art. 7–quater, cc. 16 e 17 del decreto legge n. 193/2017.

I contribuenti usufruiscono di una sospensione dei termini simile all’interruzione dei termini processuali prevista anche per il contenzioso tributario.

L’ambito applicativo della nuova disposizione è ampio anche se sono previste delle esclusioni. La nuova disposizione non si applica alle richieste di documentazione effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, ovvero per le procedure di rimborso ai fini Iva

La richiesta di documenti

La sospensione dei termini nel periodo 1 agosto – 4 settembre riguarda gli inviti a comparire, di persona o a mezzo rappresentanti, per fornire dati e notizie ai fini dell’attività di accertamento. I termini sono sospesi anche per l’esibizione o la presentazione di atti e documenti strumentali alla medesima attività.

I contribuenti avranno più tempo a diposizione anche per rispondere alle eventuali richieste di esibizioni riguardanti bilanci, rendiconti, libri o registri previsti dalle norme tributarie, ove la richiesta sia inoltrata a soggetti obbligati alle tenuta delle scritture contabili.

La moratoria dei termini riguarderà anche la risposta ai questionari aventi ad oggetto la richiesta di dati e notizie ai contribuenti per il controllo delle loro posizioni e quelle di altri soggetti qualora abbiamo intrattenuto con questi eventuali rapporti.

Controlli automatizzati e controlli formali

Sono quindi sospesi sia i termini collegati alle comunicazioni emesse a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni effettuati ai sensi degli articoli 36–bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, ma anche quelli collegati alle comunicazioni emesse a seguito di controllo formale.

Ad esempio se il contribuente ha utilizzato due volte in compensazione con i tributi dovuti il credito IRPEF risultante dalla dichiarazione relativa al precedente anno, la violazione sarà rilevata in base al controllo automatico delle dichiarazioni. L’Agenzia delle entrate notificherà, di conseguenza, un preavviso di irregolarità.

Se la ricezione dell’atto avviene nel periodo compreso tra l’1 agosto e il 4 settembre successivo, i termini per effettuare l’eventuale versamento sono sospesi fino a tale ultima data. Il termine di trenta giorni inizierà a decorrere dal 5 settembre. Pertanto se il contribuente intende versare le imposte richieste fruendo della riduzione delle relative sanzioni (così dovute nella misura del 10%), la scadenza coincide con il giorno 4 ottobre. Tale data rappresenta anche il termine per effettuare il versamento della prima rata qualora il contribuente intenda avvalersi dalla possibilità di rateizzare le somme dovute in base al preavviso di irregolarità.

Se l’atto è notificato precedentemente, ma una parte dei termini è compresa all’interno del predetto periodo trova applicazione la sospensione come già previsto per gli atti processuali. Ad esempio se la notifica del preavviso di irregolarità è effettuata il 21 luglio, al 31 luglio risulteranno decorsi dieci giorni. I termini riprenderanno a decorrere il 5 settembre e quindi l’eventuale versamento dovrà essere effettuato entro il 24 settembre successivo.

Il controllo formale effettuato ai sensi dell’art. 36–ter del D.P.R. n. 600/1973 consiste nella verifica della corrispondenza dei dati indicati nella dichiarazione con:

  • la documentazione conservata dal contribuente;

  • i dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti (sostituto d’imposta, enti previdenziali ed assistenziali, banche, imprese assicuratrici…).

Nel caso, quindi, sussistano differenze tra i dati in possesso dell’Agenzia delle entrate e quelli dichiarati, il contribuente viene invitato dall’Ufficio a presentare o a trasmettere la documentazione in suo possesso e a fornire chiarimenti. In tale ipotesi, qualora la richiesta dovesse essere effettuata durante il predetto periodo estivo, il contribuente avrà più tempo a disposizione per ottemperare all’invito ed evitare, quindi, la richiesta di una maggiore imposta.

L’Agenzia delle entrate potrebbe chiedere, al fine di effettuare le predette operazioni di controllo formale, le fatture attestanti le spese mediche sostenute nel periodo d’imposta; le attestazioni dei versamenti previdenziali; la certificazione rilasciata dalla banca attestante il versamento degli interessi passivi relativi a mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale…

I contribuenti avranno più tempo a disposizione, durante il periodo estivo, per rispondere alle richieste di documentazione dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, qualora il controllo formale determinasse il disconoscimento di una parte degli oneri deducibili o delle detrazioni di imposta, il contribuente avrà più tempo a disposizione per effettuare il relativo versamento beneficiando della riduzione delle relative sanzioni. Ciò, beninteso, qualora il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica dell’atto, dovesse “cadere” nell’intervallo temporale compreso tra l’1 agosto e il 4 settembre. Anche in questo caso troverà applicazione la “nuova” sospensione dei termini.

La sospensione dei termini estivi riguarda anche i contribuenti che hanno ricevuto dall’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’attività di liquidazione, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta deve essere versata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione.

31 gennaio 2017

Nicola Forte