Il decreto legge n. 193/2016, sia pure in sede di conversione in legge, ha portato a bordo alcune delle semplificazioni invocate delle categorie (professionisti ed imprese). Una di queste riguarda l’attesa moratoria dei termini estivi nel periodo compreso tra l’1 agosto e il 4 settembre di ogni anno. La novità è stata prevista dall’art. 7–quater, cc. 16 e 17 del decreto legge n. 193/2017.
I contribuenti usufruiscono di una sospensione dei termini simile all’interruzione dei termini processuali prevista anche per il contenzioso tributario.
L’ambito applicativo della nuova disposizione è ampio anche se sono previste delle esclusioni. La nuova disposizione non si applica alle richieste di documentazione effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, ovvero per le procedure di rimborso ai fini Iva
La richiesta di documenti
La sospensione dei termini nel periodo 1 agosto - 4 settembre riguarda gli inviti a comparire, di persona o a mezzo rappresentanti, per fornire dati e notizie ai fini dell’attività di accertamento. I termini sono sospesi anche per l’esibizione o la presentazione di atti e documenti strumentali