L'opzione per la contabilità ordinaria per le imprese minori

i contribuenti in contabilità semplificata, obbligati dall’1 gennaio 2017 a determinare il reddito applicando il nuovo regime di cassa, dovranno valutare con attenzione la propria posizione: in questo articolo analizziamo le conseguenze della scelta per la tenuta di una contabilità ordinaria

semplificate-2017I contribuenti in contabilità semplificata, obbligati dall’1 gennaio 2017 a determinare il reddito applicando il nuovo regime di cassa, dovranno valutare con attenzione la propria posizione. In alcuni casi potrebbero subire, soprattutto a causa della gestione delle scorte pregresse al 31 dicembre 2016, rilevanti incrementi del livello di tassazione. Le rimanenze finali al termine dello scorso anno devono essere imputate in un’unica soluzione come costi deducibili agli inizi dell’anno 2017. L’eventuale perdita potrà essere compensata con altri redditi, ma la perdita residua, che non troverà capienza in altri redditi nello stesso anno in cui si è generata, non potrà più essere utilizzata. La circostanza determinerà, come anticipato, un maggiore livello della tassazione.

Le imprese in contabilità ordinaria potranno quindi valutare la possibilità di optare per il regime contabile ordinario. L’opzione sarà vincolante per un solo anno. In questo periodo sarà possibile effettuare con maggiore cura le valutazioni di merito. Dal 2018 l’impresa avrà probabilmente meglio valutato la convenienza a rientrare nel regime semplificato o, viceversa, permanere nel regime ordinario.

Questa possibilità di tornare ad applicare il regime “naturale” dopo solo un anno, senza che sussista alcun vincolo di permanenza nel regime ordinario, non si desume direttamente dall’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973.

Tale disposizione è stata modificata, ma il contenuto del nuovo comma 8 è stato riprodotto il maniera pressoché analoga al previgente comma 6. La disposizione prevede che “Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi”.

In base ad un’interpretazione letterale della norma sembra che i contribuenti in contabilità semplificata, dopo aver esercitato l’opzione per la contabilità ordinaria, siano obbligati a permanere nel nuovo regime per almeno tre periodi d’imposta.

Questa disposizione si pone in contrasto con la disciplina delle opzioni di cui al D.P.R. n. 442 del 1997 (Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette). In particolare il contrasto è con l’articolo 3.

I dubbi interpretativi possono essere sciolti con la lettura della Circolare del Ministero delle finanze n. 209 del 1998. Il documento di prassi ha rilevato preliminarmente come il regolamento abbia unificato i termini di validità delle opzioni prevedendo che la scelta effettuata vincoli il contribuente per almeno un triennio nell’ipotesi di sistemi speciali di determinazione dell’imposta e per un anno nell’ipotesi di regimi meramente contabili.

A tal proposito può già essere osservato che la scelta per il regime ordinario non determina alcuna variazione per ciò che riguarda i criteri di determinazione dell’imposta. Il tributo non è determinato né con criteri di tipo forfetario, né è dovuta un’imposta sostitutiva. Il contribuente in contabilità ordinaria sarà comunque tenuto al versamento dell’Irpef ordinaria.

La soluzione è ancor più evidente dopo la lettura del passaggio successivo di cui alla circolare citata. Il Ministero delle finanze ha precisato ulteriormente “che devono ritenersi superate le disposizioni relative al vincolo triennale di permanenza nel regime di contabilità ordinaria per le imprese minori … di cui all’articolo 18, comma 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 …, in quanto, alla luce della nuova disciplina introdotta dal regolamento in rassegna, le suddette opzioni, riferendosi a regimi meramente contabili, devono ritenersi vincolanti per un anno”.

Desta però meraviglia che il legislatore, nel modificare (con la legge di Bilancio del 2017) il predetto articolo 18, abbia riproposto esattamente i contenuti del previgente comma 6, limitandosi a cambiare la numerazione del comma.

Il lettore non deve essere tratto in inganno. Le imprese in contabilità semplificata, che opteranno per il regime contabile ordinario, saranno obbligate a permanervi per un solo anno.

11 gennaio 2017

Nicola Forte