A.S.D. e Legge di bilancio: aumentano i ricavi commerciali che possono effettuare le società sportive dilettantistiche

la Legge di Bilancio ha potenziato il regime speciale forfettario per lo sport dilettantistico: dall’1 gennaio 2017 potranno avvalersi di tale regime gli enti associativi e le associazioni sportive dilettantistiche anche laddove l’ammontare dei proventi commerciali abbia superato il precedente limite di 250.000 euro: il nuovo limite ammonta a 400.000 euro

2017plusLa Legge di Bilancio 2017 ha potenziato il regime speciale forfetario di cui alla legge n. 398/1991. Ora, dall’1 gennaio 2017, potranno avvalersi di tale regime gli enti associativi e le associazioni sportive dilettantistiche anche laddove l’ammontare dei proventi commerciali abbia superato il precedente limite di 250.000 euro: ora il nuovo limite ammonta a 400.000 euro. La novità interessa anche le società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali non lucrative (srl, cooperative e SpA).

La modifica interessa anche le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare.

I soggetti interessati

La norma ha modificato l’art. 90, c. 2, della legge n. 289/2002, la cui rubrica è “Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica”. Tuttavia, in conseguenza di una serie di rinvii e riferimenti normativi la novità riguarda, più in generale, anche altri enti non aventi per oggetto principale l’attività sportiva dilettantistica. E’ fondamentale, però, che l’attività svolta non abbia scopo di lucro.

Inoltre, è necessario, al fine di applicare il predetto regime forfetario di determinazione del reddito e dell’Iva, che il soggetto interessato abbia natura giuridica di associazione (riconosciuta o non riconosciuta. L’unica eccezione, come ricordato, è costituita dalle società di capitali non lucrative a condizione, però, in questo caso, di avere per oggetto un’attività sportiva dilettantistica.

Sono così esclusi dalla novità le fondazioni e in generale tutti gli altri enti non commerciali, ivi compresi i comitati.

Decorrenza e determinazione del nuovo limite

La legge di bilancio prevede che il nuovo limite di 400.000 euro sia applicabile “A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017, …”.

La CM. 1 dell’11 febbraio 1992 ha precisato “che, stante la particolarità della disciplina introdotta dalla legge 398 per i soggetti ivi indicati, ai fini dell’individuazione dei proventi in argomento deve aversi riguardo al criterio di cassa”.

Una questione controversa riguarda il caso in cui l’associazione abbia emesso nel corso del periodo d’imposta fatture per prestazioni pubblicitarie o di sponsorizzazione. Non è chiaro se i predetti proventi, anche se non incassati, debbano essere considerati al fine di verificare il mancato superamento del limite pari, ora, a 400.000 euro.

A tal proposito recentemente l’Agenzia delle Entrate, con risposta del 28 gennaio 2016 resa a titolo di assistenza al contribuente (Circ. 42/E del 05/08/2011), ha precisato che “per determinare il limite di ricavi di 250.000 Euro deve essere applicato il criterio di cassa, computando però anche gli introiti fatturati ma non ancora incassati”. La Legge di bilancio avrebbe potuto modificare la norma in modo tale da chiarire questo dubbio, ma si è limitata ad incrementare la soglia per accedere al predetto regime forfetario.

Per il primo periodo di imposta, la Risoluzione n. 63/E del 16/5/2006, ha precisato che il limite di importo cui fare riferimento per il mantenimento del regime agevolato deve essere rapportato al periodo intercorrente tra la data di costituzione e la fine dell’esercizio, proporzionato ai giorni. Nel limite dei 400.000 euro devono essere computati: i ricavi e proventi ex art. 85 del TUIR, conseguiti nell’ambito dell’attività commerciale e le sopravvenienze attive ex art. 88 del TUIR relative all’attività commerciale. Restano esclusi, invece, i proventi delle prestazioni c.d. decommercializzate e le entrate istituzionali.

Il DM 18 maggio 1995, All. E, p. 1, c. 3, ha fornito alcuni chiarimenti a proposito dei criteri applicabili al fine di verificare il mancato superamento della predetta soglia di ricavi. A tal proposito, “Stante la particolarità della disciplina introdotta dalla legge n. 398, occorre precisare che per l’individuazione dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali deve aversi riguardo al criterio di cassa, nel cui ambito, peraltro, resta fermo il principio voluto dalla normativa IVA secondo cui vanno computati gli introiti fatturati ancorché non riscossi…”. Nello stesso senso si è espressa la SIAE con la circolare 19 dicembre 1995, n. 712, punto I.G. nel seguente modo: “Ai fini dell’individuazione dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, si deve tener conto: in mancanza di fattura dei proventi incassati (criterio di cassa); in presenza di fattura, dei proventi fatturati ancorché non riscossi (criterio di fatturazione) D.M. 18 maggio 1995, p. 1, 3° cpv …”.

9 gennaio 2017

Nicola Forte