Il nuovo regime di registrazione delle sentenze

per tutti gli operatori che seguono il processo tributario, dedichiamo un articolo alle novità intervenute (nel pacchetto Legge di bilancio 2017) su tempistiche e modalità di registrazione delle sentenze

documento

L’art. 2 della Tabella allegata al TUR n. 131/86 precisa che sono esenti (da registrazione) tutti gli atti giudiziari, salvo quelli menzionati nell’art. 8 della Prima Parte della Tariffa allegata al medesimo testo unico; in buona sostanza , gli atti dei tribunali di primo e di secondo grado che definiscono anche parzialmente controversie civili:

– recanti trasferimento o costituzione di diritti reali ;

– recanti condanna al pagamento di somme o valori (imposta di registro 3%) tra cui devono essere annoverati quelli recanti condanna al risarcimento del danno da reato;

– di accertamento1 di diritti a contenuto patrimoniale (imposta di registro 1%);

– non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (imposta di registro in misura fissa);

– che dichiarano la nullità o l’annullamento di un atto (imposta di registro in misura fissa);

– aventi per oggetto la separazione o il divorzio(misura fissa);

– di omologazione (imposta di registro in misura fissa).

Al termine della causa il giudice pronuncia la sentenza (o qualsiasi altro tipo di provvedimento che estingua il giudizio); pertanto , è necessario che le parti paghino2 l’imposta di registro per la registrazione della pronuncia. A tal fine, debitori dell’imposta di registro risultano essere sia la parte soccombente, sia il soggetto che ha vinto la causa3. Pertanto, l’invito al pagamento dell’imposta di registro viene notificato dal fisco a tutti i soggetti presenti in giudizio, soccombenti e vittoriosi, in qualità di debitori solidali. Tuttavia, tale obbligo non si estende a coloro che sono intervenuti volontariamente nel processo4, al fine sostenere le ragioni di una delle parti, in quanto tali soggetti, per espressa previsione normativa, rimangono estranei al rapporto considerato nella sentenza. Resta ovviamente fermo che colui che ha pagato l’imposta può comunque chiedere al soccombente il rimborso (totale o parziale) dell’importo pagato, anche se le spese del processo sono state interamente compensate.

Una volta ricevuta la documentazione dal cancelliere, l’Agenzia notifica alle parti un avviso di liquidazione dell’imposta dovuta, richiedendone il pagamento entro 60 giorni. In ogni caso, le parti possono effettuare il pagamento, tramite il modello F23, anche prima dell’avviso di liquidazione emesso dalle Entrate5.

Effettuato il versamento, la parte interessata deve consegnarne ricevuta all’ufficio dell’Agenzia competente, che provvede alla registrazione e alla restituzione dell’atto alla cancelleria. In mancanza di richiesta o visualizzazione della liquidazione, l’ufficio delle Entrate notifica alle parti presso i loro difensori un avviso di liquidazione dell’imposta dovuta, richiedendone il pagamento entro 6o giorni.

NOVELLA

L’art. 7-quater, del D.L. n. 193/2016, è intervenuto, sulla materia della registrazione delle sentenze ai fini dell’imposta di registro, prevedendo:

– un allungamento dei termini di richiesta di registrazione degli atti giudiziari in generale,

– un ampliamento dell’ambito oggettivo in ordine alle sentenze recanti condanna al risarcimento del danno da reato,

– una procedura di registrazione particolare per gli ultimi atti appena menzionati.

In particolare con i commi 42 e 43 dell’articolo 7-quater sono stati modificati gli articoli 73 e 73-bis del D.P.R. n. 115/2002 e gli articoli 13, 59 e 60 del D.P.R. n. 131/1986.Il Dl 193/2016 ha,quindi, modificato il Testo unico in materia di spese di giustizia, intervenendo sui tempi6 e sulle modalità di registrazione delle sentenze, nei processi civili e amministrativi, di condanna al risarcimento del danno prodotto da reato. Con tale nuova disposizione normativa viene stabilito che, nel processo civile e amministrativo, la registrazione delle sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da reato debba essere richiesta dalle cancellerie dei tribunali7 entro 30 giorni dalla data in cui sono divenute definitive. Inoltre, viene previsto che le parti in causa possano segnalare all’ufficio giudiziario la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione con prenotazione a debito (ovvero senza pagamento) degli atti giudiziari suddetti. La mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall’ufficio giudiziario con apposito atto da trasmettere all’ufficio finanziario, unitamente alla richiesta di registrazione.

Sono stati cambiati i termini concernenti l’obbligo, in capo ai cancellieri, di richiedere la registrazione degli atti giudiziari (salvo quelli da essi ricevuti e quelli di trasferimento – per cui essi sono anche soggetti passivi del tributo in esame), attraverso la modifica dell’art. 13, c. 3, del TUR, per cui la registrazione deve attualmente essere richiesta una volta decorsi 10 giorni ed entro 30 giorni da quello in cui il provvedimento è stato pubblicato o emanato

– oltre alle sentenze recanti condanna al risarcimento del danno da reato, occorre considerare facenti parte delle previsioni che le concernono anche “gli altri atti degli organi giurisdizionali” (articoli 59, comma 1, lettera d, e 60, comma 2, del TUR): è stato dunque ampliato l’ambito oggettivo in relazione a questa specifica fattispecie tributaria;

– una procedura particolare di registrazione a debito è stata prevista per gli atti giudiziari di cui al punto precedente.

Nello specifico (attuale art. 73, c. 2-quater, D.P.R. n. 115/2002) è stato previsto che le parti in causa, entro i 10 giorni (che devono decorrere tra quello in cui il provvedimento è divenuto efficace e il termine iniziale da cui gli ufficiali giudiziari devono richiedere la registrazione degli atti), possono segnalare all’ufficio giudiziario la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione a debito.

Parallelamente alla previsione di tale facoltà rilasciata alle parti è stato previsto che (attuale art. 60, c. 2, del TUR) l’ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che possano far ricondurre l’atto trasmesso per la registrazione nella categoria di quelli recanti condanna al risarcimento del danno da reato, senza che essi siano stati indicati dall’ufficio giudiziario, può sospenderne la liquidazione e segnalare a quest’ultimo il proprio parere.

A suo volta l’ufficio giudiziario, entro 30 giorni, deve rispondere all’ufficio finanziario indicando i motivi per cui non aveva ammesso l’atto alla registrazione a debito.

26 gennaio 2017

Isabella Buscema

1 La registrazione degli atti giudiziari è un’imposta d’atto, ossia va a tassare la ricchezza espressa nell’atto. Questo implica che occorre analizzare anche quali sono gli effetti dell’atto. Applicando questo principio alle sentenze ed agli atti giudiziari significa che se la sentenza è di mero accertamento ha un certo effetto sulle parti processuali e, conseguentemente, un certo tipo di tassazione, mentre se, ad es., una sentenza è costitutiva o traslativa di diritti su beni immobili produce un altro tipo di effetto sulle parti e, dunque, un differente tipo di tassazione.

2 Per applicare l’aliquota dell’imposta di registro ci si deve riferire all’atto corrispondente (es. atto di vendita immobiliare). L’imposta di registro è un’imposta d’atto. Il contenuto e la natura del documento da registrarsi devono essere individuati esclusivamente in base al contenuto dello stesso, senza potersi far riferimento ad elementi extradocumentali (CM 34/E del 30 marzo 2001). Applicando il principio secondo cui ciò che rileva è il contenuto, poiché registro una sentenza rileva il provvedimento emesso dal giudice, non ciò che ha chiesto la parte al giudice.

3 Obbligati al pagamento sono le parti in causa, ai sensi dell’art. 57 del TUR; o gli ufficiali giudiziari, ai sensi dell’art. 54, c. 2, del medesimo testo unico, per gli atti da essi ricevuti e per i decreti di trasferimento in caso di procedimenti esecutivi. Ulteriore eccezione in ordine ai soggetti obbligati al pagamento è costituita dall’ipotesi prevista nell’art. 60, c. 2, del TUR, in cui è stabilito che in caso di sentenze che condannano al risarcimento del danno da reato è debitore d’imposta la sola parte obbligata al risarcimento. Tali ultimi atti fanno parte della categoria soggetta a registrazione a debito, assieme agli atti in cui una parte è lo Stato e agli atti relativi a procedure fallimentari, ai sensi dell’art. 59 del TUR. In queste ultime ipotesi di registrazione a debito, non è più l’ufficio finanziario a liquidare e riscuotere l’imposta (il quale deve comunque comunicare gli estremi della registrazione), ma l’ufficio giudiziario (cfr. Cass. n. 5966/2015; Min. della Giustizia, Nota dell’1 marzo 2004; Consiglio di Stato, pareri nn. 3473 e 4900 del 2003).

4 Con la Risoluzione n. 82 del 21 novembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito che le era stato posto, tramite interpello, riguardo alla responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta dovuta per la registrazione della sentenza che aveva definito il giudizio nel quale l’istante era intervenuto volontariamente. L’Agenzia delle Entrate ha richiamato, a tal proposito, l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione secondo il quale l’imposta di registro non deve gravare indistintamente su tutti i soggetti che hanno preso parte al procedimento. Indice della capacità contributiva, infatti, al quale si ricollega il tributo, non è la sentenza in quanto tale, ma il rapporto sostanziale in essa racchiuso, con conseguente esclusione del vincolo di solidarietà nei confronti dei soggetti ad esso estraneo. Il rapporto di solidarietà passiva deve, quindi, trovare applicazione soltanto con riferimento alle parti del processo coinvolte nel rapporto sostanziale considerato nella sentenza.

5 Con il termine “liquidazione dell’imposta” si intende il calcolo dell’imposta di registro da versare. I difensori (o le parti), muniti degli estremi dell’atto, possono visualizzare la liquidazione dell’imposta e le modalità di compilazione del modello F 23 (che dev’essere utilizzato per il versamento) sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

In alternativa, il difensore richiede la liquidazione dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per la registrazione, la ritira e ritorna per la consegna del modello F 23 (modulo utilizzato per il pagamento dell’imposta di registro) Se si consulta il sito, i dati richiesti per accedere al provvedimento che dev’essere registrato sono:

– Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per la registrazione; – Anno del provvedimento; – Ente emittente; – Tipo e numero del provvedimento.

Effettuato il versamento con il modello F 23 (in banca o posta, indipendentemente dal domicilio fiscale di chi effettua il versamento o dall’ufficio o ente che ha richiesto il pagamento), la parte interessata deve consegnarne ricevuta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che provvede alla registrazione ed alla restituzione dell’atto alla

cancelleria. In mancanza di richiesta o visualizzazione della liquidazione, l’Agenzia delle Entrate notifica alle parti presso i loro difensori un avviso di liquidazione dell’imposta dovuta, richiedendone il pagamento entro 60 giorni.

6 Prima di tale novità le cancellerie dei tribunali dovevano , entro termini perentori, richiedere la registrazione delle sentenze, dei decreti e degli altri atti dell’autorità giudiziaria, alla cui formazione hanno partecipato, nell’esercizio delle loro funzioni. La richiesta di registrazione da parte delle cancellerie doveva essere presentata entro un termine perentorio differente per tipologia di atto ossia:

per le cause civili, entro cinque giorni dalla pubblicazione o emanazione del provvedimento; per le cause penali con provvedimenti di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, entro cinque giorni dal passaggio in giudicato della sentenza;

per i decreti di trasferimento emessi nell’ambito di procedure esecutive, entro venti giorni dalla pubblicazione o emanazione del provvedimento;

per gli atti in cui il cancelliere interviene come ufficiale rogante, entro venti giorni dalla formazione dell’atto.

La registrazione, ai sensi dell’art. 13, c. 3, del TUR, doveva essere richiesta dagli ufficiali giudiziari entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione o emanazione dell’atto; ovverosia, ai sensi dell’art. 73, cc. 1 e 2, D.P.R. n. 115/2002, entro i detti 5 giorni, gli atti dovevano essere trasmessi telematicamente all’ufficio finanziario. Quest’ultimo, a sua volta, ai sensi dell’articolo appena richiamato, doveva comunicare gli estremi della registrazione entro 10 giorni, dalla ricezione (in caso di imposta prenotata a debito) o dal pagamento negli altri casi.

7 I cancellieri ed i segretari devono richiedere la registrazione delle sentenze, dei decreti e degli altri atti dell’autorità giudiziaria alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni.