scade il 31 gennaio 2017 il termine per la comunicazione annuale obbligatoria sul monitoraggio dei lavoratori somministrati da parte dei datori di lavoro: andranno comunicati alle RSU/RSA o, in mancanza di queste, alle categorie delle organizzazioni sindacali i dati inerenti la somministrazione con riferimento all’anno 2016
Col D.Lgs. n. 81/2015 il Legislatore ha confermato gli articoli del D.Lgs. n. 276/2003 che regolamentano il funzionamento delle Agenzie per il Lavoro e ha ridefinito l’istituto giuridico della somministrazione.
Con il presente contributo viene approfondito il tema della comunicazione obbligatoria del lavoratori in somministrazione da parte delle imprese utilizzatrici alla luce della normativa di cui al D.Lgs. n. 276/2003 e del più recente D.Lgs. n. 81/2015 ovvero dei CCNL di categoria.
Gli obblighi di informazione sindacale posti in capo all’impresa utilizzatrice
Scade il 31 gennaio 2017 il termine per la comunicazione annuale obbligatoria sul monitoraggio dei lavoratori somministrati da parte dei datori di lavoro. Andranno comunicati alle RSU/RSA o, in mancanza di queste, alle categorie delle organizzazioni sindacali i dati inerenti la somministrazione con riferimento all’anno 2016.
L’art. 36, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che l’utilizzatore è tenuto a comunicare, ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale i seguenti dati:
a) numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi e la durata degli stessi;
b) numero e qualifica dei lavoratori interessati.
Nota: la mancata informativa ai sindacati potrebbe essere qualificata come condotta antisindacale e potrebbe legittimare gli organismi territoriali delle associazioni sindacali nazionali a ricorrere alla procedura di cui all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970). I datori di lavoro che, nel corso del 2016, hanno stipulato contratti con le agenzie di somministrazione, sono obbligati, entro il 31 gennaio 2017, ad inviare alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, alle Organizzazioni sindacali di categoria una comunicazione contente il dato numerico relativo ai contratti di contratti di somministrazione conclusi. Si segnala che il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 36/2012 del 22 novembre 2012, ha specificato che la contrattazione collettiva può individuare un termine diverso che “vada oltre il 31 gennaio dell’anno successivo” (nel caso di specie la disposizione contrattuale costituirà un nuovo termine effettivo valido anche per l’applicazione del regime sanzionatorio. |
LA COMUNICAZIONE IN PRATICA
La trasmissione della comunicazione in oggetto deve avvenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo al periodo di utilizzo in forma libera a mezzo di consegna a mano, raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata.
Nota: l’art. 40, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo. |
Fac-simile della Comunicazione annuale
Spett. le RSU o RSA o OO.SS. territoriali categoria
Oggetto: comunicazione annuale lavoratori somministrati (ai sensi dell’art. 36, c. 3, D.Lgs. n. 81/2015).
Con riferimento all’oggetto, la scrivente azienda, comunica che nell’anno 20xx ha fatto ricorso ai seguenti contratti di somministrazione di lavoro :
a) numero dei Contratti di somministrazione conclusi: ———
b) durata mese/giorni: —————
c) numero dei lavoratori utilizzati: ——————-
d) Qualifiche utilizzate: —————– (è possibile allegare il documento di sintesi trasmesso dalla Agenzia di Somministrazione senza il nome dei lavoratori somministrati).
Distinti saluti.
Firma …………………………. Per ricevuta data e firma ………………………….
Luogo …………., data ……………..
Nota: si rammenta che nel Libro unico del lavoro devono essere registrati i dati relativi a tutti i lavoratori subordinati, qualunque sia la qualifica attribuita (dirigenti, quadri, impiegati, operai, apprendisti, a termine, a tempo parziale…) anche se impiegati presso sedi operative estere, compresi i lavoratori distaccati e i lavoratori somministrati (Min. lav., Circ. n. 13/2009): l’utilizzatore deve iscrivere nel proprio Libro unico i lavoratori somministrati che operano presso la propria realtà aziendale limitandosi ad annotare i soli dati identificativi del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale, qualifica, livello di inquadramento contrattuale e nominativo dell’agenzia di somministrazione). In ogni caso l’omessa registrazione non sarà oggetto di sanzione, non incidendo le omesse registrazioni sui profili retributivi, contributivi o fiscali (tuttavia l’ispettore del lavoro potrà ordinarne la annotazione mediante il legittimo esercizio del potere di disposizione). |
19 gennaio 2017
Celeste Vivenzi