La nuova imposta IRI – alcune valutazioni

la possibilità di applicare le nuove regole dell'”imposta IRI” modifica radicalmente le modalità di rilevazione e tassazione del reddito d’impresa e si stanno generando tantissimi dubbi fra gli operatori; in questo articolo puntiamo il mouse (con esempi pratici) sulla gestione delle perdite fiscali in regime IRI: cosa conviene al contribuente?

comm.tel-leggi.bilancio-2Come abbiamo già avuto modo di anticipare in precedenti interventi, la legge di Bilancio 2017 ha previsto l’introduzione, a decorrere dal prossimo 1 gennaio dell’Imposta sul Reddito d’Impresa (I.R.I.) applicabile dalle imprese individuali – società di persone che per opzione, ovvero per superamento delle soglie, siano in contabilità ordinaria.

La nuova tassa prevede l’applicazione di un’aliquota fissa pari al 24%, pari a quella prevista per l’IRES a carico delle società di capitali.

La scelta di optare per questo regime fiscale, vincolante per un quinquennio ed esercitabile nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione (per il 2017 nel modello UNICO 2018), consentirà al contribuente di separare la tassazione del reddito d’impresa da quello personale il quale, a sua volta, sarà determinato in base ai prelevamenti effettuati nel corso dell’anno.

Sarà così più semplice patrimonializzare le imprese e usufruire, di conseguenza, dell’agevolazione ACE. Tale opzione potrà essere esercitata anche dalla Srl trasparenti.

In pratica, come evidenziato nella relazione illustrativa, con l’introduzione dell’IRI il legislatore ha voluto:

  • uniformare la tassazione di tutte le forme d’impresa, a prescindere dalla natura giuridica assunta;

  • applicare al reddito non distribuito un’aliquota fissa del 24%, generalmente inferiore a quella marginale IRPEF a carico dell’imprenditore / soci;

  • considerare l’impresa come “separata” dall’imprenditore e, di conseguenza, mettere in risalto il contributo lavorativo apportato da quest’ultimo;

  • sgravare in maniera sostanziale il reddito reinvestito nell’impresa ed al contempo rendere più confrontabili il reddito effettivamente percepito dall’imprenditore rispetto a quello dichiarato dai contribuenti che percepiscono redditi da lavoro dipendente, ovvero da pensione;

  • rendere deducibili dal reddito d’impresa le somme prelevate dall’imprenditore nei limiti dell’utile di esercizio e delle riserve di utili assoggettate a tassazione sostitutiva negli anni precedenti.

In pratica quindi il reddito dell’impresa non concorrerà più alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell’imprenditore / collaboratore familiare / socio, ma sarà assoggettato a tassazione “separata” con aliquota IRI del 24%.

A formare il reddito dell’imprenditore saranno, come sopra evidenziato, le somme prelevate le quali:

  • saranno tassate in capo agli stessi con le consuete modalità ai fini IRPEF;

  • costituiranno componente negativa ai fini della determinazione del reddito dell’impresa, al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi.

Nella relazione illustrativa è stato peraltro specificato che, in presenza di reddito d’impresa superiore all’utile conseguito, questo rimane assoggettato “esclusivamente ad IRI” in virtù della circostanza che dette somme “non potranno essere oggetto di prelevamento”. Da considerare che le somme prelevate dall’imprenditore / collaboratori familiari / soci, costituite da riserve di utili già tassati per trasparenza fuori dal regime IRI, non rilevano ai fini IRPEF.

Non di meno, il reddito dell’esercizio, ovvero di esercizi precedenti, dovrà essere assunto al netto delle perdite IRI riportabili, a prescindere dal fatto che queste derivino da un andamento negativo dell’attività, ovvero da prelievi di utili eccedenti il reddito prodotto.

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Dette perdite saranno scomputate dal reddito ai fini IRI dei periodi d’imposta successivi:

  • per l’intero importo che trova capienza in essi;

  • senza la limitazione temporale del quinquennio (articolo 8, comma 3, TUIR).

Come esemplificato nella relazione illustrativa, la modalità di rilevazione dell’ammontare delle perdite varia in base al motivo che le ha determinate. —>

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