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Trova conferma, dopo l’approvazione al Senato, la Legge di Stabilità 2017, che nel comma 17 e seguenti, dell’articolo 1, modifica il regime fiscale previsto per le imprese minori di cui all’art. 66 del T.U. n. 917/86, introducendo, per le imprese individuali e per le società di persone in contabilità semplificata1, il principio c.d. di cassa per la rilevazione dei componenti positivi e negativi di reddito, in luogo del c.d. principio di competenza, in modo tale da determinare i costi e i ricavi in base ai pagamenti effettuati ed agli incassi percepiti.
Le disposizioni introdotte intervengono altresì sulla disciplina di determinazione della base imponibile dell’IRAP, così che anche ai fini di detta imposta, rileva il nuovo criterio di cassa.
In attesa del decreto attuativo, in pillole, evidenziamo le novità più significative, che possono essere da guida per le scelte da effettuare entro il prossimo 31 dicembre.
Il nuovo regime contabile
In forza delle novità introdotte, il reddito di impresa delle piccole imprese è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e proventi percepiti e le spese sostenute nel periodo di imposta nell’esercizio dell’attività di impresa.
La differenza è aumentata del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, dei proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa nonché, delle plusvalenze e delle sopravvenienze. Vengono invece portate in diminuzione, le minusvalenze, le sopravvenienze passive, gli ammortamenti e gli accantonamenti.
Le modifiche apportate hanno comportato, altresì, la necessità di rivedere gli obblighi di tenuta dei registri contabili, previsti dall’art. 18 del D.P.R. n. 600/73.
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