Rottamazione delle cartelle e piano di rateazione non rispettato

è possibile procedere alla rottamazione delle cartelle in presenza di un piano di rateazione non rispettato? Quali sono i dati critici nella valutazione di una tale rottamazione? Partiamo dalla risposta al quesito di un lettore…

faq-ctQUESITO

Segnalo domanda e risposta pubblicata su un quotidiano specializzato, la domanda mi sembra chiara ma la risposta mi appare un po’ ambigua

Abbiamo un piano di rateizzazione in corso concesso prima di settembre 2015, non decaduto, ma con sette rate arretrate cumulate nel 2015. Di conseguenza, in base alla normativa il pagamento mensile di ottobre, novembre e dicembre 2016 non viene imputato alle rate che scadono in tale periodo, ma a quelle già scadute e non pagate, pur in costanza di piano (rispettivamente le rate di marzo, aprile e maggio 2016). Questo implica forse che la nostra società (pur pagando le rate tra ottobre e dicembre, oltre agli aggi e alle more) rischia di essere esclusa dalla rottamazione per un criterio legale di imputazione dei pagamenti in primis alle rate scadute? Non è mancato allo stato alcun flusso di cassa previsto nel piano di rateizzazione.

La norma prevede solo che si debbano versare tutte le rate «con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016». In sostanza, occorre pagare al massimo solamente tre rate. Fatta questa premessa, si ritiene peraltro che la condizione sia rispettata a prescindere dalle regole di imputazione degli importi pagati nell’ultimo trimestre, previste nel Dpr 602/1973, trattandosi di disposizione speciale.

Risposta

Valutando la posizione delle cartelle per le quali è in corso un piano di rateizzazione si rileva che il testo dell’art. 6, c. 8 del D.L. 193/2016 (salvo eventuali modifiche in sede di conversione) afferma che “La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purchè, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016”.

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Ora, la norma fa espressamente riferimento alle somme “rispetto ai piani rateali in essere” e a “tutti i versamenti con scadenza dall’1 ottobre al 31 dicembre 2016”. Essa non fa alcun riferimento all’imputazione del pagamento, ma semplicemente al piano di rateizzazione in essere.

Si voleva sicuramente che la presentazione dell’istanza non avesse l’effetto sospensivo sulle rateizzazioni in essere, pertanto, è stato detto espressamente che i pagamenti che il piano prevedeva per ottobre, novembre e dicembre devono essere ottemperati.

Nella norma, tuttavia, manca ogni riferimento ad una preclusione della rottamazione in caso di mancato pagamento di una o più rate, ne viene detto che chi ha rateizzato deve aver adempiuto con puntualità ad ogni rata alla data prevista nel piano per aderire alla rottamazione.

Il riferimento normativo ai piani di rateizzazione e a tutti i versamenti con scadenza dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016, sembra lasciar spazio alla rottamazione di posizioni con rate non onorate, prescindendo dall’imputazione fatta da Equitalia dei pagamenti, nelle ipotesi in cui il contribuente non sia decaduto dal piano di rateizzazione.

Se così non fosse, la platea dei soggetti verrebbe ulteriormente ristretta, in danno di chi ha chiesto una rateizzazione, e se pur non con cadenza puntuale, ha comunque parzialmente pagato.

Si ricorda, infatti, che la rottamazione è sicuramente aperta a chi pur avendo iscrizioni a ruolo sin dal 2000 nulla ha mai pagato; ed allora, perché non ammettere chi, se pur non puntualmente, qualcosa all’Erario ha già dato?

Questa interpretazione appare ammissibile.

Il problema delle cinque o otto rate: quanto scritto sopra come parere può valere per chi ha una morosità inferiore alle 5 rate anche non consecutive. Con 5 rate non pagate, si decade dalla rateizzazione; Equitalia non è tenuta a notificare alcunché per segnalare l’avvenuta decadenza.

Per le rateizzazioni concesse anteriormente al 22 ottobre 2015 la decadenza dalla rateizzazione avveniva quando nel corso del periodo di rateazione si aveva il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive.

L’art. 13 bis del D.L. n. 113/2016, convertito in legge n. 160/2016, ha disciplinato la possibilità di rientro nella rateazione dei debiti tributari per i contribuenti che siano decaduti per essere incorsi nel mancato pagamento del numero delle rate previsto dalla legge. E’ stato previsto che i contribuenti decaduti (alla data del 1 luglio 2016) dal beneficio della rateazione potessero essere riammessi, fino ad un massimo di ulteriori 72 rate mensili, presentando un’apposita richiesta entro il 20 ottobre 2016.

Il D.L. 193/2016 è stato emanato il 22 ottobre 2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 ottobre 2016.

Chi ha richiesto la riammissione si trova ora in una condizione di sfavore rispetto a chi, decaduto dalla rateizzazione, nulla ha fatto, perché risulterà come avente una rateizzazione in essere.

In definitiva, i contribuenti potranno definire anche i debiti derivanti da precedenti dilazioni, siano esse decadute o ancora pendenti, e solo in quest’ultimo caso vi sarà lobbligo di pagare le rate in scadenza dall’1 ottobre al 31 dicembre 2016.

17 novembre 2016

Valeria Nicoletti e Luca Bianchi

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