La società estinta è fuori dal processo tributario

una società cancellata dal registro delle imprese non può essere parte in un processo tributario: approfondiamo le difficoltà processuali che sorgono e cerchiamo di individuare i soggetti che invece possono esercitare la capacità processuale

L’appello rivolto dall’Agenzia delle Entrate o dell’Inps nei confronti di una società di capitali che è stata cancellata dal registro delle imprese risulta inammissibile.

Tale principio è stato confermato dalla recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari – Sezione 10 – n. 1582, nell’udienza del 13 luglio 2015, depositata in segreteria il 15 giugno 2016.

L’avviso di accertamento rettificava induttivamente il reddito d’impresa qualificando come ricavi non dichiarati il saldo del conto “debiti v/s soci per finanziamenti infruttiferi”, argomentando sulla incerta fonte di tali importi e richiedendo perciò una maggiore imposta IRES, IRAP ed IVA oltre sanzioni e interessi.

Nel caso di specie, la conoscibilità dell’intervenuta estinzione da parte dell’appellante impedisce una valida notifica alla controparte.

Inoltre, è opportuno evidenziare il fatto che la società abbia cessato l’attività il 28 maggio 2014 e quindi non sia stato possibile assoggettarla alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 175/2014 in materia di “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata” in vigore dal 13 dicembre 2014.

Nello specifico, il D. Lgs. 175/2014 all’art. 28 comma 4 prevede che, ai soli fini della validità e l’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso, riscossione dei tributi, contributi, sanzioni e interessi la cancellazione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese della società.

 

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