Processo tributario: la notifica via PEC non è ancora operativa

nel processo tributario la notifica via PEC non risulta ancora operativa e pertanto la Commissione tributaria regionale di Milano ha considerato inammissibile l’appello notificato proprio a mezzo posta elettronica certificata

pecAll’interno del processo tributario la notifica via PEC non risulta ancora operativa, per questo la Commissione tributaria regionale di Milano – con sentenza n. 1711/34/2016 – ha considerato inammissibile l’appello tributario notificato a mezzo posta elettronica certificata.

In particolare la vicenda trae inizio dal ricorso, accolto dalla Commissione Provinciale, presentato da un contribuente avverso il silenzio-rifiuto ad una richiesta di rimborso ed esenzione IRPEF contro l’Amministrazione Finanziaria, che poi ha proposto appello.

Per il gravame il contribuente ne eccepiva preliminarmente l’inammissibilità per decadenza dell’impugnazione su tardiva notifica dell’atto da parte dell’Agenzia.

Invero la notifica via PEC per la sentenza di primo grado era datata 20 novembre 2014 mentre la notifica dell’impugnazione andava oltre i 60 giorni, appello notificato in data 26/01/2016: così la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha considerato inammissibili i tre ricorsi presentati dal contribuente per i singoli anni d’imposta, successivamente riuniti, in quanto notificati con posta prioritaria e non con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Tale scelta di notificazione non ha potuto consentire ai giudici la valutazione della tempestività nella proposizione dei ricorsi stessi.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha considerato inammissibile l’appello in quanto notificato non secondo le disposizioni normative: come si evince dal combinato disposto degli articoli 53, comma 2 e 20, commi 1 e 2 del Dlgs 546/92 la notifica a mezzo Pec, ad ora, non è ancora operativa, e per questo l’appello sarebbe dovuto essere stato notificato all’ufficio nei termini della normativa vigente allo stato dei fatti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le linee direttive sul Sistema informativo della giustizia tributaria (Sigit) sono state presentate dal MEF, con la circolare 2/DF dell’11 maggio 2016 che ha fornito spiegazioni e indicazioni su come accedere ed utilizzare i servizi del Processo tributario telematico (Ptt).

In particolare:

  • dal dicembre 2015, solo per le Regioni Toscana ed Umbria, è consentito alle parti registrate al Sigit, di utilizzare la posta elettronica certificata (Pec) per la notifica dei ricorsi e degli appelli e depositare in via telematica nella Commissione tributaria competente con l’applicativo Ptt;

  • nella presente fase attuativa del processo tributario telematico esiste il principio della facoltatività del deposito telematico: dunque le parti potranno scegliere di notificare e depositare gli atti processuali con le modalità tradizionali o con quelle telematiche solo nelle Commissioni tributarie dove sono recettive tali modalità. Secondo le disposizioni del Regolamento 163/2013, se le parti (ricorrente/resistente) utilizza le modalità telematiche nel procedimento di primo grado è obbligata, nei gradi successivi, ad utilizzare le stesse modalità anche per il deposito degli atti successivi alla costituzione in giudizio, ex art. 10 e 11 del regolamento;

  • entro la fine del 2016 ci sarà l’estensione sul territorio nazionale delle nuove modalità di deposito degli atti processuali.

Seguendo l’evoluzione normativa si può sottolineare che

  • dall’art. 3-bis della Legge n. 53/94 deriva l’impossibilità, in ambito tributario, di compiere notifiche a mezzo PEC: “l’avvocato o il procuratore legale … può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale”;

  • l’art. 46, c. 2, del D.L. 90/2014 chiarisce che le norme tecniche previste per il processo civile non possono essere applicate al processo amministrativo e quindi viene meno la possibile tesi favorevole all’ammissibilità grazie all’estensione delle cause amministrative equiparazione, comunque, non valida per le notifiche via PEC;

  • relativamente al processo tributario telematico ex art. 39, c. 8, D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111/2011, si prevedono regole tecniche appropriate – “con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le regole tecniche per consentire l’utilizzo delle tecnologie del Decreto Ministero Economia e finanze 23.12.2013 n° 163 , G.U. 14.02.2014 dell’informazione e della comunicazione nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni“.

GIURISPRUDENZA

La giurisprudenza di merito tributaria si è espressa dichiarando inammissibile il ricorso tributario introdotto con notifica del difensore a mezzo posta certificata.

Così:

  • Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sentenza n. 2065/1/15 che ha escluso, nel processo tributario, la possibilità per l’avvocato di notificare atti all’Agenzia a mezzo Pec. Il collegio ha ritenuto che la notifica della sentenza all’ufficio era da ritenersi illegittima poiché effettuata a mezzo Pec, strumento non contemplato per le notifiche nel processo tributario. Il difensore aveva utilizzato la notificazione degli avvocati così come la legge 53/1994, secondo la quale al legale, munito di apposita autorizzazione del consiglio dell’Ordine, è consentito di notificare atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale non solo tramite il servizio postale, ma anche a mezzo Pec;

  • Commissione Benevento, sentenza 395/13: “nel processo tributario sono previste attualmente solo le notifiche di atti di cancelleria per via Pec mentre non stato posto in essere nessun decreto ministeriale attuativo che prevede la notifica anche del ricorso introduttivo tramite posta certificata, nonostante che il decreto della direzione dipartimento Finanze del ministero dell’Economia n. 7425 del 26/04/2012 prevedesse l’introduzione nell’anno 2013: anche la maggior parte degli studiosi ed esperti in materia, in assenza di una pronuncia di organi giurisdizionali, concorda nel ritenere ancora non operante nello specifico la notificazione per il tramite della Pec in attesa di un necessario decreto attuativo del Ministero”.

  • Commissione Tributaria Regionale Roma, sentenza 54/10/2010 dell’11/2/2010.

Di diverso parere, nel senso dell’ammissibilità delle notificazioni in proprio dell’avvocato in riferimento all’utilizzo della raccomandata a.r. ex L. 53/94 e non anche alla p.e.c., utilizzabile solo dal maggio 2013), altre decisioni:

  • Corte di Cassazione, sentenza 6811/2011 che equiparava la notificazione ex L. 53/94 a quella dell’Ufficiale Giudiziario in merito alla non necessità del deposito della copia dell’appello presso la segreteria del Giudice, prescritto invece per le altre forme di notificazione;

  • Corte di Cassazione, sentenza 18385/11 e 1089/13 in senso conforme.

CONCLUSIONI

Alla luce dell’art. 46, c. 2, del D.L. 90/2014, si definisce l’esclusione dell’ammissibilità delle notificazioni tramite PEC nel processo tributario disponendo che le norme previste per il processo civile non possono applicarsi al processo amministrativo, infatti “All’articolo 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente 3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa”.

La tesi dell’inammissibilità è ancora più supportata dal fatto che nel processo tributario telematico sono previste regole tecniche specifiche ex art. 39, c.a 8, D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111/2011: “con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le regole tecniche per consentire l’utilizzo delle tecnologie del Decreto Ministero Economia e finanze 23.12.2013 n. 163 , G.U. 14.02.2014ll’informazione e della comunicazione nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni“.

Dunque, nonostante la Corte di cassazione con le sentenze sopra riportate si è espressa per l’ammissibilità delle notifiche dell’avvocato ex L. 53/94, equiparandole a quelle dell’Ufficiale Giudiziario, considerando applicabile, sino al 25/6/2014, tale disciplina al processo tributario ex art. 3 bis L. 53/94, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 46 c. 2 DL 90/2014, le notifiche ex art. 3 bis L. 53/94 sono escluse dal rito tributario in virtù dell’esclusione delle stesse dal procedimento amministrativo.

La disciplina risulta in fase di specifiche tecniche con la circolare 2/DF dell’11 maggio 2016 già richiamata sopra.

5 settembre 2016

Sonia Cascarano