La fatturazione differita per le prestazioni di servizi

le modalità della fatturazione differita nel caso di prestazione di servizi; al momento si tratta di una semplificazione esclusivamente formale non essendo in grado di incidere sul momento in cui il tributo diviene esigibile…

ORDINATEURIl legislatore IVA ha previsto alcune semplificazioni riguardanti l’emissione delle fatture. In presenza di determinati presupposti il contribuente, osservando talune modalità, può emettere la relativa fattura oltre il momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

La semplificazione consiste nella possibilità di emettere la “fattura differita”. Si tratta, però, di una semplificazione esclusivamente formale non essendo in grado di incidere sul momento in cui il tributo diviene esigibile, che deve essere in ogni caso individuato, come già ricordato, ai sensi del citato art. 6.

La semplificazione in rassegna è prevista dall’art. 21, comma 4, lett. a, e riguarda le cessioni di beni per le quali sia stato emesso il documento di trasporto di cui al D.P.R. n. 472 del 14 agosto 1996 (che ha sostituito la soppressa bolla di accompagnamento). Inoltre è necessario che le merci siano state consegnate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso soggetto.

Al verificarsi contestuale delle predette condizioni il cedente potrà emettere un’unica fattura effettuando la consegna o spedizione del documento entro il giorno 15 del mese successivo a quello durante il quale le operazioni si considerano effettuate. Sulla fattura differita devono essere obbligatoriamente riportati il numero e la data dei singoli documenti di trasporto. Il DDT (documento di trasporto) è il documento che consente ai contribuenti di avvalersi della “fatturazione differita”, nonché di vincere la presunzione di acquisto e di vendita.

La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di Stabilità del 2013), ha modificato l’art. 21, comma 4, lett. a, del D.P.R. n. 633/1972. La disposizione consente l’emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo anche per le prestazioni di servizi, come già previsto per le cessioni di beni.

Il legislatore ha subordinato l’applicazione della novità alla circostanza che le prestazioni siano individuabili “attraverso idonea documentazione” e siano effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto. Il problema è di comprendere in quali casi la documentazione possa essere considerata idonea per identificare le predette prestazioni.

In considerazione dell’ampia formulazione normativa si ritiene di poter considerare idoneo qualsiasi documento che consenta di effettuare un riscontro delle operazioni poste in essere con un evidente riferimento al mese solare per il quale il prestatore decide di avvalersi del differimento della fatturazione.

Ad esempio il repertorio notarile deve essere sicuramente considerato quale documento idoneo che consente di individuare con certezza le predette operazioni. La stessa soluzione dovrebbe valere per gli estratti conto che l’agente di commercio presenta alla ditta mandante effettuando il resoconto delle provvigioni maturate in suo favore.

Secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circ. n. 18/E del 2014, si considera “idonea documentazione”, quindi sussiste la possibilità di emettere la “fattura differita” anche per le prestazioni di servizi: l’attestazione di avvenuto incasso dei corrispettivi; i contratti, le note di consegna lavori; le lettere di incarico, etc. E essenziale che da questi documenti si possa desumere con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti.

In considerazione delle indicazioni fornite, si può ritenere che per i notai il repertorio è un documento sufficiente (idoneo) al fine di emettere la fattura differita. Dal repertorio notarile si riscontrano chiaramente le prestazione eseguita (ad esempio una cessione immobiliare o un atto di mutuo), la data dell’atto e le parti contraenti. Per quanto riguarda la data di effettuazione della prestazione, rileva non tanto la data dell’atto, ma la data di avvenuto pagamento, che rappresenta il momento in cui l’operazione si considera effettuata ai fini Iva. La data di avvenuto incasso non è indicata nel repertorio notarile, ma il notaio può attestare di aver percepito il corrispettivo con un documento ad hoc o con altra documentazione idonea quale, ad esempio, l’estratto conto bancario.

14 settembre 2016

Nicola Forte