Trust e Legge Dopo di noi: uno strumento per la tutela dei più deboli

la Legge Dopo di noi rende il trust uno strumento molto interessante per aiutare e tutelare i soggetti più deboli dopo la morte di genitori o parenti; in questo articolo offriamo un approfondimento sulla normativa in tema di Trust: la convenzione dell’Aja, il trust come strumento del diritto civile, le diverse tipologie di trust, le imposte per la costituzione e le norme che regolano la gestione fiscale

Il termine TRUST letteralmente tradotto significa “fiducia” e rappresenta uno dei più importanti istituti del sistema giuridico anglosassone di common law1, e serve a regolare una molteplicità di rapporti giuridici, in particolare in materia di successioni, pensionistica, diritto societario e fiscale.

La legittimazione del trust nel nostro Paese deriva dalla ratifica della Convenzione dell’Aja dell’1 luglio 1985 avvenuta con legge 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore l’1 gennaio 1992, la quale chiarisce che

“per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee amministratore nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato”.

Nell’atto istitutivo di un trust, quindi, un soggetto, definito disponente, trasferisce la titolarità di beni ad un altro soggetto di sua fiducia, ovvero il trustee che dovrà amministrare i beni a vantaggio di un beneficiario o per realizzare uno scopo, attenendosi alle indicazioni e al programma che il disponente stabilisce nell’atto istitutivo.

come fuzniona la legge dopo di noi per la creazione di un trust a favore di disabili gravi

La tassazione dei redditi prodotti dai trust è prevista nell’articolo 73 del Titolo II, Capo I del TUIR. che prevede una soggettività Ires, chiarendo, però, che laddove i beneficiari siano individuati, i redditi conseguiti devono essere imputati ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione (o in altri documenti successivi) ovvero in parti uguali. Tendenzialmente, nel corso del tempo, l’Amministrazione finanziaria per valutare l’imposizione del reddito derivante dai beni in trust, si è orientata sullo studio delle caratteristiche di ogni singolo trust, evitando di individuare un trattamento fiscale generale.

L’analisi specifica delle previsioni contenute nell’atto di trust rappresenta, infatti, il modus operandi che maggiormente si presta ad individuare il regime impositivo applicabile alla singola fattispecie.

Disciplina giuridica

Un trust si caratterizza per la piena separazione ed il totale distacco del patrimonio conferito dalla sfera giuridica del disponente a quella del trustee. Il negozio si presta a fornire garanzia patrimoniale di ottimo livello, poichè i beni in trust sono messi al riparo da eventuali pretese di :

  • creditori del disponente, poiché non sono più di sua proprietà;

  • creditori personali del trustee, poiché lo stesso, seppur proprietario, li detiene solo per il trust e non a titolo personale;

  • creditori dei beneficiari o loro eredi, che potranno operare una vendita solo con la cancellazione del trust e il trasferimento della proprietà.

Obiettivi dell’utilizzo del trust possono essere:

  • protezione e separazione del patrimonio familiare da vicende imprenditoriali o familiari;

  • tutela dei minori e dei soggetti incapaci, in deroga alle limitazioni di godimento dei beni2

  • destinazione in successione di parti specifiche del patrimonio, quali immobili assegnati ad eredi specifici o a persone estranee alla famiglia

  • gestione separata del patrimonio con investimenti in fondi comuni di investimento (trust fund anglosassoni).

L’istituto è concepito senza un limite di tempo determinato poiché lo scopo ultimo è la tutela del beneficiario (ad es. nel caso di una malattia o per la durata della vita al termine della quale i beni vengono destinati a beneficiari finali, persone fisiche o associazioni varie).

I beni sono normalmente apportati in trust nel momento in cui viene istituito, ma possono anche essere trasferiti in una data successiva ed il disponente decide come debbano essere utilizzati sia gli stessi beni che i redditi prodotti, generalmente specificandolo nell’atto costitutivo3.

Per la costituzione non è prescritta una determinata forma, se non quella richiesta dalla natura dei beni o diritti conferiti. La mancanza dell’atto formale (deed of trust), che detta anche le regole di funzionamento del trust, renderebbe tuttavia praticamente impossibile la ricostruzione della volontà del disponente.

Il disponente (settlor) è colui che istituisce il trust come detto, spogliandosi della proprietà dei propri beni, o di parte di essi, e trasferendoli con effetto reale in proprietà al trustee. Lo stesso può anche prevedere un suo limitato intervento nel tempo, ad esempio attraverso letters of wishes, che avranno però solo un contenuto di mera amministrazione e non di sostanziale revisione dei termini essenziali contenuti nell’atto istitutivo. I disponenti possono naturalmente essere più di uno quali ad es. due coniugi, o più persone che compiano un investimento congiuntamente.

Disponente e beneficiario possono anche coincidere senza dar luogo ad ipotesi di interposizione proprio perché il ricorso al trust fa sì che il disponente non sia titolare di diritti verso il trustee. Il disponente può mantenere, comunque, un rapporto con i beni in trust:

  • trasferendo al trustee una posizione giuridica non piena, per esempio, la nuda proprietà e quindi riservandosi l’usufrutto, l’uso o l’abitazione;

  • strutturando i beni in trust in modo che essi facciano capo ad una società, della quale il disponente sia amministratore;

  • stabilendo nell’atto istitutivo il potere di apportare modificazioni al trust;

  • nominandosi guardiano del trust e assumendo i relativi poteri;

  • prevedendo nell’atto istitutivo che il trustee possa finanziare le attività di impresa del disponente o di società nelle quali egli abbia un interesse.

Il trustee o amministratore è il titolare fiduciario dei beni vincolati nel trust che il disponente gli affida e che egli deve amministrare a vantaggio del beneficiario, ovvero del soggetto da tutelare e deve essere necessariamente istituito. È il titolare di diritti e di poteri per i quali deve avere facoltà di agire, per cui può essere una persona fisica o giuridica, quali ad esempio una una cooperativa o una ONLUS.

Il trustee gode di poteri dispositivi, che toccano l’integrità del fondo, e di poteri gestionali, relativi alla amministrazione del fondo stesso, che vengono stabiliti nell’atto istitutivo del trust, ragion per cui deve rendere conto della sua attività, poiché le utilità derivanti dalla gestione del fondo sono destinate al beneficiario e non al suo personale interesse. Nel caso di un disabile spesso può essere nominato un genitore o un familiare che può stabilire l’eventuale sostituto e le cause del subentro, come ad esempio il decesso oppure la sopraggiunta incapacità di prestare assistenza.

Se viola i suoi doveri, il trustee può essere chiamato a un’azione di risarcimento per i danni causati nei confronti del beneficiario, che può pretendere l’estinzione del trust e il trasferimento dei beni in trust in proprio favore o secondo le sue indicazioni4.

Il beneficiario è l’individuo che viene tutelato attraverso la costituzione del trust, per cui gode dei vantaggi che derivano dai beni confluiti nell’apposito fondo gestito dal trustee. E’ possibile essere beneficiari del reddito, cioè destinatari di ogni frutto o utilità che deriva dalla gestione dei beni fatti confluire nel fondo, ma anche beneficiari finali, destinatari dei beni che vengono trasferiti una volta concluso il trust.

Nell’istituzione del trust a favore di un figlio disabile, in particolare, il genitore deve agire senza ledere i diritti del coniuge e degli altri figli.

Il guardiano è un soggetto (non obbligatorio) con il compito di sorvegliare l’attività del trustee, verificando che svolga quanto stabilito dal disponente. Guardiano può essere una persona fisica, giuridica, un ente, un’associazione, una società (anche un genitore di disabile può nominarsi guardiano) e può anche fornire indicazioni e direttive. La sua nomina può avvenire nell’atto istitutivo del trust o in uno distinto e serve per tenere sotto controllo l’aspetto morale del trust, ovvero la finalità del trust.

Adempimenti fiscali e modalità di tassazione.

Il Legislatore ha attribuito soggettività passiva ai trust ai fini Ires, in quanto soggetti assimilati, a seconda dei casi a:

  • enti commerciali ex art. 73, c. 1, lett. b. D.P.R. 917/1986

  • enti non commerciali ex art. 73, c. 1, lett. c, D.P.R. 917/1986

  • enti non residenti nel territorio dello Stato ex art. 73, c. 1, lett. d, D.P.R. 917/1986;

I principali adempimenti tributari obbligatori sono:

  1. acquisizione di un codice fiscale;

  2. apertura della partita Iva laddove si eserciti attività commerciale,

  3. presentazione annuale della dichiarazione dei redditi (Cfr. C.M. 48/E/07), anche se trasparente;

La normativa prevede un obbligo generalizzato di tenuta delle scritture contabili, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 296/2006 nell’articolo 13 del D.P.R. 600/73. I trust che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio di attività commerciali, in particolare, devono tenere le scritture contabili previste dall’art. 14, mentre quelli che esercitano attività commerciale in forma non esclusiva sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili ex art. 20 dello stesso D.P.R. 600. A seconda dell’attività svolta, il trust può essere soggetto all’Irap.

In linea di massima è possibile distinguere le seguenti tipologie di trust.

trust opachi, i cui i redditi derivanti dai beni, laddove non sia individuato alcun beneficiario, devono essere assoggettati a tassazione in capo al trust quale soggetto passivo Ires. La successiva eventuale distribuzione ai beneficiari dei proventi (capitalizzati) conseguiti dal trust, ovviamente, non è assoggettabile ad alcuna imposizione sul reddito (distribuzione di capitale).

trust trasparenti, in cui il reddito conseguito dal trust è, invece, imputato direttamente a ciascun beneficiario individuato, in proporzione alla quota stabilita nell’atto istitutivo o in documenti successivi, ovvero in parti uguali tra loro, qualora non sia prevista una ripartizione determinata.

trust misti quindi al contempo trasparenti ed opachi, quando parte del reddito è accantonata a capitale e parte è attribuita ai beneficiari.

A prescindere dalla tipologia di trust è necessario, in primo luogo, che il trustee determini il reddito del trust per poi successivamente procedere alla verifica circa la presenza o meno di beneficiari individuati, ai quali ultimi imputare per trasparenza la parte di reddito loro spettante5 qualificata, per volontà del legislatore, come reddito di capitale ai sensi dell’art. 44, c. 1, lett. g-sexies, del D.P.R. 917/1986.

Il reddito del trust, dopo, deve essere determinato applicando le norme previste a seconda dei casi per: gli enti commerciali o meno, residenti o non residenti. Tale reddito imponibile deve essere determinato secondo le regole dettate dal T.U.I.R. In particolare per gli enti non commerciali l’articolo 143 prevede che “il reddito complessivo degli enti non commerciali … è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti … ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva”. Tali ultimi proventi, quindi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del trust non commerciale

Nel caso di «trust trasparenti», i redditi a prescindere dal tipo di attività commerciale o non commerciale dovranno pertanto essere computati quali redditi di capitale nel reddito complessivo senza alcuna deduzione, beneficiando, tuttavia, del credito d’imposta per eventuali imposte assolte all’estero in via definitiva (come precisato dalla circolare 48 E del 6 agosto 2007 gli stessi sono tassati per competenza e non per cassa). Se i redditi conseguiti dai trust fiscalmente residenti in Italia sono, invece, destinati a beneficiari non residenti fiscalmente in Italia e si qualificano come redditi di capitale ex art. 44, D.P.R. 917/1986, occorrerà valutarne, nel rispetto di eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni, l’imponibilità in Italia ai sensi dell’art. 23, c.1, lett. b, del T.U.I.R..

IMPOSIZIONE FISCALE

Imposizione diretta

Il trasferimento di beni in un Trust senza alcune corrispettivo e non riferibili ad attività di impresa non genera, di norma, materia imponibile né in capo al disponente, né in capo al trustee (patrimonio separato). Laddove, invece, tali beni rientrino tra quelli relativi all’impresa, la disposizione di beni in trust è considerata una destinazione a finalità estranee all’impresa e, come tale, generatrice di un ricavo (art. 85, co.2, D.P.R. 917/1986 o di una plusvalenza (artt. 58, 86 e 87 del D.P.R. 917/86) a seconda della tipologia di bene assegnato, determinati in base al valore normale di cui all’art. 9 c. 3 (operazione soggetta ad Iva ai sensi dell’art. 2, c. 2, n. 5, del D.P.R. 633/1972).

Le cessioni di beni costituiti in Trust, invece, se effettuate durante l’esercizio d’impresa applicano la disciplina fiscale afferente alla categoria di appartenenza del bene ceduto, mentre, al contrario, se le cessioni non sono effettuate nell’esercizio d’impresa, ricorrono i presupposti reddituali di cui all’art. 67 del D.P.R. 917/1986. In tali casi, per la determinazione delle plusvalenze si dovrà avere riguardo ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente, fermo restando che il trasferimento dei beni dal disponente al trustee non interrompe il decorso del quinquennio di cui all’art. 67, mentre nel caso di cessione di beni acquistati dal trust si farà riferimento al prezzo da questi pagato (cfr. Ris.ne 425/E/08 – plusvalenze nel Trust).

ll trasferimento di aziende per causa di morte o atto gratuito, nello specifico, non dà luogo al realizzo di plusvalenze se l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti per il dante causa ex art 58 co.1 del T.U.I.R.

Imposizione di registro

L’atto istitutivo è l’atto con il quale il disponente esprime la volontà di costituire un trust indicando le regole di funzionamento. Se non viene disposto un trasferimento dei beni (fatto successivamente), ed è redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà assoggettato all’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 11, della Tariffa, parte prima, Dpr 131/1986, in quanto atto non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. In proposito il modello delineato dalla Convenzione dell’Aja dell’1 luglio 1985 prevede l’utilizzo della forma scritta.

Imposizione di successione e donazione

L’atto dispositivo con il quale il settlor trasferisce i beni al trustee. rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust. Il negozio giuridico si sostanzia in un rapporto complesso con un’unica causa fiduciaria che caratterizza tutte le vicende a esso relative.

Il primo passaggio dal disponente al trustee è assoggettato ad imposizione, mentre il trasferimento finale dal trustee ai beneficiari no, poiché la realizzazione dell’attribuzione liberale si pone sin dall’origine a favore del beneficiario. La determinazione delle aliquote e delle franchigie deve, quindi, essere determinata in riferimento al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario (identificato almeno in relazione al grado di parentela con il disponente) e non a quello tra disponente e trustee. Nel caso del trust di scopo, mancando un beneficiario finale, l’imposta sarà dovuta con l’aliquota dell’8% prevista per i vincoli di destinazione a favore di altri soggetti ex art. 2, co. 48, lett. c), D.L. 262/2006.

Nella determinazione delle aliquote, bisogna considerare il rapporto tra disponente e beneficiario. Se il beneficiario è disabile grave, è prevista una franchigia pari a 1,5 milioni di euro (fatto salvo quanto si dirà appresso), indipendentemente dal grado di parentela.

La risoluzione 110/E del 23 aprile 2009 ha chiarito che la norma di cui all’articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 346/1990 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni) è applicabile anche ai trust, per cui si ha l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’ attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.

Imposizione ipotecaria e catastale

Le imposte sono applicate, rispettivamente, per la formalità della trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale degli stessi. La citata circolare ministeriale n. 48 ha precisato che le stesse imposte sono dovute in misura proporzionale sia in sede di attribuzione di beni immobili o diritti reali immobiliari dal disponente al trustee, sia nel successivo trasferimento dei beni medesimi dal trustee ai beneficiari.

Dividendi percepiti dai trust

Nell’ambito delle numerose disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190), il legislatore è intervenuto anche sul regime di tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali, incrementando sensibilmente la percentuale di imponibilità dei dividendi percepiti da tali enti. In particolare, il comma 655 dell’articolo unico della L. 190/2014 riferendosi agli utili messi in distribuzione dall’1 gennaio 2014, riduce la percentuale di esclusione dalla formazione del reddito imponibile dal 95% al 22,26%, (non provenienti da Paesi inclusi nella c.d. black list o, comunque, a tassazione agevolata) incrementando la tassazione, quindi, dal 5% al 77,74%.

Per il trust opaco (ossia considerato, esso stesso, soggetto passivo dell’IRES, in quanto i beneficiari del reddito dallo stesso prodotto non risultano identificati) la nuova percentuale di imponibilità dei dividendi pari al 77,74% determina una tassazione, in termini di imposta reale (aliquota Ires 27,5%), pari al 21,38%, esattamente pari a quella applicabile a tutti gli altri enti non commerciali. Nel caso di trust trasparente l’incremento di tassazione risulta ancora più accentuato laddove l’aliquota marginale IRPEF del beneficiario sia superiore al 27,5%.

Tale riduzione secondo l’Agenzia delle entrate deve ritenersi riferibile a tutti gli utili percepiti dagli enti non commerciali, quindi, anche se prodotti nell’esercizio di impresa.

Residenza del Trust e norma antielusiva.

Il D.P.R. 917/86 nell’art. 73, c. 3, dispone, in generale, che un soggetto Ires si considera residente se per la maggior parte del periodo di imposta ha nel territorio dello Stato in maniera alternativa:

  • sede legale;

  • sede dell’amministrazione;

  • oggetto principale dell’attività.

La prassi ministeriale riferita ai Trust, stabilisce, nel dettaglio, che i criteri di collegamento con il territorio dello Stato, dalla cui presenza discende la residenza fiscale, sono, a differenza di società ed enti la sede dell’amministrazione e l’oggetto principale (la sede legale non è adatta alla peculiarità giuridica).

La sede dell’amministrazione risulta di facile individuazione per i trust che si avvalgono, nel perseguire il loro scopo, di un’apposita struttura organizzativa (dipendenti, locali, ecc.). Mancando questa struttura, la sede dell’amministrazione tenderà a coincidere con il domicilio fiscale del trustee.

L’oggetto principale dell’attività del trust è, invece, collocato nello Stato in cui si trovano i beni del trust assegnati dal disponente.

Un patrimonio immobiliare ubicato interamente in Italia, ha residenza fiscale riconducibile nel territorio dello Stato, ma se i beni o i diritti interessano diversi Stati, occorre fare riferimento al criterio della prevalenza. Nel caso di patrimoni mobiliari, invece, l’oggetto principale dovrà essere identificato con l’effettiva e concreta attività esercitata.

Trust offshore: il T.U.I.R nell’art. 73, c. 3, laddove definisce la residenza ai fini delle imposte sui redditi, prevede una specifica disposizione antielusiva finalizzata a contrastare possibili fenomeni elusivi di localizzazione all’estero. Infatti, “I trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis6 sono considerati residenti in Italia qualora alternativamente:

  1. il disponente o il beneficiario siano fiscalmente residenti in Italia;

  2. siano posti in essere da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia a favore del trust, successivamente alla sua costituzione, atti di trasferimento di diritti di proprietà su beni immobili, di costituzione o di trasferimento di diritti reali immobiliari (anche per quote), ovvero di vincoli di destinazione sugli stessi;

Tale disciplina antielusiva trova applicazione solo nel caso siano residenti in Italia i beneficiari effettivi del reddito ed è applicabile ai trust con beneficiari “individuati” i cui redditi, quindi, sono imputati per trasparenza.

La presunzione semplice opera anche se la residenza fiscale in Italia del disponente e del beneficiario non è verificata nel medesimo periodo d’imposta. Infatti, mentre la residenza del disponente, in virtù della natura istantanea dell’atto di disposizione, rileva nel periodo d’imposta in cui questi ha effettuato l’atto di disposizione a favore del trust (sono irrilevanti eventuali successivi cambi di residenza fiscale), quella del beneficiario attrae in Italia la residenza del trust, anche se si verifica in un periodo d’imposta successivo. Ulteriore presunzione opera, inoltre, se gli immobili e i relativi diritti interessati da atti dispositivi a favore del trust sono ubicati in Italia.

Trust esterovestiti: le disposizioni in materia di estero-vestizione delle società previste dall’art. 73, cc. 5-bis e 5-ter, del D.P.R. 917/1986, laddove compatibili, sono applicabili anche ai trust (inclusi i Paesi per i quali non opera la presunzione di residenza su citata- Cfr. Ris.ne 400/E/08 “Disciplina dei Trust).

La disciplina sull’esterovestizione delle società, introdotta con il D.L. 223/2006 (convertito con modif. dalla L. 248/2006) dispone nell’art. 73 una presunzione relativa salvo prova contraria” in base alla quale è considerata esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’art. 2359 c.c., in S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative, società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati, se, alternativamente:

  • sono controllate, anche indirettamente, ex art. 2359, co. 1, c.c., da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

  • sono amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

Tale estensione interpretativa alla fattispecie dei trust appare, però, parzialmente applicabile in realtà, poiché l’istituto non può per sua natura essere controllato da una società. La norma potrebbe trovare applicazione nel caso di un trust estero con trustee residente in Italia e con partecipazioni di controllo in società di capitali italiane (normalmente però, i trust esteri sono di norma gestiti da trustee esteri).

DDL approvato il 14 giugno 2016 “Legge dopo di noi”

La legge approvata dalla Camera dei deputati il 14 giugno 2016 si compone di 10 articoli e, dopo essere stata vagliata a maggio dal Senato (ed in precedenza dalla stessa Camera), disciplina specifiche misure agevolative a favore delle persone disabili prive di sostegno familiare.

La disposizione normativa è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità, si legge nell’articolo 1 del testo, riconoscendo specifiche tutele quando vengono a mancare i parenti che li hanno seguiti fino a quel momento, con il fine di garantire la massima autonomia e indipendenza.

Le esenzioni e le agevolazioni tributarie sono ammesse a condizione che i negozi giuridici consentiti perseguano come finalità esclusiva (espressamente indicata nell’atto) l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza di uno o più disabili gravi beneficiari

L’istituto giuridico del trust, in particolare, è stato per mesi al centro delle discussioni parlamentari, poiché è uno strumento che garantisce una protezione legale tramite un rapporto fiduciario tra chi dispone di un bene e lo affida a un soggetto che deve amministrarlo in suo nome. Nei passaggi dalla Camera al Senato, il testo è stato modificato più volte vista la delicatezza dell’argomento.

L’articolo 6 del provvedimento prevede che i beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni.

Le esenzioni e le agevolazioni sono ammesse a condizione che il trust (ovvero i fondi speciali ovvero il vincolo di destinazione) rispetti congiuntamente le seguenti condizioni:

a) istituzione del trust per atto pubblico;

e) beni conferiti nel trust destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust

c) atto istitutivo con previsione di destinazione del patrimonio residuo.

Dal periodo di imposta 2016, inoltre, è prevista la deducibilità delle erogazioni liberali e delle donazioni effettuate nei confronti dei trust o dei fondi speciali, entro il duplice limite del 20% del reddito complessivo e di 100mila euro annui

A partire dal 1° gennaio 2017, infine, ai trasferimenti di beni e diritti in favore dei trust si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Dallo stesso giorno i documenti posti in essere o richiesti dal trustee, dal gestore o dal fiduciario sono esenti dal bollo.

23 settembre 2016

Cosimo Turrisi

1 Il common law rappresenta un modello di ordinamento giuridico, di origine britannica in cui il ruolo della giurisprudenza è fondamentale e le leggi non sono codificate a differenza dei sistemi di civil law dove ogni legge, regolamento o interpretazione è codificata (derivazione del diritto romano).

2 Ad esempio in linea con le nuove disposizioni del D.D.L del 14 giugno 2016 legge dopo di noi” un genitore o un parente può destinare propri beni al fondo appositamente istituito, assicurandosi in tal modo che il patrimonio verrà usato a beneficio della persona disabile.

3 Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust.

4 L’articolo 2 della Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985 dispone che:

«Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi:

a) i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee;

b) i beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee;

c) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.

5 I beneficiari sono tassati per trasparenza se, oltre ad essere individuati, sono titolari del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.

6 La Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha abrogato l’articolo 168 bis ed eliminato il rinvio alla black list (D.M. 21 novembre 2001) contenuto nell’art. 167, c. 4, del T.U.I.R. ai fini dell’individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato soggetti al regime delle CFC di cui all’art.167, c. 1, del Tuir., facendo riferimento in genere al livello nominale di tassazione inferiore al 50% ed, in aggiunta, ad un adeguato scambio di informazioni (condizione aggiuntiva soltanto per gli Stati appartenenti all’Unione europea ovvero aderenti allo Spazio economico europeo).