Bonus ammortamenti e professionisti: primo anno non ridotto

in caso di utilizzo del bonus ammortamenti, i professionisti seguono reogle diverse da quelle degli imprenditori, in particolare non riducono alla metà la quota di ammortamento del primo anno

ammortamentoGli esercenti arti e professioni possono applicare, come le imprese, la disciplina del bonus ammortamenti prevista dalla legge di Stabilità del 2016. Tuttavia, la disciplina non è perfettamente coincidente e in alcuni casi i vantaggi fiscali potrebbero essere ancora maggiori.

I “benefici rinforzati” riguardano i criteri di determinazione dell’agevolazione. L’Agenzia delle entrate ha precisato nella Circolare n. 23/E del 2016 che nel primo anno, cioè nel periodo in cui è entrato in funzione il bene acquistato, la quota di ammortamento deve essere ridotta del 50 per cento. Sull’importo così determinato deve essere applicata la maggiorazione del 40 per cento. A partire dal secondo anno, rispetto al momento di entrata in funzione del bene, la maggiorazione sarà “piena” non trovando applicazione la predetta riduzione.

A tal proposito l’Agenzia delle entrate ha chiarito come il beneficio abbia innanzitutto “natura fiscale”. Pertanto, indipendentemente dalla quota di ammortamento iscritta in bilancio, il contribuente dovrà calcolare l’ammortamento sulla base dei coefficienti di ammortamento di cui al DM 31 dicembre 1988, e sull’importo così determinato applicare la maggiorazione del 40 per cento. La predetta maggiorazione dovrà essere rilevata in via extracontabile, cioè per il tramite di un’apposita variazione in diminuzione nel Modello Unico nel quadro relativo al reddito d’impresa.

Le stesse problematiche non si pongono per gli esercenti arti e professioni. L’art. 54 del TUIR non prevede la riduzione, nell’anno di entrata in funzione del bene, della quota di ammortamento nella misura del 50 per cento. Conseguentemente i professionisti potranno fruire dell’agevolazione fiscale in misura piena sin dall’inizio, cioè dal primo periodo di imposta.

A ben vedere l’articolo 54 non prevede, per i professionisti, la regola dell’entrata in funzione del bene. Tuttavia sulla base di un’interpretazione di tipo sistematico sembra debba essere applicata la medesima regola prevista per le imprese. Ciò in quanto fin quando il bene non viene utilizzato per la prima volta (primo utilizzo) sarà difficile fornire la dimostrazione dell’inerenza della spesa. Per tale ragione la predetta regola sembra essere coincidente per le diverse tipologie di reddito (di impresa e di lavoro autonomo).

La coincidenza dei criteri sussiste anche con riferimento all’individuazione del momento in cui l’investimento deve considerarsi effettuato. In tale ipotesi gli esercenti arti e professioni non devono fare riferimento al criterio di cassa valido ai soli fini della determinazione del reddito tassabile. L’unica regola da seguire è quella di competenza. Pertanto assume rilevanza la data di consegna o spedizione dei beni. Se tali eventi coincidono con il 15 ottobre o con una data successiva entro il 31 dicembre del 2015, l’agevolazione potrà essere applicata sin dal Modello Unico 2016.

Non assumono rilevanza, invece, i pagamenti di eventuali acconti se la consegna (o spedizione) dei predetti beni non è avvenuta affatto o se è avvenuta prima del 15 ottobre 2015. In questo caso non sussisteranno le condizioni che attribuiscono il diritto a fruire del maxi ammortamento.

La disciplina dei redditi di lavoro autonomo conserva, quindi, le sue peculiarità, ma solo in parte. Ragioni di ordine sistematico devono indurre l’interprete ad applicare, sia pure in taluni casi, la disciplina dei redditi di impresa.

Le regole sono le stesse anche per le associazioni professionali il cui reddito deve essere determinato con i medesimi criteri dettati dall’art. 54 del TUIR.

12 luglio 2016

Nicola Forte