La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6330 del 01.04.2016, ha chiarito una fattispecie contabile/fiscale particolarmente complessa.
Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, nell’ambito di una controversia concernente l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso a carico di una srl, controllata da una società di diritto lussemburghese, per effetto della ripresa a tassazione di elementi negativi di reddito, indebitamente dedotti ai fini delle imposte dirette.
Con la sentenza impugnata era stata infatti confermata la decisione di primo grado, che aveva, in parte, accolto il ricorso della contribuente.
In particolare, i giudici d'appello, nel respingere sia il gravame principale dell'Agenzia, sia quello incidentale della società contribuente, avevano tra le altre sostenuto, quanto all'appello dell'Ufficio, che, in relazione al rilievo concernente gli asseriti costi derivanti dal contratto di compravendita immobiliare sottoposto alla condizione del c.d. "minimo garantito", trattavasi di contratto del tutto lecito, frequente nella prassi commerciale e rispondente ad un interesse economico di entrambe le parti (anche della venditrice, la quale aveva conseguito "una ingente liquidità, altrimenti non ottenibile"), i costi detratti, ad avviso della CTR, erano peraltro "certi nell'an e nel quantum e correttamente riportati nel