Il Quadro RT: le plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva

Il quadro RT del Modello Unico Persone Fisiche deve essere utilizzato per rilevare la tassazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di natura finanziaria, per le partecipazioni non quotate rivalutate e per l’opzione di affrancamento dei titoli e di altre attività finanziarie.

ATTENZIONE: ti invitiamo a consultare l’articolo sul nuovo regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazione >>
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Il quadro RT di Unico Persone Fisiche 2016, fascicolo 2, deve essere compilato per indicare i redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate, partecipazioni qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze di cui all’art. 67, c. 1, lett. da c-bis a c-quinquies, del DPR 917/86.

 

 

 

Le plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 20 %

redditi quadro RT

Le plusvalenze e gli altri proventi da indicare nella Sezione I – Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 20%, sono quelli derivanti da:

  • cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate.

    Rientra in questa Sezione la cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate negoziate nei mercati regolamentati, in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori indicati nella cosiddetta “black list”.
    Sono assimilate a tali plusvalenze quelle realizzate mediante la cessione di titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni compresi quelli emessi da soggetti non residenti.
    Devono, inoltre, essere indicate in questa Sezione le plusvalenze relative a contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, qualora il valore dell’apporto di capitale sia pari o inferiore al 5% o al 25% del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero qualora il valore dell’apporto sia pari o inferiore al 25% dell’ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, qualora l’associante sia una impresa minore;

  • cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (quali ad esempio le obbligazioni e i titoli di Stato), di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine.

    Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente
    intrattenuti dal contribuente superi euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui;

  • contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine;

  • cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti

    Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter, c-quater e c-quinquies, del comma 1 dell’articolo 67 del DPR 917/86 , si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o
    chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati sottoscritti all’emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (art. 67, c. 1-quater, del DPR 917/86).

    Fra le minusvalenze di cui alla lettera c-ter si comprendono anche quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.
    Non vanno, invece, esposte nella Sezione in commento, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazione in fondi immobiliari anche di diritto estero, superiori al 5% del patrimonio del fondo, indicate nel comma 3-bis dell’articolo 32 del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’art. 8, del decreto-legge n. 70 del 2011, in quanto per le stesse si applicano le disposizioni di cui al comma 3, dell’articolo 68, del DPR 917/86.

 

 


Come si determina la plusvalenza

La plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il suo valore di acquisto, aumentato di ogni altro onere.

Per quanto riguarda i criteri di determinazione della base imponibile l’art. 68, c. 6, del DPR 917/86, prevede che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore d’acquisto), aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d’intermediazione, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.

Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta.

Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione.

Per le successioni aperte successivamente alla data del 25 ottobre 2001 e fino al 2 ottobre 2006, si deve assumere come costo quello sostenuto dal de cuius.

Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l’attività finanziaria di cui abbia il possesso, l’avesse ceduta a titolo oneroso.


 

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A cura di Federico Gavioli

 

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