Equitalia: la notifica è valida solo se provata in giudizio con l’avviso di ricevimento in originale

la notifica della cartella di pagamento da parte di Equitalia è valida solo se provata in giudizio con l’avviso di ricevimento in originale

equitalia_immagineLa notifica della cartella di pagamento da parte di Equitalia è valida solo se provata in giudizio con l’avviso di ricevimento in originale.

Quanto sopra è contenuto nella recente sent. n. 8861/2016 della Corte di Cassazione da cui emerge che la notificazione non può ritenersi conforme se il concessionario produce l’avviso in fotocopia .

Il presente pronunciamento si colloca dopo altre decisioni in cui emergono nuove incombenze per il concessionario che si costituisce in giudizio.

Il Concessionario in giudizio

E’ parte “resistente” nel processo tributario anche a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 156/2015, entrato in vigore dal 01/01/2016, che ha riformulato l’art. 10 del D. Lgs n. 546/1992.

La legge attribuisce la veste di parte anche al concessionario del servizio di riscossione, il quale assurge a parte necessaria del giudizio tributario solo qualora oggetto della causa sia l’impugnazione di atti allo stesso direttamente riferibili o imputabili.

Anche al concessionario, quindi, si riferisce la disposizione contenuta nel successivo art. 11, c. 3, che riconosce la capacità di stare in giudizio, per l’ente, all’organo di rappresentanza previsto dal suo ordinamento. La rappresentanza legale del concessionario spetta all’organo al quale l’atto costitutivo lo attribuisce. La capacità di resistere in giudizio (legitimatio ad processum) è attribuita al rappresentante legale del concessionario della riscossione, il quale sta in giudizio a mezzo del rappresentante legale a difesa degli atti emessi in proprio.

La Suprema Corte ha ritenuto che Equitalia è parte anche nel caso di silenzio rifiuto sulla domanda di rimborso presentata dal contribuente. In caso di instaurazione del contraddittorio, il concessionario è parte allorché oggetto del giudizio è l’impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili e, cioè, nei casi di vizi propri della cartella di pagamento e dell’avviso di mora, ai quali va equiparata l’ipotesi di omessa adozione dell’atto richiesto, come nel caso di silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso avanzata dal contribuente

I giudici di legittimità hanno ritenuto che in questi casi l’atto va impugnato chiamando in causa esclusivamente il concessionario, al quale è direttamente ascrivibile il vizio del provvedimento, seppure reso in forma tacita, non essendo configurabile un litisconsorzio necessario con l’ente impositore. E’ inammissibile, pertanto, il ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell’ufficio finanziario, non potendosi disporre successivamente l’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario stesso (Cass. n. 8370/2015).

Il giudice può disporre la chiamata in giudizio nei confronti del concessionario della riscossione se nel ricorso siano proposte delle censure concernenti sia quest’ultimo che l’agenzia delle entrate (CTP Siracusa n. 1777/14).

La Corte Costituzionale a sua volta ha ritenuto l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, c. 1, del D.Lgs n. 546/1992 (nel testo previgente alle modifiche di cui all’art. 9, c. 1, lett. b, del D.lgs. n. 156/2015), nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la CTP nella cui circoscrizione i concessionari hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale concedente. Analogo discorso è stato fatto per i giudizi instaurati nei confronti dei soggetti iscritti nell’albo ex art. 53 D. Lgs , n. 446/97 in cui è competente la CTP e nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale impositore (v. Sent. n. 44/2016, cfr. CTP Cremona nn. 169 e 170/2015).

Fattispecie

Nel caso in esame il contribuente ha impugnato alcune cartelle di pagamento eccependo la mancata notifica delle stesse e disconoscendo la propria sottoscrizione sulle relate di notifica, mentre Equitalia dal canto suo ha depositato in giudizio copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento delle cartelle notificate.

In primo grado il ricorso veniva accolto, mentre la CTR riformava la sentenza ritenendo che le cartelle fossero state ritualmente notificate.

La Corte ha ritenuto preliminarmente che la notifica era stata effettuata dal Concessionario della riscossione facendo ricorso a fotocopie dell’avviso di ricevimento, la cui conformità all’originale era stata disconosciuta dal contribuente, come accertato dai giudici di merito della CTR.

I giudici hanno ritenuto che “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto processuale spedita a mezzo del servizio postale ex art. 149 Cpc – richiesta dalla legge per la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica e, quindi, della corretta instaurazione del contraddittorio -, può avvenire anche mediante l’allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall’art. 2719, secondo cui le copie fotostatiche o fotografiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, trova applicazione per tutti documenti” (vd. Cass. Ord n. 13439/2012),

Tale disposizione, infatti, stabilisce che le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità è attestata dal pubblico ufficiale, ma anche quando detta conformità non sia espressamente disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla parte interessata, anche se contumace (vd. Cass nn. 27633/2008 e 10501/2006).

Giurisprudenza

In caso di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata postale, l’agente di riscossione è tenuto ad esibire solo l’avviso di ricevimento. Quando la notifica è affidata al concessionario questa si perfeziona con la ricezione del destinatario, non essendo necessario allegare copia della cartella di pagamento (Cass. n. 3036/2016).

La Suprema Corte ha affermato che la notifica della cartella ai sensi dell’art. 26 del Dpr n. 602/1973 può avvenire mediante invio diretto da parte del concessionario di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una specifica relata atteso che è l’ufficiale postale a garantirne nell’avviso l’esecuzione eseguita su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra il destinatario e consegnatario della cartella, Quanto precede è confermato implicitamente dal penultimo comma del suddetto art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in virtù della forma della notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (cfr. Cass. nn. 23123/2014 e 6395/2014).

Ad Equitalia spetta solo di depositare in giudizio l’avviso di ricevimento ma non la sua copia (Cass. Ord n. 2790/2016)

La giurisprudenza di merito (nel rilevare che il concessionario della riscossione è abilitato alla notifica della cartella, a mezzo raccomandata, senza “l’intermediazione” del messo notificatore), ha affermato che la notifica dell’avviso di mora è nulla se il concessionario non esibisce in giudizio la prova della notifica dell’atto (CTP di Roma sent. n. 16915/2014).

28 giugno 2016

Enzo Di Giacomo