Segnalazione Centrale Rischi: quando è legittima?

La Centrale dei Rischi fornisce agli intermediari finanziari un’informativa utile per la valutazione del merito creditizio della clientela, mostrando la sua posizione globale di rischio, con l’obiettivo finale di aumentare la stabilità del sistema creditizio e finanziario: se il cliente è ‘in sofferenza’ la posizione deve essere segnalata, a prescindere dall’importo del credito.

segnalazione alla centrale rischi

La segnalazione di un credito a sofferenza presso la Centrale dei Rischi può avvenire solo in caso di insolvenza.

La semplice crisi di liquidità non legittima l’istituto di credito ad effettuare la segnalazione in sofferenza del cliente: necessaria la situazione di crisi economica tale da essere l’anticipazione di uno stato di insolvenza.

Rif. Normativi:

  • Cass. 12 ottobre 2007 n. 21428
  • Cass 1 aprile 2009 n. 7958
  • Cass. 24 maggio 2010 n. 12626
  • D.M.E.F. 11 luglio 2012

 

Il problema delle segnalazioni illegittime alle Centrale Rischi

Negli ultimi anni è aumentato il contenzioso che vede coinvolte le banche: con la crisi economica e finanziaria numerose imprese sono dovute ricorrere più intensamente all’indebitamento bancario.

Il fenomeno diventa patologico quando le imprese cessano di essere in grado di far fronte ai debiti assunti. In questo contesto si collocano le segnalazioni alla Centrale dei Rischi.

Sotto il profilo della responsabilità civile, la segnalazione in Centrale non può essere foriera di alcuna responsabilità se avviene nel rispetto dei parametri che la consentono.

Il problema che emerge dalla prassi è che le comunicazioni avvengono talvolta in assenza delle condizioni legittimanti: un’errata segnalazione alla Centrale dei Rischi può determinare l’impossibilità per l’impresa di continuare a svolgere la propria attività e quindi comportare gravi danni all’impresa stessa che la subisce.

 

La funzione della Centrale dei Rischi

La Centrale dei Rischi è un sistema informativo di fondamentale importanza nella gestione del rischi degli intermediari bancari e finanziari.

 

Raccolta dei dati sui finanziamenti

Il sistema raccoglie mensilmente dai partecipanti, dati aggiornati sui finanziamenti erogati a ciascun cliente e gruppo e sullo status degli stessi.

 

Flusso di ritorno

Il flusso informativo verso la Centrale viene seguito da un flusso di ritorno verso gli intermediari, contenente il dato aggregato degli affidamenti concessi a tutti i clienti segnalati dall’intermediario (c.d. flusso di ritorno personalizzato).

 

Flusso di ritorno statistico

La Centrale produce un c.d. flusso di ritorno statistico, ossia un flusso di dati statistici complessivo sul mercato del credito, la rischiosità, la concentrazione, la dimensione degli affidamenti.

 

Servizio di prima informazione

Infine la Centrale fornisce il c.d servizio di prima informazione, ossia un report contenente le informazioni di dettaglio sugli affidamenti erogati a soggetti che non siano stati già segnalati dall’intermediario, ossia relativamente a potenziali nuovi clienti.

 

Vantaggi dell’obbligo legale di invio delle informazioni sui finanziamenti

La Centrale risponde anche ad una fondamentale esigenza di semplificazione documentale, nel senso che questa facilita l’interrogazione e la raccolta di informazioni relativamente a tutti gli affidamenti eventualmente rilasciati a favore di un dato soggetto economico.

Oggi, infatti, le risultanze della Centrale raccolgono in un’unica fonte la maggior parte delle informazioni che è necessario acquisire nell’ambito di un’istruttoria relativa alla concessione di un credito rispetto ai clienti più virtuosi la cui situazione non determini la necessità di approfondimenti specifici.

Il modello di data base centralizzato a cui gli intermediari contribuiscono per obbligo legale/regolamentare risolve un problema molto sentito di collective action.

Infatti gli intermediari bancari e finanziari non possono verificare appieno l’affidabilità di un debitore se non hanno accesso ad informazioni dettagliate sull’indebitamento complessivo di un soggetto o gruppo.

L’introduzione dell’obbligo legale di conferire le informazioni in un data base gestito dall’Autorità di Vigilanza risolve, appunto, questo problema rimuovendo in un colpo solo tutti gli ostacoli di natura legale e contrattuale oltre che strategica.

 

Report della Centrale Rischi: una vetrina per i buoni pagatori

Dal punto di vista del soggetto aspirante al credito, i dati contenuti nella Centrale possono operare per la clientela più meritevole, in senso lato come una “vetrina”, contribuendo in maniera determinante a consentirgli di ottenere un più agevole ed immediato accesso al credito oltre che condizioni economiche più vantaggiose.

Anzi, in tale ottica, le risultanze della Centrale possono rappresentare una documentazione decisiva per l’impresa, operando alla stregua di un “biglietto da visita” ottimale che consente alle imprese di documentare, tramite le risultanze stesse della Centrale rilasciate dalla Banca di Italia, il loro status di buoni pagatori.

Per questo l’impresa dovrebbe monitorare e periodicamente controllare le risultanze della banca dati, facendo in modo che i fatti in essa registrati, siano sempre corretti ed accurati, attivandosi anche, in caso di inesattezze, per la loro correzione, ovvero attivandosi per saldare le posizioni che risultino segnalate, o relativamente alle quali risultino eventuali inadempimenti o contestazioni.

 

Vigilanza anche degli intermediari e su accumuli di rischio sistemico

Infine, il sistema di raccolta e condivisione delle informazioni relative al rischio di credito, svolge importantissime funzioni dal punto di vista della vigilanza.

Difatti, grazie al sistema di raccolta della Centrale, la Vigilanza dispone di dati aggiornati sull’indebitamento, la performance e l’andamento di ciascuno a tutti gli affidamenti concessi dagli intermediari italiani rispetto ai soggetti economici.

Questi dati possono fornire la base per interventi che potrebbero rilevarsi opportuni rispetto a specifici intermediari, oltre che riferiti a dati clienti.

E’ resa più agevole, poi, l’individuazione di eventuali accumuli di rischi sistemico, in quanto si rendono evidenti affidamenti concessi con maggiore facilità a soggetti non precedentemente segnalati rendendo intercettabile l’erogazione di finanziamenti a clientela potenzialmente subprime , oppure concessi da vari soggetti allo stesso debitore o a debitori tra loro collegati, affidamenti che non sarebbero altrimenti evidenti agli altri intermediari in fase di concessione del credito, né alla Vigilanza.

Non a caso la Centrale consolida anche informazioni su diverse tipologie di derivati OTC, proprio per consentire alla Vigilanza e agli operatori di mercato, la conoscibilità della complessiva esposizione del sistema rispetto ai soggetti attivi nel mercato.

 

Segnalazione “ a sofferenza” di una posizione debitoria nei confronti del cliente

La Centrale dei Rischi raccoglie anche misure qualitative, sulla situazione debitoria della clientela in via continuativa e, segnatamente, nel momento in cui si verifica un cambiamento di stato (status).

In particolare, il sistema traccia ed evidenzia il passaggio dei crediti “a sofferenza” e la loro ristrutturazione.

Modifiche di status

Gli intermediari sono tenuti a segnalare le dette modifiche di status con sollecitudine entro i tre giorni lavorativi successivi a quello in cui i competenti organi aziendali abbiano accertato lo stato di sofferenza del cliente o approvato la loro ristrutturazione.

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 11 Luglio 2012, prevede che

i soggetti che partecipano alla Centrale dei Rischi comunicano periodicamente …l’esposizione nei confronti dei propri affidati e dei nominativi collegati. A ogni soggetto partecipante la Banca di Italia fornisce periodicamente la posizione globale di rischio di ciascun affidato dallo stesso segnalato e dei nominativi collegati” (art. 3 comma 1).
Si specifica, inoltre che i “soggetti partecipanti possono chiedere alla Banca d’Italia la posizione globale di rischio di nominativi diversi da quelli segnalati, per finalità connesse con l’assunzione e la gestione del rischio di credito (art. 3 comma 2).
Il testo stabilisce che “i dati nominativi della Centrale dei rischi hanno carattere riservato. I soggetti partecipanti possono utilizzarli solo per finalità connesse con l’assunzione e la gestione del rischio di credito
”.
(art. 4 comma 1).

 

Criteri per la variazione dello status di un credito

Occorre precisare quali siano i criteri che consentono ed obbligano l’intermediario a variare lo status di un credito censito, al fine dello spostamento del medesimo a sofferenza.

In base al disposto delle Istruzioni di Vigilanza, nella categoria di censimento delle sofferenze va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti che versino in stato di insolvenza.

Le Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia precisano che il cambiamento di status di una esposizione che viene registrata “a sofferenza” implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito.

La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l’appostazione a sofferenza.

La condizione di insolvenza che costituisce il presupposto della segnalazione deve essere intesa in un’accezione levior rispetto a quella di insolvenza fallimentare: la segnalazione a sofferenza implica cioè una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica, senza fare necessariamente riferimento all’insolvenza intesa quale situazione di in capienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità del debito.

Le Istruzioni di Vigilanza prevedono ulteriormente che, in caso di rapporti cointestati, la segnalazione in sofferenza di una posizione presuppone che tutti i cointestatari versino in stato di insolvenza.

In ogni caso, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate dagli intermediari, i crediti in sofferenza devono essere segnalati per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rimborsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente effettuati.

Detto ammontare è comprensivo:

  • del capitale,
  • degli interessi contabilizzati
  • e delle spese sostenute per il recupero dei crediti.

Il passaggio a perdita dei crediti implica un ulteriore cambiamento di status degli stessi che non possono rimanere registrati in ‘sofferenza’.

 

Il danno derivante da errata segnalazione a sofferenza di una posizione creditizia nei confronti del cliente

L’ipotesi limite di illegittima segnalazione del cliente alla Centrale è quando il soggetto non ha nessuno debito nei confronti del sistema bancario: non solo il debito non è in sofferenza, ma nemmeno esiste.

L’intenzionale o erronea comunicazione della modifica di status di un credito “a sofferenza” può causare danni rilevanti al cliente.

Tali danni, morali e patrimoniali, devono ritenersi risarcibili.

Obblighi delle banche in relazione alle segnalazioni in Centrale Rischi.

Il comportamento della banca segnalante deve essere ispirato a perizia, prudenza e diligenza.

Fra gli obblighi che fanno capo all’intermediario bisogna menzionare, per la sua particolare rilevanza, il dovere di avvertire anticipatamente il cliente del fatto che si sta per procedere a una segnalazione in Centrale Rischi.

Tale avvertimento svolge un’importante funzione, in quanto consente al segnalando, se ne ha la possibilità e la volontà, di onorare il suo debito prima che si verifichi la segnalazione.

In una sentenza del 2009 la Corte di Cassazione aveva avuto occasione di occuparsi di quali siano i presupposti affinché una segnalazione alla Centrale Rischi avvenga in modo legittimo.

In particolare, secondo questa sentenza della Corte di Cassazione, la segnalazione di una posizione in sofferenza richiede una valutazione da parte dell’intermediario riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile con la condizione di insolvenza.

E’ ragionevole affermare che la banca dovrà accertarsi se già esistano presso la Centrale dei Rischi altre segnalazioni in capo al cliente.

Inoltre dovrà recuperare quelle informazioni che un avveduto operatore del settore raccoglie prima di concedere il credito.

Laddove, all’esito di tale indagine, risulti una situazione di grave difficoltà finanziaria, potrà legittimamente procedere alla segnalazione in Centrale Rischi.

Risulta opportuno chiarire che la segnalazione non può essere eccessivamente tardiva, non potendo giungere quando il segnalato versa ormai in uno stato di vera e propria insolvenza.

 

Debito causato da addebiti illegittimi – L’anatocismo

Un caso di illegittima segnalazione può derivare dal fatto che il debito esiste, ma si è in realtà formato anche in forza di addebiti illegittimi operati sul conto corrente del cliente.

La principale causa di addebiti illegittimi è l’anatocismo.

Secondo gli orientamenti della Corte di Cassazione gli addebiti anatocistici per il periodo anteriore al 2000 sono da considerarsi nulli, in quanto avvenuti in assenza di un uso normativo che li giustificasse.

Pertanto se il debito che fa scattare la segnalazione in Centrale rischi è calcolato tenendo conto di tali interessi, la base di calcolo è stata illegittimamente gonfiata e la segnalazione può risultare priva di fondamento.

 

Conseguenze dell’illegittima segnalazione alle Centrale Rischi

L’illegittima segnalazione provoca un danno all’attività imprenditoriale che deve essere provato, mentre la lesione della reputazione personale esime il soggetto leso dall’onere di fornire in concreto la prova del danno in quanto viene considerato in re ipsa.

La lesione alla sfera giuridica del debitore, arrecata per effetto dell’illegittima segnalazione, è potenzialmente di notevole gravità, poiché comporta la possibile esclusione del segnalato dal credito bancario o comunque la difficoltà se non impossibilità di accedervi.

Pertanto, la responsabilità dell’intermediario finanziario e della banca, in tal caso, assume le caratteristiche di c.d. responsabilità da inesatte informazioni che si connota, sia come responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sia come responsabilità contrattuale per violazione delle norme di comportamento della banca o intermediario finanziario nei confronti del cliente, determinandosi un danno che legittima le pretese risarcitorie del cliente.

 

Danno patrimoniale da errata segnalazione

Il danno patrimoniale nei casi di errata segnalazione alla Centrale dei Rischi è difficile da far valere, a causa delle complessità emergenti dal punto di vista probatorio: le banche difatti non lasciano ordinariamente alcuna attestazione di diniego dell’affidamento e non è facile stabilire il nesso di causalità tra la segnalazione “a sofferenza” e la chiusura di altre linee di credito e la revoca di finanziamenti concessi da altri operatori finanziari.

 

Perdita subita e mancato guadagno

Il danno patrimoniale può consistere nella “perdita subita” dal creditore oppure nel “mancato guadagno”.

La necessità di far fronte alla richiesta di rientro dall’esposizione debitoria e l’impossibilità di accesso al credito possono costringere l’impresa a smobilizzare fondi accantonati e quindi la “perdita subita”.

Il “mancato guadagno” potrebbe derivare dal fatto che l’impresa, quando smette di ottenere credito, non può più portare a termine affari già avviati oppure non può concludere nuovi affari che altrimenti sarebbe riuscita a concludere.

 

Danno non patrimoniale da errata segnalazione

Oltre che per il risarcimento del danno patrimoniale, il cliente illegittimamente segnalato può agire in giudizio contro la banca per il risarcimento del danno non patrimoniale: dal momento in cui diventa nota l’inaffidabilità finanziaria del soggetto, alcuni beni facenti capo all’interessato sono certamente minati.

La errata segnalazione in Centrale cagiona un danno non patrimoniale al soggetto che la subisce, tale danno alla reputazione potrà essere riconosciuto solo nella misura in cui esso si configura come ingiusto.

 

 Nota: La segnalazione in Centrale dei Rischi è “ingiusta” in quanto avvenuta senza che esistessero i presupposti per procedere all’iscrizione.

 

6 aprile 2016

Maria Benedetto

 

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