Si segnala il caso di risarcimento danni derivante da segnalazione illegittima alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.
Qual è la posizione della giurisprudenza maggioritaria nei confronti degli istituti di credito e del soggetto danneggiato?
Quale il ruolo della difesa della privacy?
Segnalazione illegittima alla Centrale Rischi della Banca d’Italia
La sentenza che in questa sede esaminiamo è stata emessa a conclusione di una causa per risarcimento danni derivanti da segnalazione illegittima alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, promossa da un professionista contro un primario istituto di credito e la causa di merito ha avuto un antecedente cautelare nel ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. con cui il professionista chiedeva al Tribunale di Padova l’immediata cancellazione dell’apposizione a sofferenza del proprio nominativo presso la Centrale Rischi con la dicitura “credito non contestato”.
Segnalazione illegittima e violazione della privacy
Per il corretto inquadramento della fattispecie nel suo complesso, è anzitutto utile evidenziare che la giurisprudenza maggioritaria non condivide la prima e pregiudiziale difesa che gli istituti di credito, evocati in giudizio con il ricorso d’urgenza, tentano di opporre: ossia l’inammissibilità di questo rimedio cautelare di portata generale, ancorché residuale, per la prevalenza del rimedio previsto alle violazioni del codice della privacy, da introdursi con il rito del lavoro secondo quanto disposto dall’art. 10 del Decreto Legislativo n. 150/2011 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione).
Questa tesi non può essere condivisibile per una evidente distorsione di prospettiva: il giudice della cautela viene adito non per una contestazione formale nella modalità di raccolta di dati sensibili per l’apposizione a sofferenza (rientrando ciò nelle violazioni del codice della privacy), bensì per l’assenza dei presupposti di fatto che legittimano la segnalazione alla centrale rischi, indipendentemente dalla modalità di raccolta dei dati.
Infatti, come ha più volte riconosciuto da giurisprudenza:
“Allorquando chi agisce per ottenere la sospensione o la cancellazione del proprio nominativo dalla centrale rischi si duole non già delle modalità con cui i dati relativi all’insolvenza siano stati raccolti, trasmessi e gestiti, ma semplicemente dell’assenza dei presupposti di fatto che legittimano la segnalazione alla centrale rischi, la relativa controversia non è riconducibile a quell