In ambito bancario continuano a restringersi ancora di più le regole che individuano e disciplinano i parametri in presenza dei quali è possibile classificare un’azienda (o una persona fisica) a default con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di qualità della relazione e accesso al mercato del credito. Ecco le novità diventate operative nel 2021 e gli effetti pratici per la clientela bancaria.
Il default nel sistema bancario: aspetti normativi
I parametri che le banche devono adoperare per individuare le posizioni in stato di default sono disciplinati a livello europeo dal Regolamento sui requisiti
di capitale delle banche entrato in vigore il 1° gennaio 2014.
Per assicurarne un’applicazione uniforme in tutta Europa, la Commissione Europea (con un Regolamento del 2018) e l’EBA (con linee guida del 2017) hanno fornito ulteriori specificazioni, applicabili dal 1° gennaio 2021.
Tuttavia si evidenzia che, già per alcune banche più “significative”, vi aveva già provveduto la BCE nel 2018 in quanto vigilate dal Meccanismo di Vigilanza Unico mentre per le altre, oggetto di vigilanza da parte della Banca di Italia, le nuove regole sono state recepite a giugno 2019.
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Ma esaminiamo il contenuto del provvedimento…
Con decorrenza 1 gennaio 2021 per evitare che una posizione sia classificata a default è necessario che lo sconfinamento determinato su qualsiasi linea di credito accordata (quindi extra-fido) o anche in assenza di alcuna linea di credito, superi la c.d. “soglia di rilevanza” costituita contemporaneamente da una soglia assoluta pari ad euro 100 se trattasi di persona fisica o piccola/media impresa ed euro 500 per le altre imprese e, in entrambi i casi, da una soglia relativa pari all’1% dell’esposizione verso la banca.
Sarà inoltre necessario che lo sconfinamento si protragga per oltre 90 giorni consecutivi e in alcuni casi (amministrazioni pubbliche) 180 giorni.
Tra le principali novità si segnala anche come non sia più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili); a questo fine è necessario che il debitore si attivi utilizzando il margine disponibile per far fronte al pagamento scaduto.
Il cliente rimarrà classificato nello stato di default per un periodo di osservazione di almeno 90 giorni (c.d. cure period) dal momento della regolarizzazione della posizione.
Trascorso questo periodo, se non ci saranno più le condizioni di classificazione a default, la posizione verrà classificata in bonis.
Impatti sulla Centrale dei Rischi
Ai fini della segnalazione in CR occorre tuttavia evidenziare che non vi è alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in CR.
Ricordiamo che la CR raccoglie informazioni sui finanziamenti e sulle garanzie pari o superiori a 30.000 euro.
La soglia scende a 250 euro quando il cliente viene classificato “a sofferenza”.
Ciò avviene se l’intermediario finanziatore ritiene che il cliente abbia gravi difficoltà, non temporanee, a restituire il proprio debito, dopo aver condotto una valutazione della sua situazione finanziaria complessiva come espressamente richiesto dalla normativa della Banca d’Italia.
Evidentemente tale valutazione non deve basarsi esclusivamente su singoli eventi, quali ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito.
A seguito dell’adozione della nuova definizione di default a partire da gennaio 2021 gli intermediari che fanno parte di un gruppo bancario o finanziario devono considerare tutte le informazioni – positive e negative – a disposizione del gruppo stesso.
Si parla di “sofferenza di gruppo” proprio perché la classificazione è applicata uniformemente in tutto il perimetro del gruppo bancario o finanziario.
Tale requisito non era richiesto formalmente in precedenza ma era verosimilmente già attuato dalle banche appartenenti a gruppi.
Le modifiche alla definizione di default relative alle cc.dd. “soglie di rilevanza” non hanno, invece, alcun impatto sulla classificazione a sofferenza.
Gli intermediari infatti dovranno continuare a segnalare un cliente “in sofferenza” sulla base dei criteri sopra descritti (valutando dunque la situazione di grave difficoltà non temporanea e non basandosi su un mero ritardo nei pagamenti) e non devono applicare alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in CR.
Ne consegue che uno sconfinamento o un ritardo nei pagamenti per somme anche solo di 500 euro per più di 90 giorni non determina automaticamente alcuna sofferenza con il conseguente rischio di compromettere o rendere più oneroso il futuro accesso al credito del cliente presso l’intero sistema bancario.
Si evidenzia però che lo status di default e quindi la logica ed immediata azione di revoca delle linee di credito con conseguente rientro degli utilizzi (lì dove avviene), comporterà un’automatica segnalazione in CR relativa alla riduzione e/o eliminazione di precedenti linee di credito segnalate che, agli occhi dell’attento analista, faranno presupporre che qualcosa di “anomalo” stia accadendo in termini di merito creditizio e di relazione con il ceto degli intermediari finanziari.
L’unico elemento di novità riguarda la classificazione “a sofferenza”, che deve risultare uniforme per tutti gli intermediari che fanno parte dello stesso gruppo bancario o finanziario: se un cliente è affidato da più intermediari dello stesso gruppo, la classificazione a sofferenza dovrà considerare tutte le informazioni – positive e negative – che lo riguardano disponibili all’interno del gruppo stesso.
Le regole precedenti non prevedevano formalmente di considerare le informazioni a disposizione del complesso degli intermediari del gruppo ancorché fosse una prassi verosimilmente diffusa.
Di seguito si riporta una breve schema volto a sintetizzare il nuovo meccanismo di classificazione della clientela introdotto dalla disciplina sulla nuova definizione di default.
Per ulteriori approfondimenti, ti invitiamo a leggere anche:
Segnalazione illegittima alla Centrale rischi: tutela d’urgenza e risarcimento del danno
Come richiedere la Centrale Rischi (propria o dei clienti) – Guida pratica
NdR: CommercialistaTelematico ha dedicato una sezione alle problematiche delle cosiddette Operazioni in banca
Normativa di riferimento
- EBA/RTS/2016/06 “Nuove tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanzadelle obbligazioni creditizie in arretrato” che integrano il Regolamento Delegato UE n.171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017;
- Banca d’Italia, “Applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e adeguamento delle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate”, 15 ottobre 2020.
A cura di Giuseppe Demauro
Mercoledì 3 febbraio 2021