Chi ha potuto è corso ai ripari, cercando di proporre alle Banche e alle Finanziarie piani di rientro o definizioni a saldo e stralcio delle posizioni debitorie.
Parallelamente al debito non pagato, è sorta la problematica relativa alla corretta segnalazione alla centrale rischi della Banca di Italia di tali posizioni, comunque pregiudizievole per il debitore che in un certo qual modo si è impegnato per sanare il suo scoperto, tanto che è dovuto intervenire l’Organo di Vigilanza al fine di chiarire il corretto iter procedurale.
La segnalazione alla centrale rischi: istruzioni di Bankitalia
Come indicato dalla Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991 e successive modifiche:
"Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza ...
L'appostazione a SOFFERENZA implica una valutazione da parte dell'intermediario della COMPLESSIVA situazione finanziaria del cliente e NON può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore".
Quindi, il primo punto di riflessione, da far valere, eventualmente, nei confronti degli Istituti di credito segnalanti, è rappresentato dalla corretta definizione di sofferenza: il ritardo nei pagamenti bancari di un soggetto finanziariamente solvibile non legittima la segnalazione negativa.
Ancora. Il “timbro” di “cattivo pagatore” non può essere apposto, sic et simpliciter, per un paio di ritardi o perché il debitore contesta il credito.
E' evidente che la segnalazione