Super ammortamento 140% fra regole fiscali e civilistiche

La scelta di accedere al super ammortamento (cioè alla possibilità di ammortizzare fiscalmente al 140% il bene strumentale acquistato) creerà una differenziazione fra gli ammortamenti civilistici (che seguiranno le regole ordinarie) e quelli fiscali che utilizzeranno il bonus del 40%

super ammortamento per investimenti in beni strumentali nuoviIl maxi ammortamento previsto dalla legge di Stabilità del 2016 (art. 1, commi da 91 a 94) è completamente svincolato dai principi civilistici posti a fondamento del bilancio di esercizio.

L’indicazione è stata fornita dall’Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco del 2016.

Il quesito riguardava un contribuente che aveva imputato al conto economico una quota di ammortamento calcolata applicando un coefficiente inferiore rispetto a quello previsto ai fini fiscali del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988.

Nel caso specifico si domandava se la maggiore quota di ammortamento dovesse essere determinata applicando la percentuale del 40% in ragione della (minore) quota imputata al conto economico.

La risposta dell’Agenzia delle entrate è stata però diversa propendendo per la soluzione opposta in base alla quale l’agevolazione fiscale è completamente scollegata dalla disciplina civilistica ai fini della redazione del bilancio di esercizio.

Si tratta, in buona sostanza, di una vera e propria deroga al principio di derivazione.

Secondo l’orientamento dell’Agenzia delle entrate la maggiore quota di ammortamento, calcolata applicando la maggiorazione del 40 per cento, deve essere determinata senza tenere conto della quota imputata al conto economico.

La predetta percentuale deve essere applicata sulla quota di ammortamento massima teoricamente deducibile sulla base dei citati coefficienti di ammortamento di cui al decreto ministeriale.

Ad esempio si consideri l’acquisto di un bene strumentale il cui costo ammonta a 10.000 euro.

Il coefficiente di ammortamento ai fini fiscali è del 20 per cento. L’impresa, anche in considerazione del minor utilizzo del bene, determina una quota di ammortamento imputata al conto economico applicando un coefficiente di ammortamento del 10 per cento.

La quota iscritta tra i costi ammonta a 1.000 euro, ma la maggiore quota detraibile (ai fini fiscali) non è di 400 euro, bensì è pari ad un importo più elevato.

Preliminarmente l’impresa deve determinare la quota massima deducibile (quota virtuale) che nel caso di specie ammonta a 2.000 euro (coefficiente di ammortamento del 20% su 10.000 euro). Successivamente, applicando sull’importo così calcolato la maggiorazione del 40 per cento, si determinerà il maggior costo deducibile ai soli fini fiscali.

Tale importo ammonta a 800 euro (il 40 per cento su 2.000).

In pratica l’impresa potrà considerare in deduzione ai fini fiscali la quota di ammortamento risultante dal conto economico pari a 1.000 euro. Ciò in applicazione del principio di derivazione. Inoltre in aggiunta al predetto importo la maggiore quota deducibile sarà pari a 800 euro.

In questo caso, trattandosi di una deduzione valida ai soli fini fiscali la diminuzione dell’imponibile potrà essere effettuata extra contabilmente per il tramite di una variazione in diminuzione.

La variazione in diminuzione non è temporanea, ma è definitiva. Conseguentemente non sorgerà neppure l’esigenza di rilevare la fiscalità differita.

A tal proposito la dottrina ha correttamente osservato che, essendo il beneficio fiscale svincolato dalle ordinarie regole di determinazione del reddito di impresa, non dovrebbe trovare applicazione la riduzione alla metà della deduzione nel primo esercizio (cfr Ferranti, L’Agenzia delle entrate chiarisce le modalità di calcolo dei maxi – ammortamenti, in Corr. Tributario, n. 8/2016, pag. 563 e segg.).

 

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3 marzo 2016

Nicola Forte