Società non operative: attenzione alla perdita dei crediti IVA

siamo in marzo, il mese in cui iniziano ad essere importanti i controlli sull’esattezza e sull’utilizzabilità dei crediti IVA: in questo articolo le limitazioni all’uso dei crediti IVA da parte delle società non operative, con esempi pratici ed aiuto alla compilazione degli specifici righi della dichiarazione IVA

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Come è noto, con l’art. 30, comma 4, Legge 724/1994, si stabilì che, nel caso in cui una società sia “non operativa”, il credito annuale che può emergere dalla dichiarazione annuale Iva non può essere utilizzato in compensazione, né richiesto a rimborso o ceduto, ma esclusivamente riportato per l’utilizzo periodo d’imposta successivo. Tale norma è fu istituita per limitare l’abuso delle società cosiddette di comodo che generavano posizioni di sostanziale credito di IVA da riutilizzare. E’ normale che una “società di comodo”, proprio per essere strutturata come “cassaforte” in cui apportare beni che non verranno utilizzati a scopo d’impresa, sia una società strutturalmente a credito di IVA, in quanto in presenza di nulle o limitate operazioni attive ai fini IVA avrà pur sempre una serie di costi da sostenere per il proprio mantenimento che generano un credito di IVA.

Inoltre, sempre per evitare l’abuso della generazione di crediti IVA da parte di società di comodo ricordiamo che tale società decade dalla facoltà di poter utilizzare il credito IVA, se per tre esercizi consecutivi non effettua operazioni rilevanti ai fini Iva per importi almeno pari all’importo dei ricavi minimi, così come definiti dal comma 1 della citato articolo 30 della L. n 724/1994.

L’evoluzione legislativa ha ampliato i casi di limitazione del credito IVA rispetto ai soggetti “società di comodo” definiti in base all’art. 30 della Legge n. 724/1994; ricordiamo che l’art. 2, cc. 36-decies – 36-duodecies, D.L. n. 138/2011 ha esteso tali limitazioni anche ai soggetti in cosiddetta perdita sistemica, cioè che hanno dichiarato una perdita fiscale per cinque periodi d’imposta consecutivi, o per quattro esercizi e nel restante anno del quinquennio, hanno dichiaro un reddito inferiore a quello minimo di cui all’art. 30, c. 3, L. n. 724/1994.

La disciplina delle società di comodo diventa applicabile ai soggetti in perdita sistemica a partire dal primo periodo d’imposta successivo al quinquennio in cui è stata evidenziata, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, una delle citate situazioni di perdita fiscale sistematica (cfr. C.M. n. 23/E/2012 per l’applicazione pratica).

UNICO 2016 e passaggio a società di comodo

Per unico 2016 e ai fini dell’utilizzazione di un eventuale credito IVA diventa importare delimitare i soggetti che ricadono nelle casistiche di “società di comodo” o “in perdita sistemica” a partire dall’esercizio 2015. Se dal 2015 la società ricade nelle casistiche sopra analizzate, dall’anno 2016 scattano le limitazioni all’utilizzo dell’eventuale credito IVA maturato.

Se per le “società di comodo”, la non operatività emerge dalla compilazione dell’apposito quadro di dichiarazione in qui si verifica il raggiungimento di coefficienti minimi di redditività, può essere più difficile identificare correttamente la “società in perdita sistemica”.

In base alle regole sopra spiegate, la presunzione di non operatività scatta, con riferimento all’esercizio 2015, se la società ha dichiarato una perdita fiscale nel 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014: al verificarsi di tale ipotesi, la società contribuente diventa soggetta alle limitazioni di cui sopra, con possibilità del solo riporto a nuovo del credito annuale Iva. Ricordiamo che rimangono pur sempre valide le compensazioni effettuate nel 2015, in quanto la limitazione all’utilizzo del credito IVA si applica solo nel 2016, cioè dopo l’accertamento della non operatività del contribuente.

Allo stesso modo la società che risulta di comodo in Unico 2016 perché non raggiunge i coefficienti minimi di redditività previsti nell’anno 2015, sarà penalizzata nell’utilizzo di eventuali crediti IVA solo dall’1 gennaio 2016.

Cause di esclusione e disapplicazione della normativa

Se in origine la normativa è nata per colpire le società non operative, la sua evoluzione pone a rischio di essere considerate di comodo anche soggetti operativi che non riescono a raggiungerei requisiti minimi di operatività; un caso tipico può essere una società proprietaria di immobili che a seguito della crisi economica ha visto ridursi l’importo dei canoni di locazione percepiti al di sotto del limite minimo di redditività previsto.

Si ricorda, pertanto, la possibilità di invocare la cause di esclusione o disapplicazione della disciplina delle “società di comodo”.

Data l’estrema penalizzazione fiscale inflitta alle società che rientrano nelle casistiche “di comodo” o “in perdita sistemica” dovrebbe essere buona prassi per il consulente monitorare il rischio prima della chiusura dell’esercizio fiscale per valutare per tempo le opportune contromisure.

La compilazione della dichiarazione IVA 2016 per la società non operativa

Siamo ad inizio marzo e quindi bisogna prestare attenzione alle posizioni di società che presentano crediti di IVA che possono essere a rischio di entrare a far parte delle società di comodo. Per tali contribuenti non è già più ammesso l’utilizzo in compensazione di credito IVA nell’anno 2016.

Si ricorda che lo stato di non operatività deve essere segnalata nella dichiarazione annuale Iva al rigo VA15 con l’indicazione di un codice numerico:

codice 1 se la società è di comodo solo per il 2015,

codice 2 per la non operatività nel 2014 e 2015;

codice 3 per la non operatività nel triennio 2013 – 2015;

codice 4, se in quest’ultimo caso, ricorre anche la suddetta ipotesi di cui all’art. 30, c. 4, L. n. 724/1994, che determina (come detto) la perdita del riporto a nuovo del credito annuale.

Attenzione: l’indicazione del codice 4, da parte dei soggetti che evidenziano un credito annuale Iva, comporta comunque l’obbligo di compilazione del rigo VX2 o del corrispondente rigo della sezione III del quadro RX del modello Unico 2016 – nonostante il contribuente non abbia diritto ad utilizzare tale credito im compensazione.

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17 Marzo 2016

Erma Shkreli e Luca Bianchi