Acquisto mobili ed elettrodomestici, impianto d'allarme, sostituzione della caldaia: quando spetta il bonus IRPEF

recentementte il Fisco ha spiegato che la sostituzione della caldaia, anche se non necessita di alcun intervento edilizio, determina il diritto a fruire della detrazione per l’acquisto dei mobili, vediamo le condizioni di applicazione del bonus

omino_immagineLa legge di Stabilità del 2016 ha confermato la detrazione “rinforzata” delle spese relative al recupero del patrimonio edilizio fino al 31 dicembre 2016 e la medesima proroga ha interessato anche le spese riguardanti la riqualificazione energetica.

Per un altro anno ancora la misura del beneficio sarà pari al 50% degli oneri fino ad un massimale di 96.000 euro e del 65% per i c.d. bonus energetici. E’ stato altresì prorogato il bonus mobili con un potenziamento del beneficio per le giovani coppie e con presupposti parzialmente diversi rispetto all’agevolazione già in vigore, che rimane, però, a tutt’oggi applicabile.

La detrazione relativa agli oneri sostenuti per il recupero del patrimonio edilizio spetta per le seguenti tipologie di interventi:

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti; quindi la manutenzione ordinaria su singoli appartamenti non dà diritto al bonus;

  • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;

  • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali; in questo caso la detrazione spetta solo per l’acquisto di mobili da destinare all’arredo delle parti comuni, come appartamento del portiere, guardiole, lavatoi ecc

In passato sono sorti alcuni dubbi riguardanti l’applicazione del c.d. bonus mobili anche perché strettamente collegato alla realizzazione di un intervento di ristrutturazione. Inoltre il legislatore ha tentato a più riprese, in passato, di introdurre delle restrizioni del beneficio.

Il bonus mobili è una detrazione Irpef per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. I soggetti che possono fruire del bonus sono pertanto coloro che hanno effettuato un intervento di ristrutturazione edilizia. Il bonus è valido per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2016, grazie alla proroga effettuata con la legge di Stabilità 2016. In mancanza di un intervento di ristrutturazione il beneficio non spetta.

La detrazione spetta nella misura del 50%, nel limite massimo di spesa di 10.000 euro per unità immobiliare, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, e va ripartita in 10 rate annuali. Ad esempio se l’intervento di ristrutturazione (il rifacimento di un bagno) dà luogo ad un costo sostenuto pari a 3.000 euro ed il contribuente ha acquistato mobili per un importo di 8.000 euro, sarà possibile fruire della detrazione nella misura di 4.000 euro con una detrazione annuale di 400 euro. In pratica la detrazione può essere determinata applicando la percentuale del 50 per cento sul costo effettivamente sostenuto per l’acquisto dei mobili. Non assumerà alcun rilievo la circostanza che l’intervento di ristrutturazione abbia determinato il sostenimento di un costo inferiore rispetto alla spesa di acquisto dei predetti mobili.

L’Agenzia delle entrate ha sempre sostenuto che la detrazione relativa ai mobili e agli arredi è strettamente collegata ad un intervento di manutenzione straordinaria. Non è sufficiente, quindi, che il contribuente abbia fruita di una qualsiasi detrazione degli oneri secondo le indicazioni fornire dall’art. 16–bis del TUIR. L’ambito applicativo di tale norma è molto ampio e prevede la possibilità di considerare in detrazione taluni oneri che non danno diritto al bonus per l’acquisto dei mobili.

Ad esempio se il contribuente realizza un impianto di allarme con due semplici sensori e senza realizzare alcun intervento di ristrutturazione potrà fruire della detrazione della spesa sostenuta, ma non della detrazione relativa all’acquisto dei mobili.

La soluzione è la medesima se la spesa si sostanzia nella sostituzione della serrature relativa alla porta blindata. Anche in questo caso l’intervento non si sostanzia in una spesa di manutenzione straordinaria.

Recentemente l’Agenzia delle entrate ha fornito un’interpretazione meno rigida circa l’ambito di applicazione del bonus. La Circolare 3/E del 2 marzo 2016 ha affermato che la sostituzione della caldaia, anche se non necessita di alcun intervento edilizio, determina il diritto a fruire della detrazione per l’acquisto dei mobili. Infatti, tramite la predetta operazione si sostituisce una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di manutenzione straordinaria.

15 marzo 2016

Nicola Forte