Determinazione del reddito dei contribuenti forfettari: le plusvalenze

in mancanza di una previsione normativa espressa le plusvalenze dovrebbero essere irrilevanti per i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario

FAQ-CTI contribuenti esercenti un’attività di impresa in forma individuale che intendono adottare il regime forfetario devono fare attenzione a determinare i ricavi rilevanti. I criteri che devono essere seguiti dai contribuenti già in attività sono diversi a seconda dei casi.

In particolare, al fine di verificare i presupposti che consentono di accedere al predetto regime deve tenersi conto del principio di competenza. Viceversa ai fini della determinazione del reddito si applica il principio di cassa.

L’art. 1, comma 54 precisa che possono avvalersi del regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell’allegato 4 di cui alla legge n. 190/2014, come modificato dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità del 2016).

L’utilizzo dell’espressione conseguiti vuol significare l’applicazione del principio di competenza. La stessa norma, a proposito dei professionisti, considera rilevanti al fine di verificare il rispetto dei predetti limiti l’ammontare dei compensi percepiti, cioè incassati.

I criteri di determinazione del reddito sono disciplinati con modalità differenti dal successivo comma 64. La disposizione citata prevede la quantificazione del reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti appositi coefficienti di redditività. In questo caso il trattamento per le imprese individuali e per gli esercenti arti e professioni è analogo.

L’utilizzo della diversa e comune espressione “percepiti” vuol significare che assumono rilevanza, ai fini della determinazione del reddito, esclusivamente gli importi effettivamente incassati. Le imprese individuali devono così “abbandonare,” per l’intero periodo in cui si avvalgono del regime forfetario, il regime di competenza.

Ad esempio si consideri il caso un agente o rappresentante di commercio che ha iniziato l’attività nel periodo di imposta 2015 avvalendosi del predetto regime forfetario. Durante il mese di gennaio 2016 ha fatturato le provvigioni relative all’ultimo trimestre dell’anno 2015. L’importo così maturato è irrilevante ai fini della determinazione del reddito relativo al predetto periodo di imposta. L’incasso avvenuto nel periodo di imposta successivo (il 2016) a quello di maturazione assumerà rilievo ai fini dell’applicazione del coefficiente di redditività solo nell’anno in cui la somma è stata materialmente percepita dall’agente o rappresentante di commercio.

Per gli esercenti arti e professioni, come detto, i criteri sono perfettamente coincidenti sia ai fini del calcolo del limite per l’entrata nel regime forfetario, sia per la determinazione del reddito sulla base dell’applicazione dei coefficienti forfetari di redditività.

Dovrebbero essere escluse, anche se per ora l’agenzia delle entrate non si è espressa specificamente sul punto, le eventuali plusvalenze realizzate. La soluzione si desume direttamente dal comma 64 in rassegna che indica quale unico criterio di determinazione del reddito quello fondato sull’applicazione dei predetti coefficienti di redditività. Diversamente, ove il legislatore avesse voluto dare rilievo alle plusvalenze, lo avrebbe affermato espressamente.

Un punto di riferimento può ad esempio essere rappresentato dagli enti associativi che hanno optato per il regime forfetario disciplinato dalla legge n. 398/1991. In questo caso il reddito si determina applicando il coefficiente di redditività del 3 per cento ai ricavi commerciali. La stessa legge prevede espressamente, in questo caso, la rilevanza delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive commerciali.

Non sembrano quindi sussistere dubbi sul caso in esame. In mancanza di una previsione normativa espressa le plusvalenze dovrebbero essere irrilevanti per i contribuenti che si avvalgono del predetto regime forfetario.

7 marzo 2016

Nicola Forte