Le novità in tema di acquiescenza: le sanzioni possono essere ridotte a un terzo se…

gli incentivi alla deflazione del contenzioso fiscale passano anche attraverso una revisione della norma che si occupa delle sanzioni applicabili in caso di omessa impugnazione, la cosiddetta acquiscenza del contribuente

Controlli antiriciclaggioIl D.Lgs. n. 159 del 24 settembre 2025 è intervenuto anche sull’art.15 del D.Lgs. n. 218/97, norma che si occupa delle sanzioni applicabili in caso di omessa impugnazione.

L’istituto e le novità

Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell’art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 218/97 e negli artt. 71 e 72 del D.P.R.n.131/86, concernenti l’imposta di registro, e negli artt. 50 e 51 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.

In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Trovano applicazione le disposizioni degli artt. 2, cc. 3, 4 e 5, u.p., e 8, cc. 2, 3 e 4.

Inoltre, l’art. 2, comma 3, lett. c, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, ha aggiunto il comma 2-bis, in forza del quale le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei casi in cui il contribuente rinunci a impugnare l’avviso di liquidazione emesso a seguito della decadenza dalle agevolazioni indicate nella Nota II bis) dell’articolo 1, della Parte I, della Tariffa I allegata al D.P.R. n. 131/86, e nell’art. 2, c. 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

In pratica, per effetto delle novità introdotte, viene ampliato l’ambito di applicazione dell’istituto:

  • all’accertamento, ai fini dell’imposta di registro, in ordine all’occultamento di corrispettivo;

  • all’infedele dichiarazione ai fini della dichiarazione di successione;

  • agli avvisi di liquidazione per il recupero delle agevolazioni prima casa e per la cd. piccola proprietà contadina.

A norma dell’art. 15, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 159/2015 la presente disposizione non si applica agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi dell’art. 15 del presente provvedimento, alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie già perfezionati alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 159/2015 (22 ottobre 2015).

L’acquiescenza rafforzata

Ricordiamo che, per effetto della L. 190/2014, a decorrere dall’1 gennaio 2016, è stata abrogata la disposizione in materia di sanzioni in sede di acquiescenza, prevista dall’art. 15, comma 2-bis1, del D.Lgs. n. 218/1997 (la cd. acquiescenza super o rafforzata).

L’intervento va visto nell’ottica dell’introduzione delle nuove disposizioni relative al ravvedimento operoso, che ha comportato anche il legislatore a cassare2 le norme relativi agli istituti dell’adesione ai contenuti dell’invito a comparire (artt. 5 e 11 del D.Lgs. n. 218/1997) e dell’adesione al p.v.c. (art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997).

 

14 gennaio 2016

Roberto Pasquini e Maurizio Falcioni

 

1 Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le sanzioni ivi indicate sono ridotte alla metà se l’avviso di accertamento e di liquidazione non è stato preceduto dall’invito di cui all’articolo 5 o di cui all’articolo 11. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei casi in cui il contribuente non abbia prestato adesione ai sensi dell’articolo 5-bis e con riferimento alle maggiori imposte e alle altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali che consentono l’emissione degli accertamenti di cui all‘articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 54, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2 La norma prevede che dette disposizioni si applicano agli inviti notificati ovvero ai pvc consegnati entro il 31 dicembre 2015.