Utilizzo del denaro contante
REGOLE OPERATIVE
Innalzamento del limite all’utilizzo del denaro contante da €999,99 a € 2.999,99
A partire dal 1°gennaio 2016 è operativo gennaio 2016 è operativo:
- innalzamento del limite all’utilizzo del denaro contante da €999,99 a € 2.999,99;
- innalzamento del limite all’utilizzo del denaro contante per i cosiddetti «cambiavalute» da €2.499,99a €2.999,99; «cambiavalute» da €2.499,99a €2.999,99;
- mentre è rimasto fermo a €999,99, il limite per i cosiddetti “Moneytransfer”
Trasferimento di denaro contante
- E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a €3.000,00;
- il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Il trasferimento può essere eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
ASSEGNI E LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE
Assegni e vaglia postali e cambiari
Continua ad esplicare effetti il limite di €999,99, superato il quale gli assegni bancari e postali e gli assegni circolari e di vaglia postali e cambiari devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di «non trasferibilità».
(ex art. 49,commi 4, 5, 7, 8 e 10 del D.Lgs. clausola di «non trasferibilità» (ex art. 49,commi 4, 5, 7, 8 e 10 del D.Lgs. 231/2007).
Saldo dei libretti di deposito al portatore
Continua ad esplicare effetti il limite di €999,99 del saldo dei libretti di deposito bancario postali al portatore(di cui all’art.49. comma 12. del D.Lgs. 231/2007).
Attenzione: il comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs. 231/2007, indica il limite di € 2.999,99 anche per i trasferimenti di libretti di deposito bancario postali al portatore, mentre l’art.49, comma 12, del D.Lgs. 231/2007 lascia invariato a € 999,99 il saldo massimo dei medesimi libretti.
ABROGAZIONE DIVIETO DI PAGARE IN CONTANTI CANONI LOCAZIONE
L'art 1, comme 902 delle Legge di Stabilità 2016 ha anche disposto l'abrogazione dell'art. 12 commea 1.1 del DL 201/2011, a norma del quale i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale e pubblica, dovevano essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne fosse l'importo, in forme e modalità che:
- escludevano l'uso del contante
- e ne assicuravano la tracciabilià
anche ai fini dell'asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.