Il giudizio di ottemperanza per il recupero delle somme in caso di vittoria col Fisco

Cambiano le norme sul giudizio di ottemperanza, il giudizio che i contribuenti vincenti in una lite col fisco possono utilizzare per l’esecuzione effettiva delle sentenze di condanna in loro favore: l’Amministrazione finanziaria che non provvederà spontaneamente al rimborso al contribuente sarà assoggettabile alla innovativa possibilità di subire il giudizio di ottemperanza

Novella normativa: il Fisco può subire il giudizio di ottemperanza

giudizio di ottemperanza e commissario ad actaE’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015 (S.0. 55) il D. Lgs. 24/9/2015, n. 156, concernente il contenzioso fiscale e la riforma del diritto di interpello, come prescritto dall’art. 6, comma 6 della legge 23/2014 di delega al governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo e orientato alla crescita, che entra, in vigore dal prossimo 22 ottobre (15 giorni dopo la pubblicazione).

Il D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015 apporta modifiche significative in materia di contenzioso tributario, intervenendo sulla formulazione degli articoli dei decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 1992.

Le novità del decreto troveranno applicazione a decorrere dall’1 gennaio 2016, ad eccezione delle previsioni relative all’esecutività delle sentenze, che si applicheranno dall’1 giugno 2016, nonché della previsione relativa al pagamento delle somme dovute fino a 20.000 euro in caso di giudizio di ottemperanza, che entra in vigore dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto (7 ottobre 2015).

Il decreto legislativo n. 156/2015, con l’art. 9, lett. gg, estende, dall’1 giugno 2016, per effetto dell’articolo 12 dello stesso schema di decreto legislativo, l’immediata esecutorietà delle sentenze non definitive a tutte le parti in causa.

Ciò mediante la integrale sostituzione l’art. 69 del D.Lgs. n. 546/1992 vigente, che elimina l’attuale rubrica della «Condanna dell’ufficio al rimborso», per rinominarsi in «Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente», prevedendo espressamente che la sentenza di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente è immediatamente esecutiva.

L’esecutività immediata delle sentenze, in caso di vittoria da parte del contribuente, si traduce nella possibilità, ad esempio, di ottenere immediatamente il rimborso senza dover aspettare tutti i gradi del giudizio.

L’Amministrazione finanziaria, che non provvederà spontaneamente al rimborso al contribuente, sarà assoggettabile alla innovativa possibilità di subire il giudizio di ottemperanza (art. 69, comma 5), ai sensi dell’art. 70, D.Lgs. n. 546/1992, che sarà quindi invocabile anche nei casi di sentenze non definitive.

 

Esclusività del rimedio del giudizio di ottemperanza

L’articolo 9, comma 1, lettera hh, del D.Lgs. n. 156/2015 apporta modifiche all’articolo 70 del D.Lgs. n. 546/1992 in materia di ottemperanza.

Il vigente comma 1 dell’articolo 70 prevede che, salvo quanto previsto dalle norme di procedura civile per l’esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse, può richiedere l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale.

Con le modifiche in esame è stato soppresso l’inciso che fa salvo quanto previsto dal codice di procedura civile per l’esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, in quanto, viene previsto in via esclusiva il rimedio del giudizio di ottemperanza.

La previsione dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza, per il recupero di quanto dovuto e non eseguito, prefigura una peculiare ed esclusiva tutela per i contribuenti; si può azionare tale procedura giudiziale anche per il recupero di somme richieste a rimborso.

Viene meno, la possibilità, attualmente disciplinata dall’art. 69 del D.Lgs. n. 546/1992, di dare corso all’esecuzione della sentenza, contenente la condanna dell’Amministrazione finanziaria o dell’ente impositore al pagamento di somme, secondo le forme del codice di rito, ossia mediante espropriazione forzata.

Il giudice civile dell’esecuzione forzata non potrà sottomettere i beni del fisco all’esecuzione coattiva ;il giudice dell’ottemperanza si sostituirà al fisco inerte o inadempiente trovando il denaro tramite un’attività provvedimentale.

La scelta della esclusività del giudizio di ottemperanza, come unico strumento per l’esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente del giudice tributario, è giustificata in primo luogo dalla peculiarità delle sentenze in questione, dove spesso anche il calcolo delle somme dovute a titolo di rimborso di imposta non è agevole, essendo necessaria comunque un’attività dell’Ufficio per la determinazione degli interessi per i vari periodi interessati; in secondo luogo, dalla particolare efficacia della procedura di ottemperanza che consente (anche con la nomina del commissario ad acta) di ottenere in tempi relativamente brevi l’adempimento dell’Amministrazione, con il rimborso delle relative spese.

L’ordinaria procedura esecutiva (oltre ad aggravare lo stato della giustizia civile) non garantisce spesso il soddisfacimento dell’interesse del contribuente, anche per le note difficoltà di agire in via esecutiva sui beni di soggetti pubblici.

E’ innegabile che il giudizio d’ottemperanza (art. 70, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), presenti maggiori profili di speditezza, d’economicità e d’efficacia, rispetto all’esecuzione disciplinata dal C.p.c. pur richiamata dalla stessa normativa sul contenzioso tributario (art. 69, D.Lgs. n. 546/1992).

Il giudizio d’ottemperanza è preferibile, sotto il profilo dell’efficacia, all’esecuzione forzata ordinaria i cui riconosciuti limiti sono la difficoltà di reperire beni del patrimonio disponibile e la frequenza delle opposizioni della p.a. spesso dettate dalla necessità di evitare duplicazione di pagamenti o dall’appurata impignorabilità del bene; è un dato incontrovertibile l’insufficienza dell’esecuzione forzata processuale civilistica ad assicurare la piena soddisfazione degli interessi del ricorrente vincitore nel giudizio, anche se il pignoramento investe oltre che le spese legali anche gli interessi maturandi fino all’assegnazione della somma a favore del creditore.

Inoltre, l’ottemperanza s’inserisce nello svolgimento funzionale dell’azione amministrativa; è ottemperanza l’attività diretta al reperimento dei fondi necessari per la corresponsione al contribuente della somma indebitamente riscossa dal fisco (si pensi all’ordine del giudice dell’ottemperanza al concessionario dei servizi di riscossione tributi di corrispondere al contribuente la somma stabilità nella sentenza passata in giudicato con prelievo dai fondi riscossi per conto dell’erario), lo storno di capitale già impegnato, il mutamento di destinazione dei beni.

Il giudizio d’ottemperanza e la procedura esecutiva ordinaria differiscono fra loro per presupposti, struttura; il giudice civile dell’esecuzione forzata sottomette i beni del fisco all’esecuzione coattiva mentre il giudice dell’ottemperanza si sostituisce al fisco inerte o inadempiente trovando il denaro tramite un’attività provvedimentale.

 

Giudizio di ottemperanza: soggetti coinvolti

Con le modifiche al comma 2 dell’articolo 70 del D.lgs. 546/92 si precisa che l’ottemperanza può essere richiesta oltre che verso l’ente impositore, anche nei confronti dell’agente della riscossione o del soggetto privato concessionario iscritto nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Pagamento di somme dell’importo fino a 10.000 euro

Viene inserito il comma 10-bis dello stesso articolo 70, ai sensi del quale per il pagamento di somme dell’importo fino a 10.000 euro e, comunque, per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso dalla commissione in composizione monocratica.

 

Giudizio di ottemperanza anche per le sentenze non definitive

L’Amministrazione finanziaria che non provvederà spontaneamente al rimborso al contribuente sarà assoggettabile alla innovativa possibilità di subire il giudizio di ottemperanza (art. 69, comma 5), ai sensi dell’art. 70, D.Lgs. n. 546/1992, che sarà quindi invocabile anche nei casi di sentenze non definitive.

L’unica forma di esecuzione1 della sentenza tributaria favorevole al contribuente sarà costituita dal solo giudizio di ottemperanza.

Un giudizio di ottemperanza che, in molti casi, sarà devoluto alla Commissione tributaria in composizione monocratica.

In tale ipotesi, quindi, i tempi del rimborso si allungheranno di altri 30 giorni necessari per l’ottemperanza.

Peraltro, poiché la scadenza del termine è prevista dalla legge l’atto di messa in mora, da effettuarsi necessariamente tramite ufficiale giudiziario, non assurge a presupposto necessario.

La nuova disposizione dell’art. 69 reca due rilevantissime modifiche.

Da un lato, nella nuova formulazione della disposizione le sentenze tributarie di condanna in favore del contribuente potranno essere eseguite solo ricorrendo al giudice tributario dell’ottemperanza, escludendosi la possibilità di attivare il processo esecutivo disciplinato dal codice di rito .

Ma l’altra importante novità della disposizione in questione è che questa sentenza di condanna potrà essere eseguita anche se non è passata in giudicato formale.

 

Il giudizio di ottemperanza nel contenzioso fiscale – Conclusioni 

Saranno sottratte al nuovo giudizio di ottemperanza di cui all’articolo 70 del D.Lgs. 546/1992: le sentenze di rigetto delle domande del contribuente; provvedimenti, che rivestendo il carattere di sentenze di accoglimento, si limitano al mero annullamento dell’atto impugnato, non ponendo ulteriori obblighi nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.

Viceversa, saranno assoggettate alla ottemperanza le sentenze di condanna che specificamente comportino l’adeguamento obbligatorio dell’Amministrazione finanziaria soccombente a pagare una somma di danaro od a fare una determinata cosa (i.e. cancellazione di una ipoteca) non potendosi esperire (nel caso di una somma di denaro) cumulativamente e contestualmente ovvero concorrentemente ed alternativamente anche l’esecuzione forzata regolata dal c.p.c..

Nelle liti di rimborso l’esperibilità del giudizio di ottemperanza sarà possibile nel caso in cui la C.T. condanni l’amministrazione al pagamento di somme esattamente determinate o determinabili in sentenza, ed in questo caso la sentenza non sarà suscettibile di costituire titolo esecutivo e di essere spedita nella relativa formula, per dare corso all’azione esecutiva.

Anche qualora la pronuncia del giudice tributario si limiti a racchiudere un accertamento d’esistenza del credito l’esecuzione forzata non sarà ammissibile e l’unica strada percorribile sarà il giudizio d’ottemperanza.

Il contribuente che otterrà dalle C.T. (giudice funzionalmente competente in materia) il riconoscimento del diritto al rimborso dell’imposta indebita ma non la condanna dell’ufficio al rimborso, potrà esperire il giudizio d’ottemperanza.

Il ricorso per ottemperanza sarà consentito anche, e tanto più, quando la decisione contenga un comando privo dei caratteri della puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo, rientrando nella discrezionalità del giudice dell’ottemperanza l’individuazione dei mezzi idonei ad assicurare l’esecuzione del giudicato.

Il giudizio di ottemperanza garantirà un’azione amministrativa conforme ad una decisione vincolante, soprattutto allorché questa non conterrà un precetto dotato dei caratteri di puntualità e precisione propri del titolo esecutivo; rientrerà pertanto nella discrezionalità del giudice tributario dell’ottemperanza l’individuazione dei mezzi idonei ad assicurare l’esecuzione del giudicato, sia attraverso l’adozione di statuizioni amministrative, quali la comminatoria di un termine all’Ufficio per l’esecuzione, sia attraverso la nomina di un commissario ad acta avente il compito di adottare gli atti occorrenti alla effettiva attuazione della sentenza (sentenza n. 4126 del 1/03/2004 della Corte di cassazione).

Sarà legittima l’ottemperanza del giudicato anche in assenza di un comando netto circa la quantificazione della pretesa del contribuente; occorrerà dare legittimamente ottemperanza al dispositivo di una sentenza in presenza di tutte le condizioni richieste per l’azione, non essendo necessaria la presenza del presupposto processuale proprio del giudizio di esecuzione (puntualità e precisione del comando contenuto nel giudicato), in quello di ottemperanza (Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 12 marzo 2009, n. 5925).

In tema di giudizio d’ottemperanza non potrà essere attributo un diritto nuovo e ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire. (Corte Cass., Sent. n. 5069 del 2 marzo 2011); il giudice dell’ottemperanza “non potrà riconoscere un diritto nuovo e ulteriore rispetto a quello fatto valere con la sentenza da eseguire, ancorché conseguente e collegato”.

Il ricorso per l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle C.T. sarà possibile per richiedere al giudice l’attuazione coattiva anche di singole parti o capi della sentenza, rispetto alle quali si è formato il cd. giudicato interno (si pensi alle ipotesi in cui l’ufficio soccombente su più questioni propone specifica impugnazione della sentenza solo su alcune di esse e quindi non impugna il capo concernente la spettanza del rimborso – Corte di Cassazione sentenza n. 358 del 14/01/2004).

Il giudizio d’ottemperanza e la procedura esecutiva ordinaria, che differiscono fra loro per presupposti, struttura e finalità, saranno due istituti non concorrenti e non cumulabili. Il giudice civile dell’esecuzione forzata non potrà sottomette i beni del fisco all’esecuzione coattiva mentre il giudice dell’ottemperanza si sostituirà al fisco inerte o inadempiente trovando il denaro tramite un’attività provvedimentale.

Il rapporto tra esecuzione forzata e giudizio d’ottemperanza è stato configurato dalla riforma in esame in funzione sostitutiva.

Non spetterà alla valutazione del creditore scegliere se percorrere la via dell’esecuzione e/o quella del giudizio di ottemperanza.

 

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14 gennaio 2016

Ignazio Buscema

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1 Prima della riforma operata dal D.Lgs. n. 156/2015, l’esecuzione forzata nei confronti del fisco poteva avvenire sulla base titolo esecutivo, costituito dalla sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro emessa dal giudice tributario. La sentenza di condanna dell’ufficio tributario alla restituzione di somme illegittimamente riscosse poteva essere eseguita, in via coattiva, solo con il passaggio in giudicato, quando si esaurivano tutti i gradi del giudizio o quando, per scadenza dei termini, non era più impugnabile (art. 69, D.Lgs. n. 546/1992). In tal caso, la segreteria della Commissione tributaria, che aveva emesso la sentenza, rilasciava copia della stessa spedita in forma esecutiva, ai sensi dell’art. 475 C.p.c. apponendo su di essa la formula di rito ivi prevista. Tale sentenza acquistava , quindi, la qualità di titolo esecutivo ai sensi del citato C.p.c. al fine di consentire l’inizio della procedura d’espropriazione forzata. Per adire il giudice civile dell’esecuzione era necessario un titolo esecutivo consistente in una copia della sentenza della Commissione tributaria passata in giudicato, spedita in forma esecutiva ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. n. 546/1992. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, la parte interessata aveva il diritto di chiedere alla segreteria che l’aveva emessa il rilascio di una copia in forma esecutiva. La segreteria era tenuta a spedirla a norma dell’art. 475 C.p.c. Tale sentenza di condanna, spedita in forma esecutiva, assurgeva a titolo per azioni esecutive previste dal C.p.c. La sentenza spedita in formula esecutiva costituiva titolo idoneo per l’instaurazione di un’azione esecutiva solo se sussisteva la condanna al pagamento di un credito certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell’art. 474 C.p.c..