Le sentenze tributarie che recano la condanna dell’Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente costituiscono immediatamente, in relazione a tale capo della decisione, titolo esecutivo?
Il difensore antistatario può esperire il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora?
Il pagamento di somme dovute al procuratore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario, riguardano pretese che eccedono l’ambito dell’esecuzione tributaria, sì da non poter formare oggetto del giudizio di ottemperanza?
L’omessa pronunzia sull’istanza di distrazione delle spese processuali del difensore rende ammissibile il procedimento di correzione materiale della sentenza?
Dopo la novella di cui al D.lgs. n. 156 del 2016, che si applica in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all’art. 12, comma 1, D.lgs. cit., a decorrere del 10 giugno 2016, le sentenze che recano la condanna dell’Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 69, comma 5, d.lgs. n. 456 del 1992, costituiscono immediatamente, in relazione a tale capo della decisione, titolo esecutivo.
Il pagamento delle somme dovute al difensore antistatario
Ai sensi del comma 4, dell’art. 69, D.lgs. n. 546 del 1992, il pagamento delle somme dovute a tale titolo al contribuente o al difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza secondo le modalità previste di cui all’art. 38, d.lgs. citato, ed in caso di mancata esecuzione della sentenza, prevede il comma 4, dell’art. 69 in esame, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima, come invece prevede – di regola – l’art. 70, d.lgs. n. 456 del 1992. Lo sostiene la Corte di Cassazione in una recente sentenza.
Tutti i contribuenti che ottengono così sentenze favorevoli possono pretendere immediatamente quanto previsto in sentenza, il cui pagamento deve essere eseguito entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza ovvero dalla presentazione della garanzia se imposta dal giudice (per i rimborsi superiori a 10.000 euro).
In caso di mancata esecuzione della sentenza, il contribuente può richiedere l’ottemperanza alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.
La mancata restituzione delle somme da parte del fisco, in seguito alla sentenza di primo grado favorevole al contribuente, può avere conseguenze negative.
Con la riforma del processo tributario (decreto legislativo 156/2015), infatti, il giudizio di ottemperanza può essere attivato anche se la sentenza non sia divenuta definitiva.
Le pronunce dei giudici sono immediatamente esecutive.
E se l’esito è favorevole ai contribuenti, le amministrazioni sono tenute a rimborsare tributi e interessi entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, o comunque dalla presentazione della garanzia, qualora venga richiesta.
In caso di mancata restituzione può essere esperito il giudizio di ottemperanza innanzi alla commissione tributaria provinciale o regionale, a seconda del grado in cui pende il giudizio.
Le sentenze delle Commissioni Tributarie sono immediatamente esecutive
Per effetto della riforma del processo tributario operata