Gli sgravi contributivi per le assunzioni 2016

riassunto delle norme sugli sgravi e altre agevolazioni contributive accessibili ai datori di lavoro che assumono nuovi dipendenti: norme confermate anche per il 2016, è tuttavia prevista una riduzione dell’incentivo, concesso solamente per un biennio e per il 40% dei contributi a carico del datore di lavoro.

lente-antiriciclaggio-immagineLa legge di stabilità (art. 1 commi 78, 179, 180 e 181, L. n. 208 del 28.12.2015), ha confermato anche per il 2016 l’applicazione dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato originariamente introdotta con la Legge n. 190/2014. E’ tuttavia prevista una riduzione dell’incentivo, che verrà concesso solamente nel limite di un biennio dall’assunzione e per il 40% dei contributi a carico del datore di lavoro.

IL BENEFICIO CONTRIBUTIVO

Secondo quanto previsto al comma 178 della legge n. 208/2015, ai datori di lavoro privati non agricoli è riconosciuto l’esonero dal versamento dal 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro:

  • per un periodo massimo di ventiquattro mesi;
  • con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
  • nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

Per i lavoratori agricoli, invece, viene stabilito che l’agevolazione si applica nel rispetto delle diverse condizioni individuate dal comma 179 dell’articolo 1 legge n. 208/2015. Per i lavoratori agricoli, invece, viene stabilito che l’agevolazione si applica nel rispetto delle diverse condizioni individuate dal comma 179 dell’articolo 1 legge n. 208/2015.

Il lavoratore assunto non deve risultare occupato a tempo indeterminato nel termine di sei mesi precedenti all’assunzione. La sussistenza di tale requisito va valutata a prescindere dalla circostanza che la tutela dei diritti assicurativi obbligatori fosse assicurata presso una gestione pensionistica italiana o estera.

Rimangono esclusi i soggetti assunti con contratti di apprendistato (che possono beneficiare di un’analoga agevolazione), con contratto di lavoro domestico, e con contratto di lavoro a chiamata. Al contrario, qualora il datore di lavoro abbia assunto un lavoratore intermittente ed intenda assumerlo con contratto di lavoro a tempo indeterminato, il precedente rapporto non precluderebbe l’applicazione dell’agevolazione.

Non sono soggette all’esonero contributivo triennale le seguenti forme di contribuzione:

  • il contributo per la garanzia sul finanziamento della QU.I.R., di cui all’art. 1, c. 29, della legge n. 190/2014;

  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della legge n. 388/2000;

  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;

  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1, cc. 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997;

  • il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’art. 1, cc. 3 e 4 del d.lgs. n. 166/1997.

Nello specifico, a fronte della rimodulazione dell’importo massimo, in ogni periodo di paga il limite da considerare è pari a 270,83 € (3.250/12). Gli importi eccedenti a tale soglia non potranno essere recuperati nel mese anche se non si è ancora raggiunto il limite annuo complessivo individuato dalla legge e che, quindi, tali contributi sono dovuti interamente. Pertanto, mensilmente il datore di lavoro è tenuto al calcolo della quota della contribuzione esonerabile, pari al 40% della contribuzione a carico dell’azienda, e al raffronto della stessa con la soglia massima fruibile.

Nell’attesa di eventuali chiarimenti da parte dell’INPS, possono ritenersi applicabili le modalità applicative già previste per l’esonero di cui alla Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014) con gli opportuni adeguamenti relativi alla misura ridotta degli importi per il 20161.

CASI PARTICOLARI

Contratto part time

Il Legislatore ha fissato per le assunzioni effettuate nel 2016 il limite massimo annuo di fruizione dell’esonero nella misura di 3.250 €. L’Inps nelle circolari n. 17 del 2015 e 178 del 2015 ha chiarito che tale importo nel caso di contratto a tempo parziale, va riproporzionato in relazione all’orario di lavoro concordato nel contratto individuale di lavoro rispetto al normale orario di lavoro previsto dalla legge o dal contratto collettivo.

Inoltre, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto part time da due diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. Infatti, diversamente il datore di lavoro perderebbe con riguardo al secondo rapporto part-time, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione.

Trasformazione del rapporto di lavoro e somministrazione

Sono ammesse all’agevolazione anche le trasformazioni del rapporto a tempo indeterminato e pertanto il datore di lavoro che ha alle dipendenze un lavoratore a termine e decide di assumerlo nel corso del 2016 attraverso la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, può fruire del beneficio.

Allo stesso modo l’assunzione a scopo di somministrazione può essere ammessa all’agevolazione, qualora sia operata a tempo indeterminato. Pertanto, l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che ha già prestato la sua opera presso il datore di lavoro nella qualità di lavoratore somministrato, godendo dell’esonero contributivo in oggetto, fruisce dell’esonero contributivo a condizione che il lavoratore medesimo non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi sei mesi presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il somministratore, e per il periodo residuo di utilizzo dell’esonero.

Personale dirigente

In assenza di una specifica preclusione in tal senso, e nonostante le ipotesi di recesso ad nutum previste in riferimento a tali lavoratori, l’agevolazione si può applicare anche in riferimento all’assunzione di personale dirigente.

Cessione del contratto a tempo indeterminato

In tali casi, ex art. 1406 c.c. con passaggio del lavoratore al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario. La fa fruizione dell’esonero è, infine, trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’art. 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Società controllate/collegate

Il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato con lo stesso datore di lavoro che assume (art. 1, comma 118, secondo periodo, legge di stabilità 2015). Lo sgravio è escluso anche se sia stato fruito da una società controllata dal datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, al momento della nuova assunzione.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALL’INCENTIVO e CUMULABILITA’

Rimangono esclusi dall’agevolazione contributiva le seguenti ipotesi:

  • lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

  • il beneficio è già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato (attenzione! anche con riferimento alla precedente agevolazione di cui alla legge n. 190/2014);

  • assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore.

L’esonero contributivo, introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, a differenza di quanto previsto dall’agevolazione di cui alla legge n. 190/2014, non è cumulabile con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote previste dalla normativa vigente, ma il datore di lavoro ha la possibilità di fruire dello sgravio nelle ipotesi di subentro nell’appalto; in questo caso il datore di lavoro che subentra nell’appalto, poniamo in data 1.5.2016, potrà beneficiare dell’agevolazione nel limite di 19 mensilità.

19 gennaio 2016

Antonino e Attilio Romano

1 Circolare INPS n. 17 del 29.01.2015, Circolare INPS n. 178 del 3.11.2015, messaggio n. 1144 del 13.02.2015, messaggio n.1689 del 06.03.2015, messaggio n. 6533 del 23.10.2015, parere n. 12672 del 06.08.2015, circolare n. 178 del 03.11.2015.