Credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi nel mezzogiorno ed esonero contributivo per le assunzioni

la legge di Stabilità 2016 introduce uno speciale credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno: tale agevalozione può essere molto interessante per gli imprenditori

L’approvazione definitiva della legge di Stabilità 2016, avvenuta dopo un dibattito parlamentare durato circa due mesi, contiene tra le molte novità anche importanti disposizioni di natura fiscale; di rilievo è, sicuramente, la novità di un credito di imposta per il mezzogiorno contenuto nei commi da 98 a 110 dell’art. 1, della legge di Stabilità 2016 (nel testo approvato al Senato della Repubblica).

Durante la conversione in legge è stato, infatti, introdotto un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, dall’1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019.

Le regioni interessate dal provvedimento sono:

1) la Campania;

2) la Puglia;

3) la Basilicata

4) la Calabria

5) la Sicilia

6) il Molise

7) la Sardegna

8) l’Abruzzo

La misura dell’agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali:

  • 20 per cento per le piccole imprese;

  • 15 per cento per le medie imprese;

  • 10 per cento per le grandi imprese.

Inoltre, viene prevista l’estensione, ai datori di lavoro privati operanti nelle suddette regioni, dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato dell’anno 2017.

Per le imprese agricole attive nella produzione primaria, della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, ove acquistino beni strumentali nuovi, le agevolazioni in esame sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore.

Le microimprese, le piccole e medie imprese: definizione

La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

a) hanno meno di 250 occupati, e

b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa quella che:

a) ha meno di 50 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa quella che:

a) ha meno di 10 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

I due requisiti di cui alle lettere a) e b) sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

Ai fini del D.M. 18 aprile 2005, recante il titolo “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”:

a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1, del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s’intende l’importo netto del volume d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d’affari;

b) per totale di bilancio si intende il totale dell’attivo patrimoniale;

c) per occupati si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

Per le nuove imprese:

a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).

Si definisce grande impresa ogni impresa con 250 o più effettivi oppure ogni impresa, anche con meno di 250 effettivi, con un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. Tale definizione discende da quella relativa alla Piccola e Media Impresa data dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE e recepita in Italia con il D.M. del 18/4/2005.

Gli acquisti che danno diritto al credito di imposta

Danno diritto al credito d’imposta gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche tramite leasing, di:

  • macchinari;

  • impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti.

Quando non si applica il credito di imposta

Il credito d’imposta non si applica alle imprese in difficoltà finanziaria e a quelle operanti nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni.

È individuato il limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali: l’agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta relativi alle stesse categorie di beni d’investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell’investimento agevolato, nel limite massimo di:

  • 1,5 milioni di euro per le piccole imprese;

  • 5 milioni per le medie imprese;

  • 15 milioni per le grandi imprese.

Limiti al credito di imposta

Il credito d’imposta non è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi.

Si prevede l’emanazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di Stabilità 2016, di un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per definire le modalità di richiesta del credito da effettuare con comunicazione da parte dei soggetti interessati.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

Non si applica il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro.

Sono previste delle ipotesi in cui il credito è ridotto in caso di mancato funzionamento degli impianti agevolati.

In particolare, se i beni non entrano in funzione entro due anni dal loro acquisto, il credito è ridotto escludendo il loro costo. Parimenti il credito è ridotto se i beni sono dismessi o destinati ad altre strutture produttive prima di cinque anni dal loro acquisto. Per i beni acquisiti in leasing l’agevolazione permane anche nel caso in cui non viene esercitato il riscatto.

Revoca del credito di imposta

Qualora a seguito dei controlli si accerta l’indebita fruizione del credito d’imposta l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni.

Il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è subordinato al rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651 del 2014) e in particolare della norma (articolo 14) che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

Estensione dell’esonero contributivo assunzioni a tempo indeterminato dell’anno 2017

La legge di Stabilità 2016 prevede, inoltre, che sono estesi alle assunzioni a tempo indeterminato dell’anno 2017 l’esonero contributivo ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’estensione dell’incentivo è, tuttavia, condizionata alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016.

All’esito della ricognizione, con DPCM adottato entro il 31 marzo 2016, è stabilito l’ammontare delle risorse disponibili e disposto l’utilizzo delle stesse per l’estensione del beneficio dell’esonero contributivo per le nuove assunzione nel 2017, eventualmente rimodulando la durata temporale e l’intensità dell’esonero in ragione delle risorse che si renderanno disponibili.

Dovrà comunque essere assicurata una maggiorazione della percentuale di contribuzione e del relativo importo massimo per l’assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

L’incentivo è comunque subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi di quanto disposto dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato (art. 108 TFUE).

16 gennaio 2016

Federico Gavioli